Ordinanza n. 63/2003

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ORDINANZA N. 63

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Paolo MADDALENA                     

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e tabelle A e B ad esso annesse, promosso con ordinanza del 15 giugno 2002 dal Giudice di pace di Noto, nel procedimento civile vertente tra Iacono Giovanni e il Comune di Noto, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Noto nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice di pace di Noto, con ordinanza del 15 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale il titolare di un’impresa di pulizie ha chiesto che il Comune di Noto fosse "dichiarato inadempiente" al contratto di appalto per la pulizia di locali adibiti, tra l'altro, a sede dell'ufficio della locale sezione distaccata di pretura;

che il giudice rimettente premette che nel corso del giudizio, con provvedimento emesso il 30 marzo 2000, egli ha già sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme ora nuovamente impugnate, in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, e che la questione è già stata dichiarata dalla Corte costituzionale manifestamente inammissibile "per difetto di rilevanza" (ordinanza n. 149 del 2001);

che, a suo avviso, invece, "la rilevanza sussist[ e] e va[ da] riaffermata, in quanto la decisione di merito non può essere emessa prescindendo dalla risoluzione della questione" di legittimità costituzionale che egli nuovamente solleva;

che, secondo il giudice a quo, la norma e le tabelle impugnate, nella parte in cui istituiscono una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto, violerebbero l’art. 76 della Costituzione, in quanto non sarebbero stati rispettati i principi direttivi stabiliti dall’art. 1, lettera i), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, e siffatta scelta si porrebbe in contrasto con i parametri obiettivi e con i risultati dell’istruttoria svolta per identificare la località nella quale istituire la sezione distaccata;

che, a suo avviso, l'individuazione con legge delle sezioni distaccate comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'autorità di governo, realizzando, in mancanza di una espressa direttiva nella legge-delega, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla futura modificazione delle sezioni distaccate, che può aver luogo con decreto ministeriale, in quanto i cittadini, gli enti e le formazioni sociali interessate dalla istituzione di dette sezioni sarebbero stati privati della facoltà di agire in sede giurisdizionale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall’erronea individuazione della località destinata ad ospitare la sezione distaccata;

che, secondo il rimettente, la scelta della sede di Avola, avente scarsissima consistenza ed un bacino di utenza notevolmente più ridotto di quello di Noto, sarebbe infine irragionevole, in relazione alle finalità della legge-delega, di "realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile, in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, e, in linea gradata, che la dichiari infondata;

che si è, altresì, costituito con atto depositato l’8 gennaio 2003 -fuori termine- il Comune di Noto, parte nel processo principale, chiedendo l’accoglimento della questione ed insistendo in tali conclusioni con memoria depositata anch’essa fuori termine.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione del Comune di Noto, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (per tutte, ordinanza n. 394 del 2001);

che una questione assolutamente identica a quella sollevata con il provvedimento di rimessione in esame è stata già proposta dallo stesso giudice rimettente, nell’ambito del medesimo giudizio, in riferimento alle stesse norme ed in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

che, con ordinanza n. 149 del 2001, la predetta questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nella decisione del giudizio principale, in quanto "il giudice rimettente non può fare applicazione delle norme impugnate";

che la situazione nel giudizio principale è rimasta immutata e, come risulta dall’ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha soltanto esposto argomentazioni dirette a sostenere che, invece, a suo avviso, la rilevanza sussisterebbe;

che, inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, "in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione" (ordinanza n. 87 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.