ORDINANZA N. 319
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’atto di citazione del 25 ottobre 2006 n. 2006/00168/GRS della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria nei confronti dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della stessa Regione promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 6 e l’11 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2008 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2008.
Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio del 2008 presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non anche presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 febbraio del 2008, la Regione Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all’atto di citazione del 25 ottobre 2006, con il quale la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria ha citato a comparire in giudizio i componenti pro tempore dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale, quantificato in Euro 54.921,25, provocato dalle delibere dell’Ufficio di presidenza n. 209 del 13 novembre del 2003 e n. 241 del 20 novembre del 2002, con le quali si provvedeva all’acquisto di vari oggetti da destinare in omaggio ai consiglieri regionali in occasione delle festività natalizie;
che la Regione Calabria ritiene che i provvedimenti di spesa adottati dall’Ufficio di presidenza siano stati assunti nell’ambito dell’autonomia funzionale riconosciuta al Consiglio regionale e costituiscano, pertanto, «esercizio di funzioni che l’art. 122, quarto comma, della Costituzione tutela da interferenze e condizionamenti esterni, in quanto inerenti alla sfera di autonomia propria dell’organo regionale»;
che, secondo la Regione ricorrente, fra le attribuzioni tutelate dall’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost., rientrano le funzioni di amministrazione attiva, quando siano assegnate all’organo regionale in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato;
che, in particolare, ad avviso della Regione Calabria, le delibere di spesa adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Calabria, oggetto dell’indagine della Procura della Corte dei conti, costituiscono scelte gestionali assunte nell’esercizio di una funzione intestata al Consiglio regionale dall’art. 1 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario), la quale prevede un apposito stanziamento per le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
che, conseguentemente, la Regione ricorrente assume che l’atto di citazione della Procura della Corte dei conti abbia illegittimamente invaso la sua sfera di attribuzioni e, pertanto, chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, il potere di convenire in giudizio i consiglieri regionali componenti pro tempore dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e che, conseguentemente, annulli l’atto di citazione emesso nei loro confronti.
Considerato che il conflitto è inammissibile perché il ricorso della Regione risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri;
che, infatti, in base al costante principio affermato da questa Corte, secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), è irrituale la notificazione del ricorso effettuata soltanto presso l’Avvocatura generale dello Stato (sentenze n. 138 del 2007, n. 135 del 1997 e n. 295 del 1993; ordinanze n. 42 del 2004 e n. 266 del 1995).
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione all’atto di citazione del 25 ottobre 2006 emesso dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.