ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA ”
- Annibale MARINI ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 14 maggio 2004 dal Giudice di pace di Pergola nel procedimento civile vertente tra Olivo Mauro e il Comune di San Lorenzo in Campo, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Pergola ha sollevato – in riferimento all’art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che il rimettente – nel premettere di essere stato adito, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, per l’annullamento di un provvedimento amministrativo «con il quale veniva irrogata sanzione amministrativa con decurtazione dei punti della patente del ricorrente» – evidenzia come, ai sensi del comma 8 dell’articolo suddetto, «solo con l’accoglimento del ricorso si possa (…) annullare la sanzione accessoria» a quella pecuniaria e costituita, appunto, dalla decurtazione dei punti dalla patente di guida;
che siffatto limitato potere d’intervento contrasterebbe – a suo dire – con l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), atteso che, in base ad essa, il giudice investito dell’opposizione proposta avverso il provvedimento sanzionatorio può accogliere il ricorso proposto anche solo parzialmente, e dunque «limitatamente all’entità della sanzione dovuta»;
che, inoltre, secondo il rimettente, poiché nell’esercizio di tale potere modificativo il principio del libero convincimento del giudice, sancito dal comma 7 del medesimo art. 204-bis del codice della strada, incontra il solo limite consistente «nel rispetto del minimo edittale di legge», se ne deduce che siffatto potere dovrebbe potersi esplicare liberamente – fermo il rispetto di quell’unica condizione appena indicata – anche con riferimento alle sanzioni accessorie, così da consentire all’autorità giudiziaria «l’applicazione normativa più rispondente e più giusta rispetto all’asettica applicazione della legge»;
che essendo, per contro, «evidente l’irragionevolezza della norma in ordine all’automatismo della applicazione della sanzione» accessoria (risultando, come visto, precluso ogni intervento sulla stessa in caso di reiezione del ricorso), il giudice a quo ha chiesto la declaratoria d’illegittimità costituzionale – per contrasto con l’art. 3 Cost. – del summenzionato comma 8 dell’articolo 204-bis del codice della strada, nella parte in cui preclude al Giudice di pace «l’applicazione delle sanzioni accessorie o della decurtazione dei punti dalla patente in caso di rigetto del ricorso, e/o comunque il parziale accoglimento del ricorso anche limitatamente alle sanzioni accessorie»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, assumendo che la questione sollevata dal Giudice di pace di Pergola sarebbe «inammissibile, prima ancora che infondata»;
che secondo la difesa erariale «la sanzione amministrativa accessoria non può prescindere in nessun caso dalle vicende della sanzione principale», giacché ai sensi dell’art. 210 del medesimo codice della strada, allorché «ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto»;
che, pertanto, tutte le volte in cui il giudizio di opposizione «si conclude con l’accertamento della sussistenza della violazione stradale e la conferma della applicazione della sanzione principale», la sanzione accessoria «viene in essere “ope legis”, come ulteriore conseguenza della violazione commessa, senza che il giudice possa escluderne totalmente l’applicabilità»;
che resta, peraltro, «ferma» – prosegue l’Avvocatura – «l’operatività dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, permanendo, quindi, inalterata la possibilità che il giudice disponga una modifica in melius della sanzione amministrativa accessoria disposta dalla autorità amministrativa»;
che, pertanto, il complessivo sistema delineato dal legislatore – conclude la difesa erariale – è tale che non può ravvisarsi alcuna violazione del dettato costituzionale, considerato, da un lato, «che il Giudice di pace rimane libero nella valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo», nonché, dall’altro, «che il meccanismo della previsione di pene accessorie obbligatorie nell’an e nel quantum è da decenni presente nel sistema sanzionatorio», in special modo quello penale, «senza che in ciò sia mai stata ravvisata violazione delle prerogative del giudice della cognizione ovvero violazione del principio del libero convincimento».
Considerato che il Giudice di pace di Pergola ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che, in sostanza, il rimettente si duole del fatto che la disposizione impugnata, nel disciplinare il ricorso esperibile avverso il verbale di contestazione di una infrazione stradale, «impone che solo con l’accoglimento del ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria»;
che la questione sollevata è manifestamente infondata;
che, anche prescindendo dal rilievo – presente nelle difese proposte dall’Avvocatura generale dello Stato – secondo cui le sanzioni accessorie, per loro stessa natura, “accedono” a quelle principali (di talché le une e le altre, per così dire, simul stabunt, simul cadent), deve osservarsi come il divieto di intervenire sulle stesse, nell’ipotesi di rigetto del ricorso giurisdizionale, non risulti affatto viziato da irragionevolezza;
che, difatti, se la complessiva disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada (ivi comprese, quindi, le sanzioni accessorie di cui agli articoli da 210 a 219 del medesimo codice) tende a soddisfare – come ancora recentemente ribadito da questa Corte – «l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)» (sentenza n. 428 del 2004), appare allora evidente come la salvaguardia di tale esigenza non possa certo giustificare interventi volti ad escludere l’operatività delle sanzioni amministrative accessorie in un caso – quale quello contemplato dalla norma impugnata – connotato dalla reiezione del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione dell’infrazione, e quindi, in definitiva, dalla conferma della sua legittimità;
che, invero, anche ragioni di coerenza sistematica confermano la validità di tale assunto e, quindi, impongono il rigetto della presente questione di legittimità costituzionale;
che non va trascurato, difatti, come questa Corte abbia già più volte riconosciuto «l’ininfluenza sulla durata delle sanzioni accessorie dell’estinzione della sanzione pecuniaria principale a seguito di intervenuto pagamento, prevista in via generale dall’art. 202 del codice della strada», precisando come la persistente applicabilità delle sanzioni de quibus, pur in caso di avvenuta oblazione dell’illecito amministrativo, risponda alla necessità di garantire «la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada», e cioè quella di «contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose» (ordinanze numeri 282 e 278 del 2001);
che, pertanto, se neppure l’estinzione dell’illecito amministrativo, in ragione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), non si vede come possa tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la legittimità del verbale di contestazione dell’infrazione stradale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all’art. 3 Cost. – dal Giudice di pace di Pergola con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.