ORDINANZA N. 439
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Carlos Manuel Argueta Mena e il Comune di Sesto San Giovanni, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Giudice di pace di Monza, con ordinanza depositata il 21 dicembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità degli articoli 136, comma 6, 116, comma 13, e 116, comma 12, senza specificare quale sia la legge o l’atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che le norme denunciate «appaiono […] censurabili sotto diversi profili», nella parte in cui prevedono: a) «l’applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo del soggetto che lo affida a persona la cui patente straniera è scaduta di validità e non invece al soggetto che lo affida a persona la cui patente italiana è scaduta di validità»; b) «misure sanzionatorie differenti nel caso in cui il veicolo venga affidato ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità, residente in Italia da meno di un anno ovvero ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità, però residente in Italia da più di un anno»; c) «l’applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo sia nel caso in cui il veicolo sia di proprietà del conducente sia nel caso in cui sia di proprietà di soggetto diverso»;
che, quanto alla rilevanza, il rimettente afferma che essa è evidente, perché dalla decisione della questione «dipende l’accoglimento o il rigetto del ricorso».
Considerato che il Giudice di pace di Monza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13;
che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l’atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte, è tuttavia agevole desumere dal contenuto dell’ordinanza e, in particolare, dall’indicazione numerica degli articoli denunciati nonché dall’uso di termini quali «veicolo», «patente», «conducente», che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il giudice a quo omette, però, di descrivere la fattispecie e di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni stesse (ex plurimis, l’ordinanza n. 339 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Monza con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.