Ordinanza n. 19 del 2008

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ORDINANZA N. 19

 

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

-                Franco                                     BILE                              Presidente

-                Giovanni Maria                         FLICK                           Giudice

-                Francesco                                AMIRANTE                         "

-                Ugo                                         DE SIERVO                         "

 

-                Paolo                                      MADDALENA                     "

 

-                Alfio                                        FINOCCHIARO                   "

 

-                Alfonso                                    QUARANTA                        "

 

-                Franco                                     GALLO                               "

 

-                Luigi                                        MAZZELLA                         "

 

-                Gaetano                                   SILVESTRI                          "

 

-                Sabino                                     CASSESE                            "

 

-                Maria Rita                                SAULLE                              "

 

-                Giuseppe                                  TESAURO                           "

 

-                Paolo Maria                             NAPOLITANO                    "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2006 dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi promosso dall’INPS nei confronti di Perhat Giancarlo, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2007.

 

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

 

udito l’avvocato Luigi Caliulo per l’INPS.

 

Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi promosso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di Giancarlo Perhat, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consente all’INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative;

che il giudice rimettente – premesso, in punto di fatto, che l’INPS ha pignorato la pensione dallo stesso Istituto erogata al Perhat sia per crediti costituiti da omissioni contributive, sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell’INPS), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 62 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni – inferisce la rilevanza della questione sollevata nel giudizio principale dalla considerazione che la norma censurata è applicabile nel caso di specie, in cui l’INPS ha proceduto al pignoramento della pensione anche per crediti relativi alle predette sanzioni civili;

che il giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, osserva che, ai sensi del primo comma dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, l’INPS non può procedere a pignoramento sulle pensioni per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative; che il sistema delineato dalla predetta disposizione determinava, in origine, un trattamento di favore per l’Istituto, il quale poteva procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per il solo capitale dovuto per indebite prestazioni erogate o per omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano procedere in nessun caso a tale pignoramento, a norma dell’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, con l’unica eccezione ivi disposta degli «stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative»; che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 506 e n. 468 del 2002, il sistema è cambiato profondamente, in quanto il credito per pensioni INPS può essere pignorato non solo per crediti tributari, ma anche per ogni altro tipo di credito, sia pure nella misura di un quinto della differenza fra la pensione e la parte necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza che sia prevista alcuna esclusione per gli interessi o per altra parte del credito; che, pertanto, attualmente, l’INPS subisce un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ad ogni altro creditore di un pensionato, in quanto solo l’Istituto, per una parte del suo credito, non può aggredire esecutivamente la pensione; che, riguardando la irragionevole disparità di trattamento, in danno dell’INPS, rispetto ad ogni altro creditore, il profilo della tutela giurisdizionale, si profilerebbe un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l’INPS, che ha concluso per l’accoglimento della questione, sulla base di argomentazioni adesive alle motivazioni della ordinanza di rimessione;

che, in particolare, l’Istituto sottolinea che, in forza di una interpretazione letterale della norma censurata, le pensioni INPS possono essere assoggettate a pignoramento per credito dell’Istituto derivante da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, con espressa esclusione dei crediti dovuti per interessi e sanzioni amministrative – che costituiscono componenti inscindibili del credito previdenziale - laddove al creditore ordinario è consentito di recuperare l’intero importo creditorio pignorando, sempre nei limiti fissati dalle citate sentenze della Corte costituzionale, una pensione erogata dall’INPS; che tale sistema si sostanzierebbe in una ingiustificata compressione di valori costituzionalmente garantiti che trovano espressione nel credito di cui è titolare l’ente previdenziale;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’INPS ha depositato memoria con la quale insiste per l’incostituzionalità della norma denunciata.

Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consente all’INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l’INPS ed ogni altro creditore;

che, nell’ordinanza di rimessione, pronunciata «nell’esecuzione per pignoramento presso terzi», il giudice a quo, dopo avere esposto che l’INPS ha pignorato la pensione da esso erogata ad un pensionato «sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui alla l. 48/88 ed alla l. 662/96 e successive modificazioni», enuncia il contenuto dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, sostenendo la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla norma citata, ed afferma che «la questione è rilevante, perché la norma è applicabile al caso di specie», senza in alcun modo descrivere lo stato del giudizio pendente, nonché le ragioni dell’applicabilità alla fattispecie della norma impugnata;

 

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità;

 

che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, determina la manifesta inammissibilità della questione sollevata (ex plurimis, ordinanze n. 317 e n. 308 del 2007).

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

 

F.to:

 

Franco BILE, Presidente

 

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.