ORDINANZA N. 231
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 19 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2005.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 novembre 2005 e depositato il successivo 24 novembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;
che la citata delibera legislativa ha modificato alcune norme regionali in materia di appalti e che la disposizione impugnata, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato alle stesso progettista e/o direttore dei lavori»;
che, secondo il ricorrente, la norma censurata realizzerebbe una elusione delle norme comunitarie in tema di procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle disposizioni sul calcolo del valore degli appalti, in quanto non permetterebbe di tenere conto del compenso sopra indicato, al fine di quantificare l’importo complessivo delle prestazioni da affidare;
che, conseguentemente, la norma violerebbe l’art. 11 della Costituzione, ponendosi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – recepita dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), nonchè dall’art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), in virtù dei quali l’importo stimato dell’appalto deve essere calcolato computando anche gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione del progettista – e con la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
che, inoltre, la norma recherebbe vulnus all’art. 97 della Costituzione, dato che, indirettamente, eleva la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi su base fiduciaria, restringendo il ricorso alle forme di selezione pubblica, strumentali a garantire una più congrua scelta e, quindi, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall’art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.