ORDINANZA N.266
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Campania notificati il 2 agosto 1994 e il 28 febbraio 1995, depositati in Cancelleria il 10 agosto 1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 luglio 1994 recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa"; b) della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n. 82 - avente ad oggetto: "Disposizioni applicative del D.M. 12 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" ed iscritti rispettivamente ai nn. 27 del registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg.confl. n. 6 del 1995;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO che la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994, recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" (reg. confl. n. 27 del 1994); che la ricorrente ricorda che in materia di autolinee la competenza è ripartita tra lo Stato, cui spetta la valutazione tecnica dell'idoneità del mezzo ad essere utilizzato per un servizio diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio, secondo le disposizioni del nuovo codice della strada (artt. 82, comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 2 del 1993); che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze regionali perchè conterrebbe prescrizioni non aventi carattere strettamente tecnico, bensì attinenti anche alla gestione del servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995), la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12 gennaio 1995, recante "Disposizioni applicative del D.M. 4 luglio 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa", riproponendo le censure già svolte nei confronti del precedente provvedimento; che in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza del conflitto, perchè, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Ministero non pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarità del servizio di linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto di prendere in esame, a fini di sicurezza, il singolo veicolo del quale si è domandata la distrazione; che all'udienza la difesa dello Stato ha eccepito la inammissibilità del ricorso (reg.confl. n. 6 del 1995) per vizio della notificazione
CONSIDERATO che i due ricorsi coinvolgono atti tra di loro connessi e propongono censure identiche o analoghe, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che entrambi i ricorsi sono stati notificati al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989, 215 del 1988), dalla quale non si hanno ragioni di discostarsi, ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3 aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima legge, avendo di sposto espressamente la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali; che non può ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg. confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione che in proposito essa ha formulato all'udienza e che va accolta perchè la notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi; che pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati manifestamente inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Regione Campania avverso:
1) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994), recante "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa";
2) la circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 12 gennaio 1995, avente ad oggetto "Decreto 4 luglio 1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 19/06/95.