SENTENZA N. 214
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Maurizio Malo
La
vacillante collocazione del turismo come materia regionale
per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5,
commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da
Visti gli atti di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 2 maggio
2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso
ritualmente notificato e depositato,
Dopo la conversione in
legge del menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 14 maggio 2005, n. 80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del
codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dello stesso 14 maggio 2005 – con successivi ricorsi, la medesima Regione
Toscana e le Regioni Campania, Veneto ed Abruzzo hanno proposto analoghe
questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge. Il
ricorso della Regione Abruzzo è stato notificato al Presidente del Consiglio
dei ministri in data 14 luglio 2005.
2. – A parere della
Regione Toscana, l’art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, – a norma del quale, con
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi
dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive), le opere ed i lavori previsti nell’ambito
delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel
primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese – violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118
Cost., perché consentirebbe allo Stato di decidere unilateralmente la
programmazione e la localizzazione di opere e lavori che interferiscono con
materie affidate alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni
(come il governo del territorio), e ciò senza neppure contemplare la necessità
di un’intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.
3.
–
Si tratterebbe, secondo
la ricorrente, di una previsione suscettibile di risolversi in un adempimento
meramente formale che non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni regionali
coinvolte, essendo in proposito necessaria, invece, la previsione di un’intesa
con
4. – L’art. 5, comma 9,
del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del
2005 – che espressamente fa salva l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, del d. l. n. 67 del 1997 e
successive modificazioni, a norma del quale i commissari, per l’attuazione degli
interventi, «provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e
paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale,
nonché dei principî generali dell'ordinamento» – contrasterebbe anch’esso, a
parere della Regione Toscana, con gli artt. 117 e 118 Cost., perché ometterebbe
di richiamare il precedente comma 4 del medesimo art. 13, secondo il quale, in
caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti
necessari per assicurare la tempestiva
esecuzione dei lavori adottati dal commissario sono dallo stesso
comunicati al Presidente della Regione o della
Provincia e al sindaco del Comune
territorialmente interessati, i quali – entro quindici giorni dalla
ricezione – possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali
anche provvedendo diversamente. L’omissione del richiamo di quest’ultima
previsione normativa farebbe sorgere il dubbio che, per le opere contemplate
dall’art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, il
commissario possa agire senza che
5.
–
In via subordinata,
6.
– Tutte le Regioni hanno censurato l’art. 12, commi da
6.1. – In particolare, il
comma 1 dell’art. 12 è impugnato perché, prevedendo l’istituzione di un
organismo statale, quale il Comitato nazionale per il turismo (al quale sono
attribuiti compiti di coordinamento delle politiche turistiche regionali e
funzioni di indirizzo per l’attività
dell’Agenzia nazionale del turismo), violerebbe gli artt. 117, quarto comma, e
118 Cost., ed il principio di leale collaborazione, poiché la legge statale
pretende, in una materia (il turismo) che non è di competenza esclusiva
statale e neanche
concorrente, di governare le politiche di indirizzo del settore
attraverso un organismo centrale. In proposito
6.2.
– Le ricorrenti hanno denunciato, poi, l’illegittimità dei commi da
6.3.
– Tutte le Regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale del
comma 5 del medesimo art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, nella parte in cui
stabilisce che l’Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie
per il proprio funzionamento anche mediante contributi delle Regioni. Una
simile disposizione, a parere delle ricorrenti, violerebbe l’art. 119 (e,
secondo
6.4.
– Infine, nel solo ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso il d. l. n. 35 del 2005 prima della sua conversione in
legge, è stata formulata questione di legittimità costituzionale del comma 6
dell’art. 12, perché la norma, stabilendo che, per l’anno 2005, all’ENIT è
concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro, violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost., in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di
competenza esclusiva regionale.
7.
– Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi
per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che tutti i
ricorsi siano respinti perché infondati.
7.1. – In particolare,
l’art. 5, comma 5, sarebbe rispettoso delle prerogative regionali perché il
richiamo dell’art. 1 della legge n. 443 del
7.2. – Le censure mosse
all’art. 5, comma 7, poi, dovrebbero ritenersi venute meno a seguito delle
modificazioni effettuate in sede di conversione, essendo stato espunto ogni
riferimento ai sindaci delle città metropolitane.
