Sentenza n. 214 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 214

ANNO 2006

 

 

Commento alla decisione di

Maurizio Malo

 

La vacillante collocazione del turismo come materia regionale

 

 

per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

-      Franco                             BILE                                                 Giudice

-      Giovanni Maria               FLICK                                                   "

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promossi: dalla Regione Toscana, con ricorsi notificati il 9 maggio 2005 ed il 5 luglio 2005, depositati in cancelleria il 17 maggio 2005 ed il 13 luglio 2005 ed iscritti ai nn. 55 e 69 del registro ricorsi 2005; dalle Regioni Campania e Veneto con ricorsi notificati il 13 luglio 2005, depositati il 19 luglio 2005 ed iscritti ai nn. 71 e 72 del registro ricorsi 2005; dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 14 luglio 2005, depositato il 22 luglio 2005 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2005.

            Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

            uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Paolo Cosentino, Giuseppe Nucaro e Vittorio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 5, 7 e 9, dell’art. 10, comma 10, e dell’art. 12, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello stesso 14 maggio 2005 – con successivi ricorsi, la medesima Regione Toscana e le Regioni Campania, Veneto ed Abruzzo hanno proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge. Il ricorso della Regione Abruzzo è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2005.

2. – A parere della Regione Toscana, l’art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, – a norma del quale, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi  dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), le opere ed i lavori previsti nell’ambito delle  concessioni  autostradali già assentite, non inclusi nel primo  programma  delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese – violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., perché consentirebbe allo Stato di decidere unilateralmente la programmazione e la localizzazione di opere e lavori che interferiscono con materie affidate alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni (come il governo del territorio), e ciò senza neppure contemplare la necessità di un’intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.

            3. – La Regione Toscana ha impugnato, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche l’art. 5, comma 7, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, – il quale prevede che,  per  le opere di cui al precedente comma 5, si può procedere alla  nomina di  un  commissario straordinario, al quale sono attribuiti i poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 – nella parte in cui stabilisce che la nomina dei commissari straordinari sia formulata sentito il  Presidente  della  Regione  interessata.

Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di una previsione suscettibile di risolversi in un adempimento meramente formale che non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte, essendo in proposito necessaria, invece, la previsione di un’intesa con la Regione medesima, in caso di opera regionale, e del parere preventivo della Regione, in caso di opera sovraregionale.

4. – L’art. 5, comma 9, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – che espressamente fa salva l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, del d. l. n. 67 del 1997 e successive modificazioni, a norma del quale i commissari, per l’attuazione degli interventi, «provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell'ordinamento» – contrasterebbe anch’esso, a parere della Regione Toscana, con gli artt. 117 e 118 Cost., perché ometterebbe di richiamare il precedente comma 4 del medesimo art. 13, secondo il quale, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare  la  tempestiva  esecuzione dei lavori adottati dal commissario sono dallo stesso comunicati al Presidente della Regione o della  Provincia e al sindaco  del  Comune  territorialmente  interessati,  i quali – entro quindici giorni dalla ricezione – possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. L’omissione del richiamo di quest’ultima previsione normativa farebbe sorgere il dubbio che, per le opere contemplate dall’art. 5 del d. l.  n. 35 del 2005, il commissario possa agire senza che la Regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con lesione delle attribuzioni regionali incise dall’attività commissariale. La norma sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui non fa salva l’applicabilità dell’art. 13, comma 4, del d. l. n. 67 del 1997.

            5. – La Regione Toscana ha proposto questione di illegittimità costituzionale anche rispetto all’art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, il quale violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui rinvia ad un emanando decreto ministeriale la definizione delle modalità e delle procedure per l’attuazione della disposizione da esso dettata e secondo la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire  l’internazionalizzazione  dei prodotti  agricoli  ed agroalimentari italiani, promuove, tramite la Buonitalia s.p.a., un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali.

