Sentenza n. 223 del 2005

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SENTENZA N. 223

ANNO 2005

 

Commento alla decisione di

Tommaso F. Giupponi

 

Il “caso Dell’Utri” davanti alla Corte costituzionale: verso nuove forme di “insindacabilità indiretta” e “privilegiata”?

 

(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

-   Fernanda                            CONTRI                                      Presidente

-  Guido                                  NEPPI MODONA                        Giudice

-   Piero Alberto                      CAPOTOSTI                                       "

-   Annibale                             MARINI                                              "

-   Franco                                BILE                                                    "

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                 "

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

-   Alfonso                              Quaranta                                      "

-  Franco                                 GALLO                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ufficio 20, notificato il 4 settembre 2002, depositato in cancelleria l’11 successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 2002.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Rilevato in fatto

1. – Con ricorso del 12 aprile 2001, depositato il 16 maggio 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione chiedendo che questa Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Marcello Dell’Utri in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 2000.

Espone il g.i.p. ricorrente che – a seguito della querela proposta il 9 giugno 1999 nei confronti del deputato Dell’Utri dall’allora Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai sostituti dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio – il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha esercitato l’azione penale nei confronti del deputato Dell’Utri, formulando richiesta di rinvio a giudizio, presentata il 22 maggio 2000, in ordine al reato di cui agli artt. 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa). In particolare al deputato Dell’Utri era contestato di avere – nel corso di un’intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999, nell’articolo intitolato "É l'inizio della campagna elettorale" e sottotitolato "Dell'Utri si difende: contro di me un accanimento politico. E vuole candidarsi alle europee", rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei suoi confronti il 22 gennaio 1999 dal Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Caselli e dai sostituti dottori Lo Forte, Gozzo, Ingroia, Terranova, Sava e De Giglio – offeso la loro reputazione pronunciando le seguenti affermazioni: "è cominciata la campagna elettorale", "si muove in prima persona", "la loro è una reazione infantile, cominciano a capire che il castello che mi hanno costruito addosso sta crollando e allora ne fanno uno nuovo", "i pentiti sono come dei juke-box, metti il gettone e loro dicono ciò che vuoi. Ma io non ho gettoni. La Procura sì.".

La Camera dei deputati, con delibera in data 21 marzo 2000, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Dell’Utri concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del g.i.p. ricorrente, la Camera avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni rese dal deputato direttamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare – osserva il ricorrente – l’insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove vi sia corrispondenza sostanziale tra le stesse e quelle espresse nell’ambito dell’attività tipica del parlamentare; inoltre può riconoscersi l’insindacabilità solamente se tale ultima attività sia stata già espletata, ossia se il parlamentare abbia già espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicità esterna ad esse.

Nel caso in esame – secondo il ricorrente – questi presupposti non ricorrono, essendo state le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese agli organi di stampa ben prima che la Camera dei deputati discutesse la richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza del 5 marzo 1999, con la quale il g.i.p. di Palermo aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Dell’Utri.

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 414 dell’11-31 luglio 2002.

3. – Il ricorso, unitamente all’ordinanza suddetta, è stato notificato il 4 settembre 2002 e depositato l’11 settembre 2002.

4. – Con memoria del 23 settembre 2002 si è costituita la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 81 del 18 settembre 2002 e deliberazione dell’Assemblea del 19 settembre 2002.

La difesa della Camera ritiene che il ricorso sia infondato, come risulterebbe, in particolare, dalla peculiare scansione temporale e procedimentale nel cui ambito le dichiarazioni incriminate si collocano. Esse sono state rese alla stampa il 10 marzo 1999, subito dopo, cioè, la trasmissione alla Camera dei deputati – in data 9 marzo 1999 – della richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Palermo (ordinanza del 5 marzo 1999) che, accogliendo le richieste formulate il 22 gennaio 1999 dalla Procura palermitana, aveva disposto 1’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Dell’Utri.

Pertanto, secondo la difesa della Camera, le dichiarazioni incriminate sono sopraggiunte subito dopo l’avvio del procedimento parlamentare previsto dal secondo comma dell’articolo 68 della Costituzione (ed analiticamente disciplinato dagli articoli 18 e seguenti del regolamento della Camera). Esso non si esaurisce nel suo atto conclusivo – la deliberazione dell’Assemblea – ma si apre con la stessa richiesta di autorizzazione alla custodia cautelare, per svolgersi poi attraverso un complesso iter che vede dapprima la "immediata" trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio; quindi un’istruttoria svolta dalla suddetta Giunta, nel corso della quale deve essere sentito il deputato interessato, che si conclude con una proposta di concessione o di diniego dell’autorizzazione; ed infine la deliberazione dell’Assemblea.

Nel caso in esame, il procedimento parlamentare era da ritenersi iniziato il giorno 9 marzo 1999, quando era pervenuta alla Camera – trasmessa dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo – 1’ordinanza del 5 marzo 1999 con cui il g.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto la custodia cautelare a carico di varie persone, fra cui il deputato Dell’Utri.