7.3. – Quanto all’art. 5,
comma
7.4. – Anche l’art. 10,
comma 10, argomenta ancora l’Avvocatura dello Stato, sfuggirebbe alle censure
formulate dalla Regione Toscana, perché il decreto ministeriale da esso
contemplato avrebbe natura di provvedimento amministrativo e non regolamentare
ed il suo fine di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli
ed agroalimentari italiani
e di assicurarne un migliore accesso
ai mercati internazionali renderebbe innegabile la
sussistenza di esigenze unitarie che giustificherebbero la competenza statale.
7.5. – Per quel che
riguarda l’art. 12, commi da
8.
– In prossimità dell’udienza le Regioni Veneto, Campania e Toscana hanno
presentato memorie.
8.1.
–
8.2.
–
8.3.
–
9.
– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in
prossimità dell’udienza.
Rispetto
all’art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, l’Avvocatura dello Stato ha
dedotto che le opere contemplate dalla norma sono quelle incluse nelle
concessioni autostradali già assentite (cioè le opere per le quali la necessità
di realizzazione e la localizzazione sono già state trattate a suo tempo nelle
forme di legge) e la norma censurata avrebbe l’unico scopo di assicurare
strumenti operativi più efficaci.
Quanto
al successivo comma 7 del medesimo art. 5, la sua legittimità sarebbe
confermata dalla sentenza n. 303 del 2003 con la quale
Riguardo
al comma 9 dell’art. 5, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che si tratterebbe
di disposizione di non univoca lettura, potendo il richiamo all’art. 13 del d.
l. n. 67 del 1997 essere inteso come comprensivo anche del disposto del comma 4
di quell’articolo. In ogni caso occorrerebbe tener conto del fatto che, ai
sensi dell’art. 2, comma 7, del d. lgs. 20 agosto
2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale), l’abilitazione dei commissari straordinari
all’esercizio dei poteri di cui all’art. 13 del d. l. n. 67 del 1997 avviene
dopo che siano stati sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Rispetto
al comma 1 dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo aver ribadito la legittimità dell’istituzione del Comitato
nazionale per il turismo in virtù di principî di sussidiarietà ed adeguatezza
di cui all’art. 118 Cost., ha evidenziato che la composizione di
quell’organismo, quale risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’8 settembre 2005 (Istituzione del Comitato nazionale per il
turismo), è caratterizzata dalla partecipazione preponderante delle Regioni
rispetto alla presenza dell’amministrazione centrale.
Con
riferimento agli altri commi del medesimo art. 12 impugnati dalle Regioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che la trasformazione
dell’ENIT in Agenzia nazionale del turismo è stata determinata dalla necessità
di dare piena attuazione alle competenze regionali in materia, creando un
soggetto giuridico nuovo con funzioni serventi non solo dell’amministrazione
centrale, ma pure di quelle regionali e risponderebbe anche all’esigenza di stimolare
la ripresa dell’economia italiana al fine di rispettare obblighi internazionali
e comunitari quali sono quelli previsti dall’art. 104 del Trattato istitutivo
della Comunità europea e, in particolare, il patto di stabilità e crescita di
cui è responsabile lo Stato.
Inoltre,
ha riferito l’Avvocatura dello Stato, il regolamento di istituzione
dell’Agenzia, contemplato dal comma 7 dello stesso art. 12, è stato oggetto di
ampio confronto con le Regioni e, secondo gli accordi in via definizione,
all’interno degli organi amministrativi, consultivi e di controllo
dell’Agenzia, la rappresentatività delle Regioni risulterebbe maggioritaria.
L’art.
12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, infine, non imporrebbe alcun obbligo
contributivo a carico delle Regioni, trattandosi di una mera norma
organizzativa avente la finalità di attribuire all’Agenzia la facoltà di
assumere tra le proprie entrate anche i contributi provenienti dalle Regioni.
Considerato in diritto
1.
– Le Regioni Toscana, Campania, Veneto ed Abruzzo, con distinti ricorsi, hanno
impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
In particolare,
Successivamente
alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione
Toscana ha proposto analoghe questioni contro l’art. 5, commi 5, 7 e 9 e l’art.