In via subordinata, la Regione ha eccepito l’illegittimità della norma perché non  prevede che il futuro decreto sia emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

            6. – Tutte le Regioni hanno censurato l’art. 12, commi da 1 a 5 e 7, del d. l.  n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

6.1. – In particolare, il comma 1 dell’art. 12 è impugnato perché, prevedendo l’istituzione di un organismo statale, quale il Comitato nazionale per il turismo (al quale sono attribuiti compiti di coordinamento delle politiche turistiche regionali e funzioni di indirizzo  per l’attività dell’Agenzia nazionale del turismo), violerebbe gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., ed il principio di leale collaborazione, poiché la legge statale pretende, in una materia (il turismo) che non è di competenza  esclusiva  statale  e  neanche  concorrente, di governare le politiche di indirizzo del settore attraverso un organismo centrale. In proposito la Regione Campania ha denunciato anche la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.

            6.2. – Le ricorrenti hanno denunciato, poi, l’illegittimità dei commi da 2 a 4 e 7 dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, norme che, disponendo la trasformazione dell’Ente nazionale del turismo (ENIT) nell’Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, violerebbero gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la legge statale interverrebbe in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell’attività dell’Agenzia al controllo ministeriale. Anche rispetto a tali disposizioni la Regione Campania denuncia altresì la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.

            6.3. – Tutte le Regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale del comma 5 del medesimo art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, nella parte in cui stabilisce che l’Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento anche mediante contributi delle Regioni. Una simile disposizione, a parere delle ricorrenti, violerebbe l’art. 119 (e, secondo la Regione Campania, anche gli artt. 3 e 114) Cost., poiché, per il funzionamento di un organismo statale, imporrebbe alle Regioni oneri da esse non previsti e non decisi.

            6.4. – Infine, nel solo ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso il d. l.  n. 35 del 2005 prima della sua conversione in legge, è stata formulata questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 12, perché la norma, stabilendo che, per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale.

            7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che tutti i ricorsi siano respinti perché infondati.

7.1. – In particolare, l’art. 5, comma 5, sarebbe rispettoso delle prerogative regionali perché il richiamo dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001 in esso contenuto imporrebbe di ritenere che l’individuazione delle opere contemplate dalla norma impugnata debba avvenire a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate, ed inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti.

7.2. – Le censure mosse all’art. 5, comma 7, poi, dovrebbero ritenersi venute meno a seguito delle modificazioni effettuate in sede di conversione, essendo stato espunto ogni riferimento ai sindaci delle città metropolitane.

7.3. – Quanto all’art. 5, comma 9, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la lettura che ne dà la Regione Toscana non sarebbe accoglibile perché riduttiva.

7.4. – Anche l’art. 10, comma 10, argomenta ancora l’Avvocatura dello Stato, sfuggirebbe alle censure formulate dalla Regione Toscana, perché il decreto ministeriale da esso contemplato avrebbe natura di provvedimento amministrativo e non regolamentare ed il suo fine di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed  agroalimentari  italiani  e di assicurarne un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali renderebbe innegabile la sussistenza di esigenze unitarie che giustificherebbero la competenza statale.

7.5. – Per quel che riguarda l’art. 12, commi da 1 a 7, il Governo sostiene che quelle norme sarebbero giustificate dalla necessità di promuovere all’estero il turismo italiano ed un’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale, esigenza che imporrebbe un trattamento unitario e l’attrazione alla competenza statale ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Aggiunge che il comma 7 prevede espressamente che all’organizzazione ed alla disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo si provveda con decreto emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

            8. – In prossimità dell’udienza le Regioni Veneto, Campania e Toscana hanno presentato memorie.

            8.1. – La Regione Veneto, in particolare, ha ribadito l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi da 1 a 5 e 7, del d. l. n. 35 del 2005, perché quelle disposizioni non prevedrebbero l’allocazione, in capo allo Stato, di competenze amministrative che necessitano di un intervento unitario, bensì disporrebbero in via generalizzata un intervento statuale di coordinamento di politiche del settore turistico, in contrasto con la competenza garantita alle Regioni dall’art. 117, quarto comma, Cost.

