Ordinanza n. 292 del 2006

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ORDINANZA N. 292

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Giovanni Maria      FLICK                                                  Giudice

-    Francesco               AMIRANTE                                              ”

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Romano                 VACCARELLA                                        ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, l’ultimo di quelli censurati, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2 ordinanze del 1° marzo 2005 dal Giudice di pace di Forlì, nei procedimenti civili vertenti tra Penna Silvia Maria contro CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena s.p.a. ed altra, e tra Pagano Rosanna contro Polizia municipale di Forlì, iscritte ai nn. 304 e 305 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, del 15 giugno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Forlì, con due ordinanze del 21 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, l’ultimo di quelli censurati, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che i giudizi a quibus originano – secondo quanto riferito dal rimettente – da iniziative assunte da due donne, ciascuna delle quali, «a causa della propria precaria situazione economica», si troverebbe nell’impossibilità di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria comminata a seguito di infrazione stradale;

che, segnatamente, la prima delle ricorrenti (r.o. n. 304 del 2004) assume di essersi trovata – in ragione di «una situazione economica problematica» (l’interessata afferma di mantenere sé e la figlia «lavorando sporadicamente come baby sitter») – nella «impossibilità oggettiva» di pagare, entro il termine di legge, la sanzione pecuniaria prevista per l’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del codice della strada, donde l’emissione nei suoi confronti di una cartella esattoriale, oggetto d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria;

che l’altra ricorrente (r.o. n. 305 del 2005), sanzionata a norma dell’art. 193, comma 2, del codice della strada, ha proposto opposizione, invece, avverso il verbale di contestazione dell’infrazione, deducendo di essere disposta, però, «ad adempiere l’obbligazione pecuniaria relativa alla comminata sanzione», sebbene invochi la necessità di una «idonea rateizzazione» della stessa, e ciò sempre in ragione di una «impossibilità oggettiva» di pagare in unica soluzione, versando in «una situazione di indigenza» (afferma, infatti, di essere «separata dal marito», con «due figli adolescenti ancora a carico», nonché impossibilitata a svolgere una regolare attività lavorativa «anche a causa dello stato generale di salute», in quanto «riconosciuta invalida»);

che, ciò premesso, il giudice a quo «ritiene sussistere» questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, giacché le stesse «giungono al perverso risultato di aggravare la sanzione per il trasgressore debole e di mantenerla leggera per il trasgressore economicamente “forte”», e ciò, in particolare, «secondo due modalità»;

che, per un verso, verrebbe sancita – dalle impugnate disposizioni – una «eguaglianza di sanzioni per l’economicamente debole e l’economicamente forte», evenienza di per sé incostituzionale, «dal momento che le sanzioni non sono più simboliche, ma sono divenute milionarie», senza peraltro trascurare – assume ancora il rimettente – anche «l’eguaglianza della parte accessoria sia per l’utente occasionale che per il professionista, il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta, viene trattato più severamente»;

che, per altro verso, il denunciato inconveniente deriverebbe anche «dal meccanismo che disciplina i ricorsi e che consente al sanzionato abbiente di liberarsi pagando il minimo», avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 202 del codice della strada, senza dover quindi ricorrere all’autorità giudiziaria, «mentre il meno abbiente o non abbiente, se chiede la rateazione all’autorità amministrativa», ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «la può ottenere solo una volta definita la sanzione nella metà del massimo» (e cioè «il doppio del minimo», ex art. 204, comma 1, del codice della strada);

che un ulteriore aspetto, poi, del trattamento deteriore riservato al soggetto non abbiente consisterebbe nel fatto che il medesimo, per ottenere la rateazione «dal giudice di pace», dovrebbe «necessariamente presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico ed aumenti in caso di rigetto»;

che, infine, poiché l’art. 204-bis, comma 7, del codice della strada ha eliminato la possibilità per il giudice «di variare la sanzione sotto il minimo» edittale, da ciò deriverebbe, per il soggetto non abbiente, un «ancor peggiore trattamento», e ciò in quanto, «mentre l’abbiente chiude pagando il minimo» (giacché le sue condizioni economiche gli consentono di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 202 del medesimo codice), il soggetto privo di adeguati mezzi economici «per ottenere la rateazione è costretto al rischio del giudizio o alla liquidazione del raddoppio»;

