Ordinanza n. 171 del 2006

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ORDINANZA N. 171

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

-      Franco                             BILE                                                 Giudice

-      Giovanni Maria               FLICK                                                   "

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2005.

            Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato il successivo 27 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”;

            che l’art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 introduce, dopo il comma 4 dell’art. 30 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), i commi 5 (a norma del quale gli originari assegnatari di lotti nelle aree di sviluppo industriale destinati all’esercizio dell’attività di distribuzione commerciale hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell’assegnazione del lotto anche se le attività commerciali siano state svolte, alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da essi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca, con la precisazione che i requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti richiesti dal precedente comma 1 del medesimo articolo debbono essere riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto) e 6 (il quale dispone che, ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari);

che, secondo il ricorrente, le predette disposizioni contenute nell’art. 3, comma 2, del disegno di legge n. 1077 contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché, prevedendo – in deroga alle ordinarie procedure – diversi parametri e criteri anche confliggenti tra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, sarebbero prive dei caratteri di astrattezza e generalità e apparirebbero finalizzate a predeterminare i loro destinatari;

            che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana denuncia anche, in riferimento agli artt. 9 e 97 Cost., l’art. 17, comma 3, dello stesso disegno di legge, a norma del quale, nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all’approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione  Siciliana), e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati;

che, secondo il ricorrente, questa norma illegittimamente subordinerebbe, sia pure in via temporanea, la tutela dell’ambiente e del paesaggio alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”;

            che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

            che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.