La Regione ha aggiunto che, anche ammettendo la necessità di un esercizio unitario delle competenze amministrative nella materia del turismo, difetterebbe nelle norme impugnate il rispetto del principio della leale collaborazione. In particolare, il fatto che l’organizzazione e la disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni non varrebbe a superare il predetto vizio. Infatti, da un lato, l’intesa avrebbe potuto rappresentare una forma di leale collaborazione solamente se conseguita prima dell’emanazione della legge e, dall’altro, essa, così come contemplata dall’art. 12, comma 7, del d. l.  n. 35 del 2005, non garantirebbe una reale forma di partecipazione, ben potendo lo Stato provvedere ugualmente anche in presenza di un dissenso della Conferenza Stato-Regioni.

            8.2. – La Regione Campania, nella propria memoria, ribadendo le censure già svolte nel ricorso, ha sostenuto, con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, che tale norma, prevedendo che il Comitato nazionale per il turismo sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale è affidata anche l’individuazione dei componenti statali senza precisazione del relativo numero, riproporrebbe un sistema accentrato di politica turistica attraverso una disciplina demandata in gran parte ad un atto regolamentare statale cui si attribuisce un’ampia discrezionalità anche in tema di composizione dell’organo.

            8.3. – La Regione Toscana nelle proprie memorie ha affermato di non aver più interesse alla decisione delle questioni relative all’art. 10, comma 10,  ed all’art. 12, comma 6, del d. l. n. 35 del 2005. Quanto alla prima, la ricorrente ha dedotto che, con l’accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 3 febbraio 2005, sono stati disciplinati i rapporti con la Buonitalia s.p.a. anche con riferimento alle azioni promozionali previste dall’art. 10, comma 10, riconoscendo autonomi poteri di iniziativa regionale. Quanto  all’art. 12, comma 6, la Regione ha evidenziato che esso, prevedendo un contributo straordinario a favore dell’ENIT per l’anno 2005, ha ormai esaurito i suoi effetti.

            La Regione ha invece insistito per l’accoglimento dei suoi ricorsi con riferimento a tutte le altre questioni.

            9. – Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

            Rispetto all’art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che le opere contemplate dalla norma sono quelle incluse nelle concessioni autostradali già assentite (cioè le opere per le quali la necessità di realizzazione e la localizzazione sono già state trattate a suo tempo nelle forme di legge) e la norma censurata avrebbe l’unico scopo di assicurare strumenti operativi più efficaci.

            Quanto al successivo comma 7 del medesimo art. 5, la sua legittimità sarebbe confermata dalla sentenza n. 303 del 2003 con la quale la Corte ha respinto analoghe censure formulate contro la norma della legge n. 443 del 2001 che prevedeva anch’essa la possibilità di nomina di commissari straordinari previo il mero parere dei Presidenti delle Regioni interessate.

            Riguardo al comma 9 dell’art. 5, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che si tratterebbe di disposizione di non univoca lettura, potendo il richiamo all’art. 13 del d. l. n. 67 del 1997 essere inteso come comprensivo anche del disposto del comma 4 di quell’articolo. In ogni caso occorrerebbe tener conto del fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), l’abilitazione dei commissari straordinari all’esercizio dei poteri di cui all’art. 13 del d. l. n. 67 del 1997 avviene dopo che siano stati sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

            Rispetto al comma 1 dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ribadito la legittimità dell’istituzione del Comitato nazionale per il turismo in virtù di principî di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all’art. 118 Cost., ha evidenziato che la composizione di quell’organismo, quale risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2005 (Istituzione del Comitato nazionale per il turismo), è caratterizzata dalla partecipazione preponderante delle Regioni rispetto alla presenza dell’amministrazione centrale.

