ORDINANZA N. 421
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Alberto Acierno nei confronti dell’on. Antonino Macaluso, promosso con ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, notificato il 28 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo 7 luglio ed iscritto al n. 30 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha promosso, con atto depositato presso la Cancelleria della Corte il 20 giugno 2005, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da quest’ultima adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R);
che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale dell’on. Alberto Acierno, in relazione al reato previsto e punito dall’art. 595, primo e secondo comma, del codice penale, «perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino», dichiarando espressamente che l’onorevole Macaluso Antonino «non gli ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l’onorevole Guido Lo Porto, anch’egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro» (fatto asseritamente commesso «in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2001», aggravato dalla circostanza «di aver proferito un’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato»);
che il ricorrente Tribunale, inoltre, deduce che «la Camera dei Deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti per i quali è in corso il citato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»;
che, pertanto, il ricorrente, essendo a suo «parere» insorto «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», reputa di dover sottoporre lo stesso «all’esame» della Corte;
che, secondo il predetto Tribunale, la summenzionata deliberazione sarebbe lesiva della «propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite», in quanto «non avrebbero potuto essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione, rese dall’imputato Acierno Alberto»;
che le stesse, difatti, «sono state rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di esercizio di funzioni parlamentari», non ricorrendo quindi l’ipotesi «della riproduzione e divulgazione all’esterno di atti compiuti nell’esercizio di funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza del contenuto della conversazione con un atto parlamentare»;
che, inoltre, «per il tenore delle espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari»;
che su tali basi, e quindi escludendo che «le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte dall’insindacabilità», il ricorrente, «ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953», ha disposto «la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché risolva l’insorto conflitto tra poteri dello Stato»;
che il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 72 del 2006;
che detta ordinanza, unitamente al ricorso, è stata notificata alla Camera dei deputati il 28 marzo del 2006, nonché depositata presso la Cancelleria della Corte il successivo 7 luglio;
che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del conflitto, in base all’assunto che il relativo atto introduttivo sarebbe «carente sotto il profilo della prospettazione del petitum», ovvero chiedendone, subordinatamente, il rigetto nel merito;
che in relazione, difatti, alla pregiudiziale eccezione formulata in punto di ammissibilità, si rileva come la ricorrente autorità giudiziaria abbia esclusivamente disposto «la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva l’insorto conflitto tra poteri dello Stato», omettendo, così, di «avanzare la richiesta, indispensabile in vista della corretta elevazione del conflitto, che la medesima Corte costituzionale dichiari di non spettare alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata», con conseguente annullamento della stessa;
che soltanto in «via del tutto subordinata» la Camera dei deputati ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo lo stesso, nel merito, non fondato;
che – evidenziando come anche la più recente giurisprudenza costituzionale (è richiamata, sul punto, la sentenza n. 120 del 2004) «ha confermato la operatività, ove ne ricorrano i presupposti, della garanzia della insindacabilità anche con riferimento alle opinioni extra moenia» espresse da parlamentari – la resistente assume che nella specie sussistono le condizioni per ritenere le dichiarazioni “extraparlamentari” oggetto del presente conflitto divulgative del contenuto di atti di funzione posti in essere dall’interessato;
che, difatti, «il nucleo essenziale delle dichiarazioni di cui si tratta» – che la resistente reputa di individuare nella rivendicazione, da parte della «forza politica di appartenenza» del predetto membro della Camera, della possibilità «di adempiere alle incombenze necessarie ai fini della partecipazione alla competizione elettorale» – sarebbe stato presente «costantemente nella attività politico parlamentare posta in essere dal nominato deputato»;
che, inoltre, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il giorno 8 novembre 2006, la Camera dei deputati ha dichiarato di avere “appreso” che il deposito del ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, «è stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione prescritto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale»;
che, pertanto, richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconosce natura perentoria al termine de quo, la resistente ha insistito affinché venga adottata «una sentenza dichiarativa della improcedibilità del ricorso in ragione, appunto, della tardività del relativo deposito».
Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 28 marzo 2006 e che gli atti sono stati depositati presso la cancelleria di questa Corte il 7 luglio 2006, ossia oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, ordinanze n. 325 del 2006, n. 327, n. 326 e n. 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto termine perentorio;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.