Ordinanza n. 367 del 2008

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ORDINANZA N. 367

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria    FLICK                           Presidente

- Francesco           AMIRANTE                      Giudice

- Ugo                    DE SIERVO                           “

- Paolo                  MADDALENA                       “

- Alfio                            FINOCCHIARO                     “

- Alfonso               QUARANTA                                   “

- Franco                GALLO                                 “

- Luigi                            MAZZELLA                           “

- Gaetano              SILVESTRI                            “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita           SAULLE                                “

- Giuseppe             TESAURO                             “

- Paolo Maria         NAPOLITANO                      “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorti a seguito degli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), e dell’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), promossi con ricorsi di Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti, depositati in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritti ai nn. 8 e 9  del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg. confl. poteri amm. n. 8 del 2008), il signor Guido Anetrini ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei Deputati»;

che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 1, 10 e 67 della Costituzione ed all’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), nella «parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati»;

che, quanto all’ammissibilità del presente conflitto, il ricorrente sostiene che il potere riconosciuto al popolo nel suo complesso di partecipare, direttamente o indirettamente, alle supreme decisioni politiche, è «attribuito, senza frazionamento o limitazione alcuna, a ciascun cittadino elettore, inteso quale cardine di quella sovranità che, nel nostro sistema, si realizza attraverso il suffragio universale»;

che per il ricorrente le censurate disposizioni determinano la violazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute ad ogni singolo elettore, in quanto il divieto di esprimere preferenze conduce alla «spoliazione totale ed assoluta della sovranità popolare sulla quale si fonda la Repubblica»;

che, attesa l’intima connessione tra il divieto di esprimere preferenze ed altre norme del vigente sistema elettorale, il ricorrente chiede, altresì, a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005 e dell’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge n. 270 del 2005, nella parte in cui assegnano il premio di maggioranza a prescindere dal conseguimento di un quorum minimo di consensi, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione;

che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg. confl. poteri amm. n. 9 del 2008), il signor Filippo Fiandrotti ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei Deputati», sviluppando identiche argomentazioni, in punto di ammissibilità e di merito, del ricorso iscritto al reg. confl. amm. n. 8 del 2008.

Considerato che i due ricorsi presentano identico contenuto e che, pertanto, i relativi giudizi di ammissibilità possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, entrambi i conflitti sono inammissibili in quanto proposti da singoli cittadini, seppur autoqualificatisi componenti «dell’organo costituzionale “corpo elettorale”»;

che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso […] il singolo cittadino può […] ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971);

che questa Corte ribadisce l’infondatezza dell’assunto da cui muovono i ricorrenti, secondo il quale, «in virtù di una malintesa percezione del “potere diffuso”, ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni», mentre «queste ultime sono […] attribuite all’intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie» (ordinanza n. 284 del 2008);

che anche il requisito oggettivo risulta insussistente, giacché entrambi i ricorsi risultano volti non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto a questa Corte (si vedano le ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione proposti dai signori Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti nei confronti del Parlamento della Repubblica con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.