            Con riferimento agli altri commi del medesimo art. 12 impugnati dalle Regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che la trasformazione dell’ENIT in Agenzia nazionale del turismo è stata determinata dalla necessità di dare piena attuazione alle competenze regionali in materia, creando un soggetto giuridico nuovo con funzioni serventi non solo dell’amministrazione centrale, ma pure di quelle regionali e risponderebbe anche all’esigenza di stimolare la ripresa dell’economia italiana al fine di rispettare obblighi internazionali e comunitari quali sono quelli previsti dall’art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e, in particolare, il patto di stabilità e crescita di cui è responsabile lo Stato.

            Inoltre, ha riferito l’Avvocatura dello Stato, il regolamento di istituzione dell’Agenzia, contemplato dal comma 7 dello stesso art. 12, è stato oggetto di ampio confronto con le Regioni e, secondo gli accordi in via definizione, all’interno degli organi amministrativi, consultivi e di controllo dell’Agenzia, la rappresentatività delle Regioni risulterebbe maggioritaria.

            L’art. 12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, infine, non imporrebbe alcun obbligo contributivo a carico delle Regioni, trattandosi di una mera norma organizzativa avente la finalità di attribuire all’Agenzia la facoltà di assumere tra le proprie entrate anche i contributi provenienti dalle Regioni.

Considerato in diritto

            1. – Le Regioni Toscana, Campania, Veneto ed Abruzzo, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  

In particolare, la Regione Toscana, con ricorso notificato il 10 maggio 2005 e depositato il 17 maggio 2005, ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 5, 7 e 9, dell’art. 10, comma 10, e dell’art. 12, commi da 1 a 7, del d. l. n. 35 del 2005, lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

            Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Toscana ha proposto analoghe questioni contro l’art. 5, commi 5, 7 e 9 e l’art. 12, commi da 1 a 5 e 7 dello stesso decreto-legge, così come convertito in legge.

            Le medesime disposizioni sono state impugnate, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., anche dalla Regione Abruzzo e, limitatamente a quelle dell’art. 12, dalle Regioni Veneto e Campania (quest’ultima ha denunziato anche la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.).

            2. – L’identità di materia e l’analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un’unica sentenza.

            3. – Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.

            Infatti, ricordato che la legge n. 80 del 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 maggio 2005, occorre osservare che il ricorso in questione è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 luglio 2005, vale a dire quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata stabilito a pena di decadenza dall’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

            4. – La Regione Toscana denuncia, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., il comma 5 dell’art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), e delle disposizioni dello stesso art. 5, le opere ed i lavori previsti nell’àmbito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, la cui realizzazione o il cui completamento siano indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

            Secondo la Regione ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché consentirebbe di attribuire carattere strategico  ad  opere  e  lavori  previsti nell’ambito di concessioni autostradali, senza  alcuna intesa con la Regione, con la conseguenza che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori – che interferiscono con il governo del territorio, materia affidata alla potestà legislativa concorrente – potrebbero essere decisi unilateralmente dallo Stato, senza coinvolgimento  regionale. La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 secondo la quale i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento  delle competenze  di cui all’art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

            La questione è fondata.

            Questa Corte ha più volte affermato che, allorché sia ravvisabile, ai sensi dell’art. 118, comma 1, un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è  abilitato a disciplinare questa materia per legge e ciò pure se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).

Simili principî sono stati affermati anche con specifico riferimento alla legge n. 443 del 2001 (richiamata dalla norma impugnata dalla Regione Toscana), la quale detta una disciplina che definisce il procedimento che deve essere seguito per l’individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. La citata sentenza n. 303 del 2003 ha chiarito che «predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, etc.). Per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l’operatività della disciplina».

            L’art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, pur avendo anch’esso ad oggetto la realizzazione di opere e lavori previsti nell’ambito di concessioni autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto), non richiede alcun coinvolgimento delle Regioni (né, tanto meno, la necessità di un’intesa con esse), stabilendo solamente che le opere ed i lavori in questione verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

            Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che le opere in essa contemplate debbano essere individuate seguendo il procedimento previsto dall’art. 1 della legge n. 443 del 2001.

