Sentenza n. 268 del 2007

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SENTENZA N. 268

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                      Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                      Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                 "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                 "

-      Paolo                               MADDALENA                            "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                          "

-      Franco                             GALLO                                        "

-      Luigi                                MAZZELLA                                "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                  "

-      Sabino                             CASSESE                                     "

-      Maria Rita                       SAULLE                                       "

-      Giuseppe                         TESAURO                                    "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2006.

Udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 10 aprile 2006 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere a), c), d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, evocato come norma interposta, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premesso che la Regione Puglia ha inteso regolamentare le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, può mantenere i benefici dallo status di disoccupato, il ricorrente espone che l’articolo unico della legge impugnata così recita: «1. I lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni e integrazioni. È escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull’accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all’art. 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181 del 2000). 2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 181 del 2000, così sostituito dal d.lgs. n. 297 del 2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi. 3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003».

A parere del ricorrente, la materia regolamentata dalla legge regionale rientra nel campo della previdenza sociale – atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici compresi in tale settore – e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.).

Il legislatore statale, infatti, ha posto la normativa di principio con l’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 (come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2002), disposizione che, nel regolamentare la perdita dello stato di disoccupazione, demanda alle Regioni la determinazione di procedure uniformi in materia di accertamento di detto stato sulla base dei seguenti principi:

«a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani».

Osserva il ricorrente che i citati commi 1 e 2 della impugnata norma regionale prevedono la conservazione (sospensione) dello status di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso (e più lungo) rispetto a quello indicato dalla legge statale (lettera a), indipendentemente dal reddito che ne possa derivare, mentre il d.lgs. n. 181 del 2000 ha previsto un preciso tetto (lettera d sopra riportata). Così facendo, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello status in argomento al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente una disciplina di principio, vincolante per le Regioni.

Sarebbe parimenti illegittimo il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale in esame, laddove afferma la retroattività dei criteri posti nei due commi precedenti. Una tale previsione violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., stabilendo una irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto alla analoga situazione nella quale versino i soggetti di altre Regioni, e contrasterebbe con il principio del buon andamento dell’amministrazione, in quanto onererebbe la stessa di complesse indagini e accertamenti e farebbe gravare sulla medesima prestazioni per le quali si sono già consolidate situazioni difformi.

2.— La Regione Puglia non si è costituita.

Considerato in diritto

1.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), costituita dall’art. 1, composto da tre commi.

Essa conterrebbe, secondo il ricorrente, una disciplina della conservazione dello status di disoccupato in situazioni (instaurazione di un certo tipo di rapporti di lavoro, reddito da essi conseguito) nelle quali la legislazione statale, che determina i principi fondamentali della materia, prevede invece la perdita di tale condizione (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni).

Secondo il ricorrente, la legge regionale suddetta è in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, nonché con l’attribuzione allo Stato del potere di determinare i principi fondamentali nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”; infine, essa determina diseguaglianze tra lavoratori di diverse Regioni e viola i canoni della buona amministrazione.

2.–– La questione proposta con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., non è fondata. Infatti, il comma 1 dell’art. 1 della legge impugnata, espressamente stabilisce che «è escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull’accesso alle prestazioni previdenziali».

La questione è, invece, fondata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., perché le norme regionali impugnate attengono anche alla tutela e sicurezza del lavoro e ledono le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente.

E’ principio più volte affermato da questa Corte che le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono appunto alla tutela del lavoro (ex plurimis, sentenze n. 50, n. 219 e n. 384 del 2005).

Non vi è dubbio che, nell’ambito di siffatta disciplina, la parte attinente alla definizione dello stato di disoccupazione o di inoccupazione, alle regole per acquisire la qualifica di disoccupato, nonché alle evenienze cui si ricollega la perdita della qualifica o la sospensione dei suoi effetti ha rilevante importanza (art. 4 del d.lgs. n 181 del 2000, nel testo sostituito dall’art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297).

E’ in questo ordine di idee che il legislatore statale, in attuazione della delega di cui all’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha adottato il d.lgs. n. 181 del 2000, ampiamente modificato dal d.lgs. n. 297 del 2002, con il quale ha voluto, come espressamente dichiarato, stabilire «i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione» (art. 1, comma 1, lettera a).

Di conseguenza, il legislatore ha definito lo «stato di disoccupazione» nonché le qualità, ai fini della disciplina sull’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di «adolescenti», «giovani», «disoccupati di lunga durata», «inoccupati di lunga durata», «donne in reinserimento lavorativo» (art. 1 del d.lgs. n. 181 del 2000 e successive modificazioni), prevedendo poi le evenienze che conducono alla perdita dello stato di disoccupazione (art. 4 d.lgs. n. 181 del 2000) e, a contrario, le condizioni necessarie per conservarlo.

E’ vero che questa Corte ha ritenuto che la qualificazione che la legge statale opera del contenuto di determinate disposizioni come principi fondamentali di una materia di competenza legislativa concorrente non può essere decisiva, perché altrimenti si attribuirebbe allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale, dovendosi invece aver riguardo al contenuto delle disposizioni ed alla loro funzione nel sistema; tuttavia, nel caso in scrutinio, la definizione dello stato di disoccupazione, con la fissazione delle evenienze che ne comportano la perdita, ha carattere polivalente e costituisce il presupposto di un numero indefinito e virtualmente indefinibile di regole attinenti alle varie ipotesi e modalità di regolamentazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (come pure si verifica nel diverso ambito delle liste di mobilità: v. sentenza n. 413 del 1995).

La qualificazione in termini di principi fondamentali non è, quindi, per nulla smentita dal riscontro del loro effettivo contenuto, e non a caso l’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 usa l’espressione «stato di disoccupazione».

Ne consegue che la disciplina regionale impugnata, il cui ambito di applicazione non ha altro limite se non quello della sua inefficacia ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali, e che della disciplina statale ribadisce soltanto l’applicazione della sospensione dello stato di disoccupazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 181 del 2000 – mentre per il resto ha la generale efficacia propria delle norme inerenti ad uno “stato” – contrasta con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.