Sentenza n. 160 del 2007

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ORDINANZA N. 160

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria                              FLICK                                        Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Romano                                         VACCARELLA                               "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 12 gennaio 2004 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Saraceno Divo e altri contro l’I.N.P.D.A.P., iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Falcolini Enrico, Corazzini Mario, Chiaula Giuseppe e Zocca Adalberto, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Adalberto Zocca per sé medesimo, Enrico Falcolini per sé medesimo e per Corazzini Mario e Chiaula Giuseppe e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2004 (pervenuta a questa Corte il 5 gennaio 2005), il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), nella parte in cui dispone che: «da gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, nella parte eccedente, un contributo di solidarietà, nella misura del 2%»;

che il giudice a quo riferisce che l’incidente di costituzionalità è sorto nel corso dei giudizi, successivamente riuniti, promossi da taluni magistrati in quiescenza della Corte dei conti, i quali hanno lamentato che sull’importo della pensione loro corrisposta nell’anno 2000 sia stata effettuata la trattenuta per contributo di solidarietà di cui al denunciato art. 37, chiedendo, di conseguenza, la restituzione di quanto trattenuto dall’ente previdenziale ed eccependo, in subordine, in riferimento agli artt. 3, 53, 36, e 38 Cost., l’incostituzionalità della predetta norma;

che il rimettente rammenta, altresì, di aver già sollevato, con ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 nel corso dei giudizi, successivamente riuniti, proposti da due soltanto dei magistrati attualmente ricorrenti, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 37 della legge n. 488 del 1999, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;

che, espone ancora il giudice a quo, questa Corte, con ordinanza n. 22 del 2003, «ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, assumendo che “il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale, in senso stretto (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel “genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, … avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime patrimoniale dei lavoratori con la conseguenza che l’invocato parametro di cui all’art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente siccome riguardante la materia dell’imposizione tributaria in senso stretto”»;

che, con la stessa ordinanza n. 22 del 2003, è stata poi ritenuta «irrilevante la censura di irragionevolezza», affermandosi che la «scelta del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 della Costituzione attraverso l’imposizione di una ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali che superino un certo importo stabilito dalla legge»;

che il rimettente evidenzia inoltre che, a séguito della citata decisione di questa Corte, taluni ricorrenti hanno «insistito affinchè fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000) anche con riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione»;

che, tanto premesso, il giudice a quo, in punto di rilevanza della sollevata questione, asserisce che «la disposizione contenuta nell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 incide sicuramente sulla sorte dei ricorsi de quibus, destinati, in presenza di essa, così formulata e limitativa, al sicuro rigetto»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente assume che il contrasto del denunciato art. 37 con gli artt. 2 e 38 Cost. sussista, «in quanto, considerata la natura patrimoniale del contributo di solidarietà, esso si risolve in una imposizione in contrasto con il principio di ragionevolezza e di solidarietà equitativa (artt. 2 e 38 secondo comma Cost.)»;

che, a tal riguardo – si argomenta nell’ordinanza di rimessione – il contributo di solidarietà costituirebbe «una contropartita necessaria dell’esclusione delle contribuzioni a fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (sent. Corte costituzionale n. 421/1995

)», sicché «l’omessa correlazione ad una qualsiasi controprestazione, inficia la disposizione de quo di illegittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 2 e 38 Cost. sia perchè la norma denunciata, utilizza l’istituto del contributo di solidarietà in luogo del prelievo fiscale, con irragionevole pregiudizio proprio di quell’esiguo numero di lavoratori che hanno già finanziato il sistema previdenziale sia in quanto essendo la contribuzione previdenziale a carico dello Stato si imporrebbe un irragionevole aggravio alla posizione dei ricorrenti, non solo sacrificando l’affidamento da essi riposto nella non onerosità dell’esodo pensionistico, ma anche imponendo loro una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe anche «i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori di cui all’art. 36 della Costituzione, poichè discrimina ingiustificatamente i trattamenti previdenziali obbligatori, lasciando indenni gli emolumenti di pari importo derivanti da fonti diverse»;

che si sono costituite talune delle parti ricorrenti nel giudizio a quo, le quali, rinviando alle argomentazioni svolte nei rispettivi atti del procedimento principale, hanno espresso «perfetta condivisione con le considerazioni di stretta natura giuridica formulate dal giudice rimettente»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, anche alla luce di quanto già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 22 del 2003;

che, in prossimità dell’udienza, una delle parti costituite ha depositato memoria, con la quale insiste per l’incostituzionalità della denunciata disposizione;

che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, con cui ribadisce le ragioni della manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), nella parte in cui, al comma 1, dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento […]»;

che il medesimo rimettente aveva già sollevato, nel corso dello stesso grado di giudizio, questione di costituzionalità dello stesso art. 37, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. ed assumendo, in particolare, che la norma censurata «pone a carico dei pensionati, per giunta solo a carico di una parte degli stessi, il contributo di solidarietà, lasciando indenni gli emolumenti di pari importo o addirittura di importi superiori derivanti da altre diverse fonti (capitali, imprese, lavoro subordinato, trattamenti pensionistici maturati con previdenze facoltative)»;

che, pertanto, argomentava ancora il rimettente, «siffatta discriminatoria limitazione sembra porsi in aperto contrasto col principio di ragionevolezza ed eguaglianza in relazione alla capacità contributiva sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione atteso che si verifica in concreto che la prestazione patrimoniale imposta autoritativamente viene ad incidere, come si è detto, solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un dato limite, senza tener conto che l’imposizione fiscale è generale e progressiva»,

che la questione allora proposta è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 22 del 2003;

che con l’attuale ordinanza di rimessione il giudice a quo denuncia la stessa norma dell’art. 37 della legge n. 488 del 1999;

che, inoltre, pur richiamando parametri diversi da quelli in precedenza evocati, il rimettente prospetta censure sostanzialmente coincidenti con quelle che erano a fondamento della questione decisa con l’ordinanza n. 22 del 2003;

che, difatti, in entrambe le ordinanze di rimessione il nucleo delle censure si concentra, ed esaurisce, nel dedurre l’ingiustificata previsione di un prelievo forzoso sul trattamento pensionistico di soltanto taluni assicurati obbligatoriamente, per ciò stesso asseritamente discriminati rispetto alla generalità dei consociati;

che, dunque, il dubbio di costituzionalità attualmente oggetto di scrutinio si configura, nella sostanza, come la riproposizione della medesima questione in precedenza decisa da questa Corte (si veda, in tal senso, ordinanza n. 48 del 2001 e sentenza n. 12 del 1998);

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, giacché, in presenza di una decisione fondata su motivi non rimuovibili dal rimettente, è precluso a quest’ultimo proporre una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, là dove essa, come nella fattispecie, non venga riformulata in termini nuovi, «con riferimento cioè ad un quadro normativo e argomentativo sostanzialmente diverso […] e ciò per evitare un bis in idem che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte» (sentenza n. 12 del 1998 cit.; si vedano, inoltre, ex plurimis, le ordinanze n. 371 del 2004 e n. 63 del 2003).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.