12, commi da
Le
medesime disposizioni sono state impugnate, sempre in riferimento agli artt.
117 e 118 Cost., anche dalla Regione Abruzzo e, limitatamente a quelle
dell’art. 12, dalle Regioni Veneto e Campania (quest’ultima ha denunziato anche
la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.).
2.
– L’identità di materia e l’analogia delle questioni prospettate rendono
opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e
della loro decisione con un’unica sentenza.
3.
– Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
dalla Regione Abruzzo.
Infatti,
ricordato che la legge n. 80 del 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
14 maggio 2005, occorre osservare che il ricorso in questione è stato
notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 luglio 2005, vale a
dire quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge impugnata stabilito a pena di decadenza dall’art. 32, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale).
4.
–
Secondo
La
questione è fondata.
Questa
Corte ha più volte affermato che, allorché sia ravvisabile, ai sensi dell’art.
118, comma 1, un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di
determinate funzioni amministrative, lo Stato è
abilitato a disciplinare questa materia per legge e ciò pure se quelle
funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione
concorrente. Tuttavia i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza
dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa (dal livello regionale
a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel
Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la
valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da
irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia
oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383,
n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005,
n. 6 del 2004,
n. 303 del 2003).
Simili principî sono
stati affermati anche con specifico riferimento alla legge n. 443 del 2001
(richiamata dalla norma impugnata dalla Regione Toscana), la quale detta una
disciplina che definisce il procedimento che deve essere seguito per
l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese. La citata sentenza
n. 303 del 2003 ha chiarito che «predisporre un programma di infrastrutture
pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo
ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche
potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti,
grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, etc.). Per
giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle
attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di
sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la
previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia
subordinata l’operatività della disciplina».
L’art.
5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, pur avendo anch’esso ad oggetto la
realizzazione di opere e lavori previsti nell’ambito di concessioni
autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà
legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di
trasporto), non richiede alcun coinvolgimento delle Regioni (né, tanto meno, la
necessità di un’intesa con esse), stabilendo solamente che le opere ed i lavori
in questione verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Deve
dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma nella parte
in cui non prevede che le opere in essa contemplate debbano essere individuate
seguendo il procedimento previsto dall’art. 1 della legge n. 443 del 2001.
5.
–
Nessuno
dei due profili di illegittimità è fondato.
Per
quel che concerne la pretesa necessità della preventiva intesa con
Per
quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere
preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere
che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del
commissario straordinario. La disposizione stabilisce, infatti, che i
commissari sono nominati «con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione interessata» e l’uso del
participio passato – «sentito» – indica che la nomina deve avvenire dopo che il
Presidente della Regione abbia espresso il proprio parere.
6.
–
La
questione non è fondata.
Se
è vero che la norma impugnata fa espressamente salva l’applicabilità del comma
4-bis dell’art. 13 d. l. n. 67 del
1997, è anche vero che la prima parte del precedente comma 7 del medesimo art.
5 testualmente dispone che «per le opere di cui al comma 5 si può procedere
alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67». Quest’ultima
disposizione, dunque, definisce i poteri del commissario straordinario per
mezzo di un generale rinvio a quelli previsti dall’art. 13 del d. l. n. 67 del
1997. Quindi quei poteri, atteggiandosi esattamente come quelli dei commissari
straordinari contemplati dal citato art. 13, ne soffrono anche le relative
limitazioni; dunque è pienamente applicabile, non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del medesimo
art. 13 (similmente a quanto è stato affermato dalla sentenza n. 303 del
2003 rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 2, comma 7, del
d. lgs. n. 190 del 2002). Né è sostenibile che, nel
ribadire l’applicabilità del comma 4-bis,
il legislatore abbia inteso implicitamente far venir meno l’applicabilità anche
del comma 4. Infatti la norma impugnata non offre alcun appiglio ad una simile
interpretazione.
7.
– Passando alla questione sollevata dalla Regione Toscana con riferimento
all’art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 80 del 2005, occorre osservare che la ricorrente, nella memoria
depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha dichiarato di non aver
più interesse alla decisione della questione perché, con l’accordo sottoscritto
il 3 febbraio
Deve dunque essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché l’intesa raggiunta
è satisfattiva delle pretese della ricorrente.