che su tali basi, quindi, il giudice a quo ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale – in riferimento al solo art. 3 della Costituzione – dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, del codice della strada, giacché ciascuno di tali commi «impedisce di fatto al giudice di differenziare il sacrificio sanzionatorio» dell’interessato (ed esattamente, il primo «in relazione alla capacità di soffrirne dei diversi soggetti», il secondo «in relazione alle diverse incidenze del rischio»), nonché dell’art. 204, comma 1, del codice «nella parte che genera il meccanismo per cui il prefetto può accordare la rateazione solo sul raddoppio del minimo»;

che, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, nel solo giudizio originato dalla seconda delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 305 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione sollevata;

che, a suo dire, «il giudice a quo non spiega nell’ordinanza di rimessione come intende applicare nel giudizio principale norme», quali gli artt. 202 e 204 del codice della strada, «che trovano applicazione nel procedimento alternativo innanzi al Prefetto», ciò che comporta l’inammissibilità della questione sollevata;

che nel merito, invece, il giudice rimettente – osserva ancora la difesa erariale – «non sembra tener conto» né della circostanza «che la rateizzazione del debito per disagiate condizioni economiche è statuita dall’art. 26 della legge n. 689 del 1981 indifferentemente per i procedimenti amministrativi e giudiziari», né del fatto che «i commi 7 ed 8» dell’art. 204-bis del codice della strada «consentono al giudice di pace di applicare la sanzione al minimo edittale», donde l’infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità;

che rileva, infine, l’Avvocatura generale dello Stato – ad ulteriore conferma della necessità di rigettare la questione sollevata – che, in ogni caso, «le sanzioni amministrative previste dal codice della strada prescindono in gran parte dall’attività e dalla posizione sociale del trasgressore, avendo come primario obiettivo quello di porre un efficace deterrente a comportamenti devianti di conducenti, che possono essere forieri di gravi situazioni di pericolo».

Considerato che il Giudice di pace di Forlì, con due ordinanze del 21 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, l’ultimo di quelli censurati, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, attesa l’identità delle questioni sollevate dal rimettente, deve essere disposta la riunione dei giudizi che originano dalle due ordinanze di rimessione dal medesimo emesse;

che in via preliminare – ferma la constatazione che la dedotta violazione dell’art. 24 della Costituzione è sollevata dal Giudice a quo solo nella parte motiva dei provvedimenti di rimessione, e non anche nel loro dispositivo – deve essere rilevata l’esistenza di un profilo di manifesta inammissibilità della censura che investe le prime due norme impugnate, e cioè gli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del codice della strada;

che la doglianza relativa a queste (come, per vero, pure alle altre) disposizioni impugnate si basa sull’assunto che esse discriminerebbero, in relazione alle loro differenti condizioni economiche, i soggetti resisi responsabili di infrazioni stradali, e ciò sotto un duplice concorrente profilo;

che le stesse, difatti, sancirebbero la «eguaglianza di sanzioni per l’economicamente debole e l’economicamente forte», evenienza di per sé incostituzionale, «dal momento che le sanzioni non sono più simboliche», ma sono divenute molto onerose, senza peraltro trascurare anche «l’eguaglianza della parte accessoria sia per l’utente occasionale che per il professionista, il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta, viene trattato più severamente»;

che, inoltre, solo «al sanzionato abbiente» sarebbe di fatto consentito «di liberarsi pagando il minimo» (e cioè di avvalersi dell’istituto di cui all’art. 202 del codice della strada), «mentre il meno abbiente o non abbiente», privo dei mezzi economici occorrenti per fruire di tale facoltà, si vedrebbe “costretto”, «per conseguire la rateazione dall’autorità amministrativa», a proporre ricorso al Prefetto ex art. 203 del medesimo codice, con la conseguenza, però, di vedersi ingiungere il pagamento di una somma non inferiore (ai sensi, appunto, dell’impugnato art. 204, comma 1) al doppio del minimo edittale previsto per l’infrazione realizzata;

