SENTENZA N. 405
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l’8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2007.
Visti l’atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l’atto di intervento della FACE (Federazione delle Associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell’UE) e della FACE Italia;
udito nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2007 e depositato il successivo 16 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», per contrasto con gli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Premette il ricorrente che la legge censurata è stata emanata in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte per contrasto con l’art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), avendo introdotto un regime di deroga «ordinario», estraneo alla previsione di cui al citato art. 9.
A parere dell’Avvocatura le disposizioni contenute nella legge regionale n. 20 del 2007, per «la regola generale della illegittimità derivata dall’atto presupposto», risulterebbero, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE. Pertanto, sotto questo profilo, vi sarebbe una violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, precisa il ricorrente, l’art. 1, «autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza comprovare l’inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti, senza prevedere un’analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE contrasta con le disposizioni comunitarie». Secondo il ricorrente, il mancato rispetto del regime delle deroghe violerebbe, altresì, gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Precisa ancora la difesa erariale che «il farraginoso sistema normativo adottato dalla Regione Lombardia per disciplinare il prelievo in deroga» sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 113 della Costituzione, poiché avrebbe come «sola finalità» quella di «sottrarre, senza plausibile ragione, i provvedimenti di deroga che vengono adottati dalla Giunta al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all’azione cautelare da parte dei controinteressati».
2. – Con atto depositato in data 5 novembre 2007 si è costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.
3. – Con atto depositato il 18 dicembre 2007 si sono, altresì, costituite la FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell’UE) e la FACE Italia chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.
In via preliminare, le intervenienti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che la legge censurata è «legge-figlia della legge-madre» n. 2 del 2007, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. La FACE e la FACE Italia, dopo aver richiamato alcune pronunce della Corte (sentenze n. 225 e n. 226 del 1999), precisano che l’adozione del «piano in deroga da parte della Giunta, approvato con legge-figlia della Regione non perde la sua natura “amministrativa” con conseguente sindacabilità da parte del giudice amministrativo». A parere delle intervenienti spetterebbe a quest’ultimo valutare se la Giunta regionale lombarda, nell’adottare le deroghe contemplate nella legge n. 20 del 2007, abbia rispettato «tutte» le condizioni stabilite nella legge-madre del 2007; condizioni che, in ogni caso, sarebbero «puntualmente conformi alle prescrizioni comunitarie».
Ad avviso delle intervenienti, la censura riferita agli artt. 3 e 113 sarebbe infondata; la tutela giurisdizionale verrebbe infatti «garantita anche in presenza di una legge-provvedimento», poiché detta tutela, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 62 del 1993), «risulta soddisfatta dall’intervento della Corte costituzionale, anche se integralmente sostitutivo di quello del giudice amministrativo». Del pari infondata sarebbe, inoltre, la censura riferita alla violazione della disciplina comunitaria in tema di prelievo in deroga, in quanto frutto «di un’interpretazione malevola» della legge n. 2 del 2007 che non troverebbe riscontro «né nella lettera, né nell’intenzione del legislatore regionale» e, in ogni caso, precisa ancora le intervenienti, sarebbe errato il presupposto da cui muove il ricorrente, secondo il quale ogni deroga dovrebbe avere carattere emergenziale.
Quanto, infine, all’asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la FACE e la FACE Italia rilevano che proprio l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce la competenza alle Regioni riguardo all’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
4. – In prossimità dell’udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le richieste di declaratoria di inammissibilità e rigetto della questione.
La difesa regionale, in via preliminare, eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso poiché, da un lato, la legge impugnata, riferita alla stagione venatoria 2007/2008, avrebbe «esaurito i propri effetti» e, dall’altro, la legge regionale n. 2 del 2007 (c.d. legge madre) è stata abrogata ad opera dalla legge regionale 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE)». Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile poiché il «particolare regime» delineato dalla legge regionale n. 2 del 2007 «non sottrae al Giudice amministrativo la competenza a decidere sulla legittimità della deliberazione con cui la Giunta approva il piano di prelievo venatorio: anzi, posta la natura politica dell’approvazione consiliare del provvedimento stesso, proprio la giurisdizione amministrativa avrebbe dovuto costituire la sede tipica per sollevare le doglianze» oggetto del giudizio di costituzionalità.
La Regione resistente, con riferimento all’asserito contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE, precisa che l’atto legislativo da adottare in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007 non sarebbe «destinato a dettare la disciplina del prelievo venatorio in deroga», in quanto la «disciplina derogatoria» sarebbe «contenuta nel Piano elaborato dalla Giunta Regionale, in applicazione dei principi dettati» dalla citata normativa comunitaria. Ciò premesso, la Regione Lombardia rileva che il Consiglio regionale ha valutato «adeguatamente il quadro fattuale di riferimento in cui il provvedimento pianificatorio sarebbe andato ad inserirsi», ed ha altresì accertato, nella relazione allegata alla legge regionale n. 20 del 2007, che «l’approvazione del piano […] costituiva lo strumento migliore per il raggiungimento degli obiettivi sottesi al prelievo in deroga».
A parere della difesa regionale sarebbe, altresì, infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, posto che lo stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia di deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE. In proposito, la difesa regionale richiama la giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in tema di caccia, precisando, al riguardo, che gli unici limiti all’esercizio di siffatta competenza si rinvengono «nell’esigenza che siano rispettati gli standards uniformi di tutela dettati dal legislatore statale nell’esercizio delle proprie prerogative in materia ambientale».
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», per violazione degli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Il ricorrente ritiene che la cennata legge, con la quale si autorizza il prelievo venatorio in deroga, in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto del sindacato di legittimità costituzionale, sarebbe in contrasto con il regime delle deroghe stabilito dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, nonché con gli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il meccanismo normativo introdotto dalla Regione Lombardia per disciplinare le deroghe lederebbe gli artt. 3 e 113 della Costituzione, perché volto soltanto a sottrarre i provvedimenti di deroga adottati dalla Giunta «al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all’azione cautelare degli interessati».
2. – In via preliminare, va dichiarato inammissibile l’intervento della FACE (Federazione delle Associazione Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell’UE) e della FACE Italia, poiché, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 469 del 2005).
3. – Sempre in via preliminare, non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale, in quanto la legge impugnata, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti.
4. – Nel merito, la questione è fondata.
5. – Questa Corte, con la sentenza n. 250 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), con i quali veniva previsto l’esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. La Corte ha infatti affermato che «l’autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992»; potere di annullamento espressamente previsto dall’art. 19-bis della legge statale da ultimo citata e «finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale».
6. – Da quanto sopra esposto discende l’illegittimità costituzionale della legge regionale che, in attuazione delle previsioni citate negli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarate incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l’approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.