ORDINANZA N. 438
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Stefano Stefani nei confronti dell’on. Daniele Apolloni, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione IX penale, notificato il 3 marzo 2006, depositato in cancelleria il 17 maggio 2006 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Stefano Stefani – imputato del reato di ingiuria ai danni dell’on. Daniele Apolloni – il Tribunale di Roma, sezione IX penale, con ordinanza depositata in data 30 maggio 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 4 febbraio 2004 (documento IV-quater, n. 65), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato, in via preliminare, che l’atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati il 3 marzo 2006, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 17 maggio 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005, n. 250 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IX penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.