ORDINANZA N. 22
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA ²
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 10 gennaio 2002 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Saraceno Divo ed altro contro l’INPDAP, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2002, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2000);
che il remittente espone che due magistrati della Corte dei conti hanno proposto distinti ricorsi avverso la certificazione CUD per l’anno 2001, relativa al trattamento pensionistico loro rispettivamente corrisposto dall’INPDAP nell’anno 2000, lamentando che sullo stesso era stata effettuata la trattenuta per il contributo di solidarietà di cui all’art. 37 della legge n. 488 del 1999;
che i ricorrenti hanno chiesto la restituzione di quanto a tal titolo trattenuto dall’ente previdenziale sollevando, nel contempo, eccezione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui stabilisce che dal gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2%;
che il giudice a quo, ritenuta la questione rilevante, osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, che la norma denunciata, nel porre a carico di una parte soltanto dei pensionati il predetto contributo di solidarietà e nel lasciare indenni gli emolumenti di pari importo o di importi superiori derivanti da altre diverse fonti (capitali, imprese, lavoro subordinato, trattamenti pensionistici maturati con previdenze facoltative), viola, attesa la “scontata” natura tributaria del contributo in oggetto, il principio di ragionevolezza ed uguaglianza, in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, rilevando, in particolare, che il contributo di solidarietà di cui all’art. 37, comma 1, della legge n. 488 del 1999 concorre all’indispensabile contenimento della spesa pensionistica e ponendo in evidenza che attualmente esso è acquisito alle gestioni previdenziali obbligatorie a seguito della soppressione del successivo secondo comma, disposta dall’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2001).
Considerato che la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2000), nella parte in cui prevede un contributo di solidarietà solo a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino il massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
che il contributo di solidarietà di cui in narrativa è trattenuto nella misura del 2%, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e che tali trattenute hanno concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei, mentre attualmente vengono acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi dell’art. 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2001);
che, dagli atti parlamentari relativi alla legge n. 488 del 1999, il cui art. 37 ha istituito il predetto contributo, emerge che la norma censurata è volta a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato;
che, secondo i richiamati lavori preparatori, il contributo di solidarietà tiene conto, nelle motivazioni che lo ispirano, delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro e viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo;
che, alla luce della giurisprudenza della Corte, il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che l’invocato parametro di cui all’art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto;
che, conseguentemente, neppure appare pertinente il richiamo alla sentenza n. 119 del 1981 di questa Corte, invocata dal remittente, attesa la riconosciuta natura tributaria della fattispecie ivi esaminata, contributo di solidarietà a carico delle pensioni erogate dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, previsto dall’art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), caratterizzata dalla progressività delle aliquote e dalla assenza di limiti temporali;
che la norma denunciata sfugge, altresì, alla censura di irragionevolezza avanzata dal remittente nel presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria, laddove la contestata scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 della Costituzione, attraverso l’imposizione di un’ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.