Ordinanza n. 205 del 2007

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ORDINANZA N. 205

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria          FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                  "

- Ugo                          DE SIERVO                                  "

- Paolo                        MADDALENA                               "

- Alfio                         FINOCCHIARO                            "

- Alfonso                     QUARANTA                                 "

- Franco                      GALLO                                         "

- Luigi                         MAZZELLA                                  "

- Gaetano                    SILVESTRI                                   "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                 SAULLE                                       "

- Giuseppe                   TESAURO                                     "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge, promossi nel corso di alcuni procedimenti penali con ordinanze del 28 marzo 2006 (n. 2 ordd.) e del 3 maggio 2006 dalla Corte d’appello di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255 e 388 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 34 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con tre ordinanze, sostanzialmente identiche nella parte motiva, la Corte d’appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di prova nuova decisiva, di cui all’art. 603, comma 2, nonché dell’art. 10 della medesima legge;

che la disciplina censurata violerebbe ad avviso della Corte rimettente plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe, in primo luogo, irragionevole e quindi lesivo dell’art. 3 Cost. consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando la «pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in relazione alle sentenze di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta);

che la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all’imputato l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzerebbe inoltre una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera, in realtà, solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ovvero il pubblico ministero, con conseguente violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso della rimettente, la limitazione dell’appello del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), vanificato da una normativa transitoria per effetto della quale, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado, deve essere disposto il rinvio non più al giudice d’appello ma al giudice di primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati;

che infine la rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, ritiene violato anche l’art. 112 Cost., poiché la soppressione del potere di appello del pubblico ministero impedisce all’organo della pubblica accusa di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato […] attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell’appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l’immediata applicabilità di tale regime, in forza dell’art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l’identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le ordinanze in questione difettano di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, non viene precisato se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni (v., ex plurimis, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.