8.
– Le Regioni impugnano, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l’art. 12,
comma 1, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 80 del 2005 – norma che prevede
l’istituzione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
un Comitato nazionale per il turismo, allo scopo di assicurare il coordinamento
stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e
la sua promozione all’estero – denunciando, in sostanza, che non sussisterebbe
il titolo della potestà legislativa statale (perché la materia del turismo
appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni) e che non
sarebbero soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte per poter ritenere
correttamente esercitata la chiamata in sussidiarietà (in particolare,
difetterebbero meccanismi di coinvolgimento delle Regioni idonei a
salvaguardare le attribuzioni delle medesime e l’accentramento in sede statale
riguarderebbe non specifiche funzioni, bensì un generale ruolo di coordinamento
delle politiche del settore turistico); inoltre la norma sarebbe
incostituzionale perché rinvia ad un atto regolamentare statale la disciplina
dell’organismo.
La
questione è fondata.
La
norma impugnata afferma testualmente che il Comitato ha «compiti di
orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali» e non
contempla alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della
disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento.
Ora, premesso che il
turismo è materia di competenza legislativa residuale (sentenze n. 90 del
2006 e n.
197 del 2003) – circostanza che comunque non esclude la possibilità per la
legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di
regolarne l’esercizio (sentenze n. 242 del
2005 e n. 6
del 2004) –, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la
potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini
segnati dall’art. 117 Cost.
In primo luogo,
l’intervento legislativo statale di cui all’art. 12, comma 1, del d. l. n. 35
del 2005 non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha
attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle
complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico.
In secondo luogo, non è
stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del
Comitato, come fissata nel d. P. C. m. dell’8 settembre 2005, vale a colmare
tale lacuna. In effetti il d. P. C. m. in questione prevede che del Comitato
facciano parte sette Ministri, il Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, il coordinatore degli assessori regionali al turismo, cinque rappresentanti
delle Regioni, tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria,
un rappresentante delle Camere di commercio, il Presidente dell’Associazione
nazionale comuni d’Italia e quello dell’Unione province italiane. Come si vede,
la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto
preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale (in entrambi
i casi si tratta di sette componenti); inoltre, Presidente del Comitato è il
Ministro delle attività produttive; infine, quest’ultimo, in relazione a
specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri
Ministri (art. 2, comma 2, del d. P. C. m. 8 settembre 2005).
Deve dunque essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d. l. n.
35 del 2005.
9.
– Le ricorrenti impugnano anche i commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 12 i quali
stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell’ENIT in Agenzia nazionale
del turismo «sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro
delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione dell’Agenzia (comma 3), la successione dell’Agenzia in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ENIT (comma 4), l’emanazione
di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), diretto alla definizione dell’organizzazione e della
disciplina dell’Agenzia (comma 7).
Le
Regioni lamentano, sostanzialmente, che le norme ora ricordate intervengono in
una materia (quella del turismo) oggetto di competenza legislativa regionale
residuale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione regionale
e sottoponendo comunque l’Agenzia alla vigilanza del Ministro delle attività
produttive (circostanza che potrebbe causare la vanificazione dell’attività
svolta dai rappresentanti delle Regioni in seno all’Agenzia). Sussisterebbe,
pertanto, violazione degli artt. 117 e 118 Cost. (la sola Regione Campania
deduce anche la lesione degli artt. 3 e 114 Cost., senza però svolgere alcuna
argomentazione a sostegno di tale censura che pertanto
Ai
fini della decisione della questione, è rilevante l’esame dello schema del
regolamento disciplinante l’attività dell’Agenzia sul quale è stata raggiunta
l’intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005.
L’art.
2 del regolamento, nell’individuare le funzioni dell’Agenzia, dispone che
questa «cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana
e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonché la promozione
integrata delle risorse turistiche delle Regioni», «realizza le strategie
promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero
e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani»,
«svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e
per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti
turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia
di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri», «organizza servizi di
consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e
privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e
sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di
informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali
e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni», «attua forme di
collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero
degli affari esteri».
La
norma aggiunge che, per lo svolgimento delle predette funzioni, l’Agenzia
elabora il piano di promozione triennale ed i relativi piani esecutivi annuali,
da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli
piani triennali,
L’art.
