Sentenza n. 103/2001

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SENTENZA N. 103

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 12 giugno 1998, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1998.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 12 giugno 1998 e depositato il 19 giugno successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione.

1.1. — Ad avviso della ricorrente, il decreto legislativo impugnato, avente ad oggetto l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la disciplina del finanziamento dei crediti all'esportazione e disposizioni in materia di interventi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, oltre che viziato, in via derivata, per la carenza di principi e criteri direttivi, sarebbe lesivo delle competenze regionali, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1.2. — Pur riconoscendo che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge delega n. 59 del 1997, la materia del commercio estero non è compresa tra quelle per le quali è previsto il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, la ricorrente sostiene che la predetta esclusione contrasta con l'art. 1, comma 6, della stessa legge, che qualifica la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi come interessi pubblici primari sia dello Stato che delle regioni, nonché con i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4, comma 3, della stessa legge, richiamati dall'art. 4, comma 4, lettera c), ed in particolare con i principi di sussidiarietà, completezza, differenziazione nell'allocazione delle funzioni e cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali.

1.3. — La ricorrente ammette inoltre che le funzioni svolte dalla SACE hanno rilievo unitario, e riconosce quindi l'opportunità che esse siano svolte da un unico soggetto, ma sostiene che l'esclusione delle regioni dalla partecipazione alla gestione delle attività in questione contraddice la logica ispiratrice e le singole disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, segnatamente gli artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48 e 49, che prevedono il conferimento di funzioni e compiti alle regioni in tutte le materie di interesse del commercio estero.

1.4. — Con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 112 del 1998, la ricorrente sottolinea che tali disposizioni, pur riservando allo Stato le prestazioni, i servizi e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, prevedono che tali funzioni si svolgono senza pregiudizio delle attività concorrenti delle regioni, alle quali è delegata la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria, nella quale insiste per il rigetto della domanda, osservando che impropriamente la Regione Lombardia invoca i principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997, in quanto gli stessi si riferiscono al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, mentre la materia del commercio estero, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), è riservata alla competenza dello Stato, tra i cui interessi primari sono comprese anche la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi. Ed altrettanto impropriamente la Regione Lombardia invoca, secondo l’Avvocatura, l'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, in quanto principi e criteri direttivi sono riportati nell'art. 14, comma 1, lettere da a) a f).

Quanto alla violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, la difesa dello Stato osserva che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla SACE, già preposta all'erogazione dei medesimi servizi in qualità di sezione speciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni, trova giustificazione, in relazione all'avvenuta privatizzazione di quest'ultimo, nella considerazione che si tratta di assicurazioni assistite da garanzia dello Stato. Il decreto impugnato si limita quindi a razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto dell'attività delle imprese operanti su mercati diversi da quello nazionale, senza innovare la disciplina delle relative misure, che riprende quella dettata dall'art. 2, commi 30-36, della legge 30 dicembre 1996, n. 662.

4. — Anche la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le censure sollevate con il ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.

Considerato in diritto

1. –– La questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e sono state dettate disposizioni in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione e per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Secondo la Regione ricorrente, la disciplina introdotta dal decreto impugnato contrasterebbe con gli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, in assenza o anche in violazione di principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59. Il prospettato contrasto risulterebbe confermato, ad avviso della ricorrente, anche sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevedono il conferimento alle regioni di funzioni e compiti inerenti al commercio con l'estero e, in particolare, inerenti alla concessione di agevolazioni e benefici di qualsiasi genere all'industria.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è costante l'affermazione che nei giudizi in via principale la questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, nonché della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere (cfr. sentenze n. 264 del 1996, n. 261 del 1995, n. 150 del 1993, n. 49 del 1991).

Ciò premesso, non può ritenersi che l'onere di definizione della questione e di relativa motivazione sia stato adeguatamente assolto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la Regione Lombardia ha impugnato, sostanzialmente sotto il profilo della generica carenza di partecipazione regionale agli organi ed agli interventi ivi previsti, l'intero testo del decreto legislativo n. 143 del 1998, senza però contestare in modo specifico singole disposizioni, neppure quelle di carattere più generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo (sentenza n. 49 del 1991). Né può valere in tal senso la denuncia, peraltro da considerare a titolo esemplificativo, di un'unica disposizione -l'art. 4, comma 10, del decreto- proprio perché, riguardando tale disposizione un oggetto del tutto particolare, quale è la composizione del comitato consultivo della SACE, la prospettata censura non appare certo estensibile all'intero decreto, anche perché la stessa ricorrente espressamente afferma che "non è l'istituzione del[la] SACE che la Regione Lombardia contesta al fine di un'eventuale frammentazione delle sue competenze fra Regioni e Province speciali".

Una contestazione specifica, invece, sarebbe stata tanto più necessaria per un duplice ordine di considerazioni: perché il decreto impugnato non costituisce un corpo normativo unitario -recando disposizioni attinenti sia all'organizzazione ed al funzionamento della SACE (artt. 1-13), sia alla disciplina del finanziamento e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione (artt. 14-19), sia alle misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (artt. 20-25)- e perché l'art. 1, comma 3, lettera a) della legge n. 59 del 1997 esclude espressamente dal conferimento alle regioni le funzioni ed i compiti riconducibili al commercio estero. Proprio in ragione di tale eterogeneità di contenuti normativi del decreto impugnato e della riserva allo Stato della predetta materia, sulla Regione ricorrente gravava in modo particolare l'onere di individuare con la massima precisione possibile norme e profili da sottoporre al vaglio della Corte, definendo così con esattezza il petitum, anziché dolersi in maniera del tutto generica che "alle Regioni non sia riconosciuta alcuna partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nemmeno... nei luoghi consultivi del[la] SACE". Tanto più che la stessa ricorrente ritiene indubitabile che le funzioni che il medesimo Istituto è chiamato a svolgere abbiano rilievo unitario e che sia pertanto "opportuno che siano svolte, anche a tutela del sistema imprenditoriale italiano, da un soggetto unico ed unitario".

La genericità delle doglianze, non consentendo di individuare esattamente quali e sotto quale specifico profilo sarebbero, nella specie, le competenze regionali violate, né quale sia l'interesse concreto della Regione ricorrente, qualificato, nei giudizi in via principale, dalla finalità di ripristinare l'integrità delle proprie competenze lese da norme statali (ex plurimis, sentenze n. 171 del 1999, n. 244 del 1997, n. 25 del 1996), induce pertanto ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2001.