Dunque – secondo la difesa della Camera – il deputato Dell’Utri ha reso le dichiarazioni incriminate il 10 marzo 1999 subito dopo l’inizio del procedimento parlamentare di autorizzazione della custodia cautelare, ed appena una settimana prima dell’apertura della fase istruttoria di competenza della Giunta, avviata con la seduta del 17 marzo 1999 e proseguita con altre quattro sedute della Giunta; in particolare, nel corso della seduta del 6 aprile 1999, si era anche proceduto all’audizione del deputato Dell’Utri. Successivamente, sulla base della proposta della Giunta di non concedere 1’autorizzazione, 1’Assemblea della Camera aveva deliberato in tal senso nella seduta del 13 aprile 1999, nel corso della quale lo stesso deputato Dell’Utri aveva preso nuovamente la parola ed erano intervenuti numerosi altri deputati.

Pertanto, le dichiarazioni incriminate si inseriscono a pieno titolo in tale contesto, perché pronunciate subito dopo l’atto introduttivo del procedimento (la richiesta della Procura di Palermo) e perché ritenute necessarie dal parlamentare per esprimere non tanto o soltanto la propria difesa personale, ma per contribuire alla definizione degli elementi sulla base dei quali l’Assemblea avrebbe potuto esprimere, sulla richiesta, una decisione meditata. Proprio per la loro collocazione temporale dunque – ritiene conclusivamente la difesa della Camera, che ha ribadito le sue argomentazioni anche con una memoria depositata in prossimità dell’udienza – le opinioni espresse dal deputato Dell’Utri, concernenti la richiesta di custodia cautelare, sono perfettamente riconducibili al procedimento parlamentare allora in corso.

Considerato in diritto

1. –  Il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma pone la questione se spetti alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni del deputato Marcello Dell’Utri, espresse nel corso di un’intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999 (per le quali è stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale in ordine al reato di diffamazione) relative alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza del 5 marzo 1999, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su istanza della Procura di Palermo, aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Secondo il g.i.p. ricorrente, la Camera – cui la richiesta era stata trasmessa il 9 marzo 1999 – avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti necessari per considerare le dichiarazioni del deputato direttamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari.

2. – Il ricorso deve essere rigettato.

Il secondo comma dell’art. 68 della Costituzione prevede tra l’altro che, “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere […] arrestato o altrimenti privato della libertà personale”. L’autorizzazione è l’atto conclusivo di un particolare procedimento parlamentare, che si apre con l’arrivo alla Camera di appartenenza della richiesta di autorizzazione all’esecuzione di una misura limitativa della libertà personale di un suo membro, formulata dal giudice che l’ha disposta, e prosegue con l’immediata trasmissione degli atti da parte del Presidente di quella Camera alla competente Giunta, la quale procede nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti parlamentari. In particolare, l’art. 18 del regolamento della Camera dei deputati prevede che la Giunta, dopo avere invitato il deputato interessato a fornire i chiarimenti da lui ritenuti opportuni, deve – nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione – riferire all’Assemblea sottoponendo alla sua deliberazione una proposta di concessione o di diniego dell’autorizzazione (in senso sostanzialmente conforme dispone l’art. 135 del regolamento del Senato della Repubblica).

Siffatta peculiare disciplina connota incisivamente il procedimento parlamentare in esame, specie per quanto concerne la sua apertura (determinata non da una libera scelta della Camera o del Senato, ma dall’iniziativa di un organo appartenente ad altro potere dello Stato) ed il suo svolgimento (rigidamente scandito da termini ristretti e tassativi, in vista della sua obbligatoria conclusione con una proposta da sottoporre all’Assemblea). Questi specifici caratteri necessariamente si riverberano sulle dichiarazioni che, mentre è in corso il procedimento, il deputato o senatore destinatario della misura cautelare da autorizzare eventualmente renda a proposito di essa, all’esterno della sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), per sostenere che la richiesta del giudice non può essere accolta, essendo ispirata da intento persecutorio. Dichiarazioni del genere infatti risultano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare – e a quanto l’interessato potrà dire in Parlamento – sì da restarne in tal senso qualificate. Esse quindi devono ritenersi per ciò solo coperte dalla garanzia di insindacabilità prevista dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione, a differenza delle altre dichiarazioni rese extra moenia da  parlamentari al di fuori di una puntuale relazione con il procedimento di cui al secondo comma dello stesso articolo, che di tale garanzia possono fruire solo ove ricorrano gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso di specie, la misura della custodia cautelare a carico del deputato Dell’Utri – cui si riferiva la richiesta di autorizzazione all’esecuzione pervenuta alla Camera il 9 marzo 1999 – era stata disposta su istanza della Procura della Repubblica di Palermo. E le dichiarazioni rese alla stampa dal medesimo deputato il giorno successivo (quando ormai il procedimento di cui al secondo comma dell’art. 68 della Costituzione era in corso), miranti a sottolineare il fumus persecutionis ravvisabile nell’atteggiamento da tempo tenuto da quella Procura nei suoi confronti, costituiscono non tanto un’iniziativa autonoma del parlamentare, quanto piuttosto affermazioni volte, nell’ambito del citato procedimento, ad ottenere dalla Camera il diniego dell’autorizzazione all’esecuzione del provvedimento cautelare. Ciò è del resto puntualmente comprovato dalla sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto dallo stesso deputato affermato nell’ulteriore corso del procedimento, in sede di audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni, il 6 aprile 1999.

Pertanto, la Camera dei deputati, ritenendo insindacabili le dichiarazioni rese alla stampa dal deputato Dell’Utri il 10 marzo 1999, in quanto opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari, non ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali; e, conseguentemente, non ha leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria che procedeva contro il medesimo deputato per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell’Utri, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria l'8  giugno 2005.