4 del regolamento dispone, poi, che il Presidente dell’Agenzia è nominato con
d. P. R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa
con
Il
consiglio di amministrazione è, a sua volta, nominato con decreto del Ministro
delle attività produttive, d’intesa con
Anche
il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività
produttive d’intesa con
Da
questa sintetica rassegna emergono due dati essenziali. Il primo attiene al
coinvolgimento delle Regioni, il quale risulta essere stato attuato in una
forma incisiva, considerato che la previa intesa con
Tanto
premesso, ritiene questa Corte che l’iniziativa legislativa statale presenta
tutti i caratteri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la
legittima attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e della
disciplina relativa al loro esercizio.
In
particolare, l’intervento legislativo dello Stato è giustificato. Basti
ricordare il rilievo del turismo nell’ambito dell’economia italiana e l’estrema
varietà dell’offerta turistica italiana. E però la valorizzazione di questa
caratteristica presuppone un’attività promozionale unitaria, perché essa
scaturisce solamente dalla combinazione delle offerte turistiche delle varie
Regioni.
L’intervento
dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all’Agenzia sono
solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà.
Quanto
all’intesa con le Regioni, essa è prevista dall’art. 7 del d. l. n. 35 del 2005
per l’emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l’attività del
nuovo ente.
Non
assume un rilievo decisivo in senso contrario la previsione (contenuta
nell’art. 2, comma 2, del d. l. n. 35 del 2005) secondo la quale l’Agenzia è
sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive. Invero, la
vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull’operato
dell’Agenzia, onde il Ministro non potrebbe vanificarne l’attività compiuta
legalmente.
La
questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 12, commi 2,
3, 4 e 7, dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005
non è, dunque, fondata.
10.
– Le Regioni censurano il comma 5 dello stesso art. 12 nella parte in cui esso
prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l’Agenzia nazionale del
turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano
anche contributi delle Regioni.
Le
ricorrenti lamentano la violazione dell’autonomia finanziaria loro riconosciuta
dall’art. 119 Cost. (
Ritiene
questa Corte che l’interpretazione della norma sostenuta dall’Avvocatura dello
Stato sia corretta. La disposizione, infatti, non enuncia alcun criterio in
ordine alla quantificazione dei contributi regionali, circostanza che rende
palese come, in realtà, siano le Regioni che debbono stabilire se contribuire
alle spese dell’Agenzia ed in quale misura.
Una
simile conclusione è avvalorata dalla disciplina della materia delle entrate
contenuta nello schema del regolamento per il funzionamento dell’Agenzia di cui
si è già detto.
In
particolare, l’art. 10, comma 3, del regolamento dispone che l’Agenzia provvede
alle spese necessarie per il proprio funzionamento «principalmente attraverso
contributi dello Stato» e, in aggiunta, anche attraverso altre entrate, tra le
quali contempla «contributi delle regioni». Inoltre il comma 4 del medesimo
articolo fissa le modalità di determinazione del contributo statale, mentre
nulla dice circa la definizione dell’entità dei contributi regionali.
Dunque,
poiché l’art. 12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005 deve essere interpretato
nel senso che il riferimento ai contributi regionali in esso contenuto non è
impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale
semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al
finanziamento dell’attività dell’Agenzia, la prospettata questione di
legittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 119 Cost. non è
fondata.
11.
–
La
norma denunciata stabilisce che, per l’anno 2005, all’ENIT è concesso un
contributo straordinario pari a 20 milioni di euro.
La
questione è inammissibile.
Simili lacune comportano
l’inammissibilità della questione, dovendosi richiamare, in proposito, la
giurisprudenza di questa Corte la quale richiede che la questione di
legittimità costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente
motivata, al fine di rendere possibile l’inequivoca determinazione dell’oggetto
del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati e della sussistenza in concreto dell’interesse a ricorrere (v. sentenze n. 103 del
2001, n. 261
del 1995, n.
85 del 1990).
Per questi
motivi
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non
prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il
procedimento stabilito dall’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;
3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso
reg. ric. n. 55 del 2005;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 10, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione
Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi
indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni
Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e
Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 17 maggio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
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