            5. – La Regione Toscana impugna anche il comma 7 dell’art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario – al quale, in relazione alle opere di cui al precedente comma 5 dello stesso art. 5, vengono conferiti i poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 – avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione; in via subordinata la ricorrente censura la disposizione legislativa perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo.

            Nessuno dei due profili di illegittimità è fondato.

            Per quel che concerne la pretesa necessità della preventiva intesa con la Regione, si deve riconoscere – in conformità con quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 2, comma 5, del d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) – che  la norma impugnata prevede una forma di vigilanza sull’esercizio di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come statali, e non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione.

            Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario. La disposizione stabilisce, infatti, che i commissari sono nominati «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata» e l’uso del participio passato – «sentito» – indica che la nomina deve avvenire dopo che il Presidente della Regione abbia espresso il proprio parere.

            6. – La Regione Toscana censura anche il comma 9 dell’art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale dispone che «è fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni». Tale norma stabilisce che «i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell'ordinamento». La ricorrente lamenta la mancata previsione dell’applicabilità anche del disposto del comma 4 del medesimo art. 13 del d. l. n. 67 del 1997, in virtù del quale «in caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi» e ritiene che una simile omissione sia lesiva delle attribuzioni delle Regioni perché queste non avrebbero alcuno strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle loro competenze.

            La questione non è fondata.

            Se è vero che la norma impugnata fa espressamente salva l’applicabilità del comma 4-bis dell’art. 13 d. l. n. 67 del 1997, è anche vero che la prima parte del precedente comma 7 del medesimo art. 5 testualmente dispone che «per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67». Quest’ultima disposizione, dunque, definisce i poteri del commissario straordinario per mezzo di un generale rinvio a quelli previsti dall’art. 13 del d. l. n. 67 del 1997. Quindi quei poteri, atteggiandosi esattamente come quelli dei commissari straordinari contemplati dal citato art. 13, ne soffrono anche le relative limitazioni; dunque è pienamente applicabile, non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del medesimo art. 13 (similmente a quanto è stato affermato dalla sentenza n. 303 del 2003 rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 2, comma 7, del d. lgs. n. 190 del 2002). Né è sostenibile che, nel ribadire l’applicabilità del comma 4-bis, il legislatore abbia inteso implicitamente far venir meno l’applicabilità anche del comma 4. Infatti la norma impugnata non offre alcun appiglio ad una simile interpretazione.

            7. – Passando alla questione sollevata dalla Regione Toscana con riferimento all’art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, occorre osservare che la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della questione perché, con l’accordo sottoscritto il 3 febbraio 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati disciplinati i rapporti con la Buonitalia s.p.a. anche con riferimento alle azioni promozionali previsti dalla norma censurata, riconoscendo autonomi poteri di iniziativa regionale.

Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché l’intesa raggiunta è satisfattiva delle pretese della ricorrente.

            8. – Le Regioni impugnano, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l’art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – norma che  prevede l’istituzione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per il turismo, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero – denunciando, in sostanza, che non sussisterebbe il titolo della potestà legislativa statale (perché la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni) e che non sarebbero soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte per poter ritenere correttamente esercitata la chiamata in sussidiarietà (in particolare, difetterebbero meccanismi di coinvolgimento delle Regioni idonei a salvaguardare le attribuzioni delle medesime e l’accentramento in sede statale riguarderebbe non specifiche funzioni, bensì un generale ruolo di coordinamento delle politiche del settore turistico); inoltre la norma sarebbe incostituzionale perché rinvia ad un atto regolamentare statale la disciplina dell’organismo.

            La questione è fondata.

            La norma impugnata afferma testualmente che il Comitato ha «compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali» e non contempla alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento.

