SENTENZA N. 13
ANNO 2007REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZARitenuto in fatto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano – nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Marcello Dell’Utri per il reato di diffamazione a mezzo stampa – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 12 aprile 2005 (Doc. IV – quater, n. 44), con cui si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso l’indicato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Giudice per le indagini preliminari riferisce che il procedimento penale in questione, promosso a seguito di querela proposta il 9 giugno 1999 (ed altra, non indicata dal ricorrente, del 21 luglio 1999) dall’allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai sostituti dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, ha ad oggetto le affermazioni del deputato Dell’Utri contenute in due interviste pubblicate, il 10 marzo 1999 e il 15 luglio 1999, dal quotidiano “La Stampa” a seguito delle richieste di custodia cautelare e di utilizzazione dei tabulati telefonici formulate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
In particolare, nel corso delle indicate interviste, il deputato Dell’Utri avrebbe offeso la reputazione delle costituite parti civili affermando: «mi negano il diritto di difesa, da Caselli in giù hanno un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; alle richieste della mia difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa paranoia, con deliri di onnipotenza ed arroganza […] lo vede che sono paranoici […] vede la malafede» e, rispondendo alla domanda se era in atto un complotto con finalità politiche, avrebbe precisato che: «io il mezzo, Berlusconi il fine», ed ancora, «quanto all’inquinamento delle prove, sono proprio loro (le costituite parti civili) a truccare e a falsificare le carte […] ci sono dei fotogrammi […] che sono stati manomessi […] sono io o loro ad inquinare? […] sono stati scorretti sino alla frode processuale […] Ingroia è un folle che mente sapendo di mentire».
La Camera dei deputati, con delibera in data 12 aprile 2005, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Dell’Utri concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero i presupposti per poter considerare le dichiarazioni rese dal deputato Dell’Utri direttamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari, essendo tali dichiarazioni collegate esclusivamente alle vicende processuali di quest’ultimo, cioè alle richieste di custodia cautelare e di utilizzazione dei tabulati telefonici avanzate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
In proposito, il ricorrente, riportando la giurisprudenza costituzionale, osserva che l’insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove sia riscontrata la sussistenza del nesso funzionale e cioè vi sia corrispondenza sostanziale tra le stesse e quelle espresse nell’ambito dell’attività tipica del parlamentare.
2.- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 195 dell’11 maggio 2002.
3.- Il ricorso, unitamente all’ordinanza suddetta, è stato notificato il 25 maggio 2006 e depositato il 12 giugno 2006.
4.- Con memoria del 13 giugno 2006 si è costituita la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 6 giugno 2006.
4.1.- La difesa della Camera, in via preliminare, chiede che il conflitto sia dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali non ricorrerebbe il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Dell’Utri e la sua attività di parlamentare, non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione secondo cui esse risultano collegate esclusivamente alle vicende processuali di quest’ultimo.
5.- Nel merito, la Camera dei deputati ritiene che il ricorso sia infondato avendo la Corte, con la sentenza n. 223 del 2005, rigettato analogo conflitto avente ad oggetto dichiarazioni simili rilasciate a una diversa fonte di informazione dal deputato Dell’Utri nell’ambito della medesima vicenda processuale che lo vedeva coinvolto. Nell’indicata pronuncia la Corte ha ritenuto rilevante la circostanza che l’intervista rilasciata dal deputato Dell’Utri concerneva un processo che lo riguardava direttamente ed era intervenuta nella pendenza del procedimento di autorizzazione alla richiesta di arresto avanzata nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; procedimento, nel corso del quale, nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 6 aprile 1999 e nella seduta della Camera dei Deputati del 13 aprile 1999, il deputato Dell’Utri era anche intervenuto.
In particolare, l’intervista pubblicata il 10 marzo 1999 si colloca temporalmente subito dopo la trasmissione alla Camera dei deputati, avvenuta il 9 marzo 1999, della richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Dell’Utri, richiesta rigettata dall’Assemblea della Camera il 13 aprile 1999.
Assume, poi, la resistente che le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Dell’Utri si inseriscono nel più generale contesto della polemica politica involgente i temi del rapporto tra politica e magistratura, assumendo sul punto rilievo i numerosi atti tipici posti in essere sia da appartenenti al gruppo parlamentare di cui faceva parte il deputato Dell’Utri, sia da altri parlamentari, intervenuti prima e dopo le dichiarazioni oggetto di imputazione. Tali atti, sempre a parere della difesa della Camera, sarebbero rilevanti in quanto aventi ad oggetto, in generale, le modalità di conduzione delle indagini e la gestione dei pentiti da parte degli uffici della pubblica accusa e, in particolare, da parte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento a carico del deputato Dell’Utri, risultando a quest’ultimo collegati in ragione del legame esistente tra gli appartenenti allo stesso gruppo parlamentare.
6.- Sono intervenute le parti civili del procedimento principale chiedendo, in via preliminare, che la Corte dichiari ammissibile il loro intervento, in ragione del possibile pregiudizio della loro posizione processuale in caso di mancato accoglimento del presente conflitto e, nel merito, che la delibera impugnata sia annullata.
