ORDINANZA N. 115
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), relativa all’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle affermazioni contenute nelle denunce presentate dall’ex senatore Rocco Loreto, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000, alla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza notificato il 20 aprile 2006, depositato in cancelleria il 6 giugno 2006 ed iscritto al n. 39 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Rocco Loreto – all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, imputato del delitto di calunnia ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio – il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, con ricorso depositato in data 4 novembre 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del predetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato, in via preliminare, che l’atto introduttivo, notificato al Senato della Repubblica il 20 aprile 2006, unitamente all’ordinanza n. 131 del 2006 che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 6 giugno 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 438 e 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007.