ORDINANZA N. 134 ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti del tenente colonnello Luciano Garofano, nella qualità di Comandante del Reparto di investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso notificato il 23 novembre 2006, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2006 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, con ricorso del 20 marzo 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117) con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri Luciano Garofano riguardano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 378 del 2006, depositata il 14 novembre 2006 e notificata alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, il 23 novembre 2006;
che il successivo 21 dicembre 2006 lo stesso ricorrente ha provveduto al prescritto deposito degli atti presso la cancelleria di questa Corte;
che, con atto depositato il 13 dicembre 2006, si è, nel frattempo, costituita in giudizio la Camera dei deputati.
Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 23 novembre 2006 e che gli atti sono stati depositati presso la cancelleria di questa Corte il 21 dicembre 2006, ossia oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 327 del 2005, n. 408 e n. 421 del 2006 e n. 115 del 2007), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto termine perentorio;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.