7.- In prossimità dell’udienza gli intervenienti hanno depositato memoria, chiedendo che il loro intervento, ancorché tardivo, sia dichiarato ammissibile dalla Corte, non potendosi, a loro avviso, interpretare come perentori i termini a tal uopo fissati dall’art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
8.- Anche la Camera dei deputati ha depositato memoria con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni già espresse nelle prime difese, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riportare solo parte delle frasi contenute nelle interviste oggetto di imputazione nei confronti del deputato Dell’Utri, impedendo in tal modo l’esame sulla sussistenza del nesso funzionale.
Nel merito, la difesa della Camera osserva che l’intervista del 15 luglio 1999 è stata rilasciata nella pendenza del procedimento di autorizzazione all’utilizzazione dei tabulati telefonici riguardanti il deputato Dell’Utri, avendo la Camera dei deputati, il 15 luglio 1999, deciso in ordine alla suddetta richiesta avanzata il 1° aprile 1999 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Da ciò conseguirebbe che l’intervista pubblicata il giorno stesso, ma rilasciata il giorno precedente alla decisione della Camera dei deputati, sarebbe coperta dalla garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione per le stesse motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte n. 223 del 2005.
1.- Il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano investe la deliberazione (Doc. IV – quater, n. 44), con cui, il 12 aprile 2005, la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del deputato contenute in due interviste pubblicate sul quotidiano “La Stampa”, il 10 marzo 1999 e 15 luglio 1999 (per le quali è stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale in ordine al reato di diffamazione), e relative alle richieste di autorizzazione all’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere e di utilizzazione dei tabulati telefonici avanzate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Secondo il ricorrente, la Camera dei deputati, con la citata deliberazione di insindacabilità, avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.
2.- In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, in quanto il relativo atto è stato depositato tardivamente, cioè oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (sentenza n. 417 del 1999), termini la cui natura perentoria è stata riconosciuta da questa Corte, data l’esigenza che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi (da ultimo sentenze n. 322 e n. 316 del 2006).
3.- Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della Camera dei deputati.
In proposito, si osserva che l’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prescrive che il ricorso contenga «l’esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia». Entrambe le prescrizioni sono soddisfatte dall’atto introduttivo, in cui non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente procedimento penale, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono il ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l’art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
4.- Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Sul punto si rileva che le dichiarazioni extra moenia oggetto della delibera di insindacabilità impugnata si pongono in stretta correlazione con quelle già scrutinate da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2005, traendo origine dalla stessa vicenda processuale.
4.1.- Il deputato, a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e pervenuta alla Camera dei deputati il 9 marzo 1999, rilasciava il giorno successivo due interviste, una al quotidiano “Il Messaggero”, l’altra, al quotidiano “La Stampa”. Entrambe le interviste avevano ad oggetto la suddetta richiesta di applicazione di misura cautelare e, in particolare, la gestione delle indagini da parte della citata Procura della Repubblica nell’ambito del processo penale che lo vedeva indagato.
Questa Corte, con la sentenza n. 223 del 2005, ha rigettato il ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma relativo alle dichiarazioni rilasciate dal deputato al quotidiano “Il Messaggero”, in quanto intervenute nella pendenza del procedimento di autorizzazione, da parte della Camera dei deputati, all’esecuzione della misura cautelare richiesta dalla citata Procura della Repubblica. Questa Corte ha ritenuto, infatti, applicabile la garanzia costituzionale di cui all’art. 68, primo comma, Cost., poiché la dichiarazione avente ad oggetto il procedimento parlamentare di autorizzazione era diretta ad ottenere dalla Camera il diniego all’esecuzione del provvedimento cautelare richiesto, così come «del resto puntualmente comprovato dalla sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto dallo stesso deputato affermato nell’ulteriore corso del procedimento, in sede di audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni, il 6 aprile 1999».
Ciò vale anche per le dichiarazioni rilasciate il 10 marzo 1999 dal deputato al quotidiano “La Stampa”, le quali hanno contenuto analogo e si collocano nello stesso lasso temporale – e cioè in pendenza del procedimento di autorizzazione, da parte della Camera dei deputati, all’applicazione della misura cautelare richiesta dalla citata Procura della Repubblica – rispetto a quelle oggetto della sentenza n. 223 del 2005.
4.2.- Analoghe considerazioni valgono in relazione all’intervista pubblicata il 15 luglio 1999.
In proposito si osserva che anche tali dichiarazioni traggono spunto dal procedimento penale sopra indicato ed hanno sempre ad oggetto la presunta strumentalità con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avrebbe condotto le indagini nei confronti del deputato.
In particolare, il deputato, il 14 luglio 1999, interveniva presso l’Assemblea durante la discussione sulla richiesta all’utilizzazione dei tabulati telefonici avanzata, il 1° aprile 1999, nei suoi confronti dalla citata Procura della Repubblica. Lo stesso giorno la Camera dei deputati accoglieva la suddetta richiesta e il deputato rilasciava l’intervista poi pubblicata il giorno successivo sul quotidiano “La Stampa”.
Tali dichiarazioni risultano, quindi, rilasciate nel corso, o comunque in occasione, del procedimento di autorizzazione di cui al terzo comma dell’art. 68 della Costituzione e collegate alla richiesta a tal uopo avanzata dalla citata Procura della Repubblica in modo tale da risultare, per ciò solo, qualificate e coperte dalla garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione, valendo anche in questo caso i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2005.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell’Utri, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.