Ora, premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale (sentenze n. 90 del 2006 e n. 197 del 2003) – circostanza che comunque non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l’esercizio (sentenze n. 242 del 2005 e n. 6 del 2004) –, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall’art. 117 Cost.

In primo luogo, l’intervento legislativo statale di cui all’art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005 non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico.

In secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d. P. C. m. dell’8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna. In effetti il d. P. C. m. in questione prevede che del Comitato facciano parte sette Ministri, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, il coordinatore degli assessori regionali al turismo, cinque rappresentanti delle Regioni, tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, un rappresentante delle Camere di commercio, il Presidente dell’Associazione nazionale comuni d’Italia e quello dell’Unione province italiane. Come si vede, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale (in entrambi i casi si tratta di sette componenti); inoltre, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive; infine, quest’ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri (art. 2, comma 2, del d. P. C. m. 8 settembre 2005).

Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005.

            9. – Le ricorrenti impugnano anche i commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 12 i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell’ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell’Agenzia (comma 3), la successione dell’Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ENIT (comma 4), l’emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), diretto alla definizione dell’organizzazione e della disciplina dell’Agenzia (comma 7).

            Le Regioni lamentano, sostanzialmente, che le norme ora ricordate intervengono in una materia (quella del turismo) oggetto di competenza legislativa regionale residuale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione regionale e sottoponendo comunque l’Agenzia alla vigilanza del Ministro delle attività produttive (circostanza che potrebbe causare la vanificazione dell’attività svolta dai rappresentanti delle Regioni in seno all’Agenzia). Sussisterebbe, pertanto, violazione degli artt. 117 e 118 Cost. (la sola Regione Campania deduce anche la lesione degli artt. 3 e 114 Cost., senza però svolgere alcuna argomentazione a sostegno di tale censura che pertanto la Corte non deve esaminare nel merito).

            Ai fini della decisione della questione, è rilevante l’esame dello schema del regolamento disciplinante l’attività dell’Agenzia sul quale è stata raggiunta l’intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005.

            L’art. 2 del regolamento, nell’individuare le funzioni dell’Agenzia, dispone che questa «cura la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni», «realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani», «svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all’Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri», «organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni», «attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri».

            La norma aggiunge che, per lo svolgimento delle predette funzioni, l’Agenzia elabora il piano di promozione triennale ed i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza Stato-Regioni.

            L’art. 4 del regolamento dispone, poi, che il Presidente dell’Agenzia è nominato con d. P. R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

            Il consiglio di amministrazione è, a sua volta, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed è composto dal presidente dell’Agenzia, dal coordinatore degli assessori regionali al turismo, dal direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e da altri tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle Regioni, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, tre dal Ministro delle attività produttive ed uno dall’Unioncamere (art. 5).

            Anche il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 6).

            Da questa sintetica rassegna emergono due dati essenziali. Il primo attiene al coinvolgimento delle Regioni, il quale risulta essere stato attuato in una forma incisiva, considerato che la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni è richiesta per la nomina di tutti gli organi dell’ente e che nel consiglio d’amministrazione, sui 15 componenti che si aggiungono al Presidente (nominato anch’esso con l’intesa della predetta Conferenza), sette sono espressioni delle Regioni, quattro dello Stato ed altri quattro di associazioni sicuramente non riconducibili allo Stato (organizzazioni di categoria ed Unioncamere). Il secondo attiene ai limiti dell’attività dell’Agenzia, essenzialmente rivolta all’elaborazione di attività promozionale dell’offerta turistica italiana sulla base di un’immagine unitaria della stessa.

            Tanto premesso, ritiene questa Corte che l’iniziativa legislativa statale presenta tutti i caratteri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittima attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e della disciplina relativa al loro esercizio.