che, sotto entrambi i profili sopra illustrati, la questione di costituzionalità relativa agli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del codice della strada, risulta, tuttavia, priva di rilevanza in ciascuno dei giudizi a quibus, investendo disposizioni delle quali il rimettente non deve fare applicazione;

che, a prescindere, difatti, da ogni altro rilievo, nessuno dei due giudizi pendenti innanzi al rimettente risulta instaurato ai sensi dell’art. 205 del codice della strada, e dunque per l’annullamento di ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa all’esito del ricorso ex art. 203 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992; sicché ogni questione che investa il contenuto sanzionatorio di tale provvedimento (ovvero, le modalità di formazione dello stesso) risulta estranea al thema decidendum devoluto all’esame del Giudice a quo;

che è, invece, manifestamente infondata la censura indirizzata avverso l’art. 204-bis, commi 7 ed 8, del codice della strada;

che la doglianza del rimettente – ferma la dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione, giacché anche tali disposizioni del codice della strada sancirebbero la «eguaglianza di sanzioni per l’economicamente debole e l’economicamente forte», nonché «l’eguaglianza della parte accessoria sia per l’utente occasionale che per il professionista, il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta, viene trattato più severamente» – mira, questa volta, a stigmatizzare la circostanza secondo cui il soggetto non abbiente, al fine di «ottenere la rateazione dal giudice di pace», sarebbe costretto necessariamente a «presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico ed aumenti in caso di rigetto», anche perché l’art. 204-bis, comma 7, del codice della strada ha eliminato la possibilità per il giudice «di variare la sanzione sotto il minimo» edittale;

che, così ricostruita la questione, la stessa appare manifestamente infondata, innanzitutto nella parte in cui investe il comma 7 del predetto art. 204-bis;

che sul punto, e con specifico riferimento alla censurata «eguaglianza di sanzioni per l’economicamente debole e l’economicamente forte», evenienza, secondo il rimettente, di per sé incostituzionale, «dal momento che le sanzioni non sono più simboliche», valgono le seguenti considerazioni;

che – a parte la constatazione, di per sé comunque dirimente, che l’ipotetico accoglimento della questione equivarrebbe a postulare la necessità, invero paradossale, di una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, o almeno di quelle di rilevante importo, non già in base alla gravità dell’infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione – non può che ribadirsi in questa sede il principio secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve invece escludersi nel caso di specie (v., da ultimo, ordinanze n. 169 e n. 45 del 2006);

che in relazione, invece, all’altra censura che investe sempre il comma 7 dell’art. 204-bis – quella secondo cui il soggetto non abbiente, al fine di «ottenere la rateazione dal giudice di pace», sarebbe costretto necessariamente a «presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico ed aumenti in caso di rigetto» – deve osservarsi come l’ordinamento contempli diversi strumenti per “neutralizzare” l’inconveniente, al quale sono esposti i soggetti non abbienti, costituito dalla soggezione, nell’adire le vie giudiziali, agli oneri economici occorrenti per il ricorso all’assistenza difensiva, nonché a quelli (eventualmente) conseguenti alla reiezione della domanda proposta;

che, con riferimento ai primi, viene in rilievo, in particolare, la possibilità di fruire del “patrocinio a spese dello Stato” (art. 75 del d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»); mentre, con riferimento ai secondi, non può trascurarsi la circostanza che il giudice di pace è pur sempre legittimato a disporre la compensazione «per giusti motivi» delle spese di lite (art. 92 del codice di procedura civile);

che in relazione, infine, alla censura che investe il comma 8 del predetto art. 204-bis del codice della strada – disposizione secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace «non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida» – deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, vale a dire che, «se neppure l’estinzione dell’illecito amministrativo, in ragione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), non si vede come possa tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la legittimità del verbale di contestazione dell’infrazione stradale» (ordinanza n. 247 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l’ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.