ORDINANZA N. 92
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l’ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione – della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e, in particolare, dell’art. 10, comma 2, della stessa legge;
che il rimettente premette che nel giudizio devoluto al suo esame – del quale, peraltro, non precisa né la natura né il contenuto – è stata ipotizzata, su eccezione di parte, l’illegittimità costituzionale della legge suddetta, «in quanto essa è diretta unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano già incardinati»;
che il giudice a quo, per contro, reputa impossibile «concepire una normativa in contrasto con i principi costituzionali che pongono in primo piano la persona umana e i suoi diritti fondamentali», se non «in situazioni di eccezionalità, ovvero quando occorre far luogo a una cosiddetta “legislazione di emergenza”», evenienza non ipotizzabile, però, nel caso di specie.
Considerato che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l’ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione – della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e in particolare dell’art. 10, comma 2, della stessa legge;
che nella specie – a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» – il giudice a quo omette tanto di descrivere la fattispecie sottoposta al suo vaglio, quanto di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata;
che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione stessa (si vedano, ex plurimis, le ordinanze n. 439 e n. 339 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e in particolare dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione – dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.