            In particolare, l’intervento legislativo dello Stato è giustificato. Basti ricordare il rilievo del turismo nell’ambito dell’economia italiana e l’estrema varietà dell’offerta turistica italiana. E però la valorizzazione di questa caratteristica presuppone un’attività promozionale unitaria, perché essa scaturisce solamente dalla combinazione delle offerte turistiche delle varie Regioni.

            L’intervento dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all’Agenzia sono solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà.

            Quanto all’intesa con le Regioni, essa è prevista dall’art. 7 del d. l. n. 35 del 2005 per l’emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l’attività del nuovo ente.

            Non assume un rilievo decisivo in senso contrario la previsione (contenuta nell’art. 2, comma 2, del d. l. n. 35 del 2005) secondo la quale l’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive. Invero, la vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull’operato dell’Agenzia, onde il Ministro non potrebbe vanificarne l’attività compiuta legalmente.

            La questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, dell’art. 12 del d. l. n. 35 del 2005  non è, dunque, fondata.

            10. – Le Regioni censurano il comma 5 dello stesso art. 12 nella parte in cui esso prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l’Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni.

            Le ricorrenti lamentano la violazione dell’autonomia finanziaria loro riconosciuta dall’art. 119 Cost. (la Regione Campania deduce anche la lesione degli artt. 3 e 114 Cost., ancora una volta senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno di tale censura). Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, invece, che la norma non imporrebbe autoritativamente alcun onere finanziario a carico delle Regioni, bensì si limiterebbe a consentire che l’Agenzia possa incamerare anche i contributi che esse intendessero devolvere a suo favore.

            Ritiene questa Corte che l’interpretazione della norma sostenuta dall’Avvocatura dello Stato sia corretta. La disposizione, infatti, non enuncia alcun criterio in ordine alla quantificazione dei contributi regionali, circostanza che rende palese come, in realtà, siano le Regioni che debbono stabilire se contribuire alle spese dell’Agenzia ed in quale misura.

            Una simile conclusione è avvalorata dalla disciplina della materia delle entrate contenuta nello schema del regolamento per il funzionamento dell’Agenzia di cui si è già detto.

            In particolare, l’art. 10, comma 3, del regolamento dispone che l’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento «principalmente attraverso contributi dello Stato» e, in aggiunta, anche attraverso altre entrate, tra le quali contempla «contributi delle regioni». Inoltre il comma 4 del medesimo articolo fissa le modalità di determinazione del contributo statale, mentre nulla dice circa la definizione dell’entità dei contributi regionali.

            Dunque, poiché l’art. 12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005 deve essere interpretato nel senso che il riferimento ai contributi regionali in esso contenuto non è impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al finanziamento dell’attività dell’Agenzia, la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 119 Cost. non è fondata.

            11. – La Regione Toscana, nel solo ricorso proposto contro il d. l. n. 35 del 2005 nelle more della sua conversione in legge (reg. ric. n. 55 del 2005), ha dedotto l’illegittimità costituzionale anche del comma 6 dell’art. 12, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

            La norma denunciata stabilisce che, per l’anno 2005, all’ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro.

            La questione è inammissibile.

La Regione si è limitata a dedurre  genericamente l’illegittimità costituzionale  dell’art. 12,  commi da 1 a 7, del d. l. n. 35 del 2005 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dolendosi dell’istituzione del Comitato nazionale per il turismo e della trasformazione dell’ENIT in Agenzia, senza spendere alcun argomento con specifico riferimento alla norma oggetto della questione in esame, la quale, stabilendo un contributo a favore di un ente statale, non rientra tra le disposizioni concernenti l’istituzione del Comitato italiano per il turismo e la trasformazione dell’ENIT in Agenzia contro le quali si appuntano le argomentazioni svolte dalla Regione.

Simili lacune comportano l’inammissibilità della questione, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte la quale richiede che la questione di legittimità costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l’inequivoca determinazione dell’oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati e della sussistenza in concreto dell’interesse a ricorrere (v. sentenze n. 103 del 2001, n. 261 del 1995, n. 85 del 1990).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 17 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2006.