ORDINANZA N. 325
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì, promosso con ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, notificato l’8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 16 luglio 2005 ed iscritto al n. 32 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 novembre 2004, il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nel corso di un giudizio per la quantificazione del danno – a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di diffamazione e di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede – promosso dal magistrato Vincenzo Macrì nei confronti, tra gli altri, del deputato Amedeo Matacena, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 6 marzo 2003, con la quale, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, si è dichiarato che i fatti per i quali il suddetto deputato è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del Macrì riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente espone che il dott. Macrì aveva convenuto in giudizio il deputato Matacena (unitamente al giornalista De Virgilio) chiedendo la liquidazione dei danni alla personalità morale, lesa dagli articoli pubblicati nel novembre e nel dicembre del 1995 nella "Gazzetta del Sud", riproducenti le dichiarazioni per le quali il predetto deputato era stato condannato in sede penale – con contestuale rinvio alla quantificazione dei danni in sede civile – con sentenza del 7 dicembre 2001, divenuta irrevocabile;
che negli articoli di stampa in questione il parlamentare affermava che il predetto dott. Macrì «aveva gestito l’operazione Olimpia, che era stato rinviato a giudizio per aver manipolato pentiti e collaboratori.....», «che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false...» (pubblicazione del 29 novembre 1995), e che lo stesso Macrì «ha una concezione stalinista della giustizia», che le sue dichiarazioni «dimostrano in modo lampante quale è il suo modo di maneggiare pentiti e collaboratori», ed, inoltre, che egli aveva richiesto «una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì» (pubblicazione del 3 dicembre 1995);
che, nelle more del giudizio, è stata adottata la delibera del 6 marzo 2003, con la quale – in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e superando la questione preliminare di inammissibilità relativa al passaggio in giudicato della sentenza penale – la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali il suddetto deputato è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il Tribunale, la predetta deliberazione lede la sfera di attribuzioni dell’autorità giurisdizionale ordinaria, in quanto «sia pur non considerando il ristretto ambito del giudizio di cui il presente Giudice è investito in forza della richiamata pronuncia di irrevocabilità» essa è basata su un’erronea valutazione dei presupposti della prerogativa alla luce dei principî affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000), dal momento che le dichiarazioni di cui si tratta non sono in alcun modo ricollegabili ad iniziative parlamentari tipiche adottate dal deputato e, inoltre, trascendendo la «valutazione oggettiva ed estranea agli interessi dedotti in giudizio», non possono ritenersi connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari;
che il ricorrente ha pertanto chiesto che la Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni in questione, rese dal deputato Amedeo Matacena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la relativa delibera;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 117 del 2005;
che il Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto a notificare tale ordinanza, e l’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, alla Camera dei deputati in data 8 aprile 2005, e li ha, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte il 16 luglio 2005;
che si è costituita nel giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso per la inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità del conflitto, e, nel merito, per la sua infondatezza;
che, nella memoria depositata nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del conflitto, per tardività del deposito degli atti da parte del ricorrente Tribunale.
Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 8 aprile 2005 e che gli atti sono stati depositati presso la cancelleria di questa Corte il 16 luglio 2005, ossia oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, ordinanze n. 327, n. 326 e n. 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.