Sentenza n. 444 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 444

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                    MARINI                                Presidente

-  Giovanni Maria         FLICK                                   Giudice

-  Francesco                  AMIRANTE                          “

-  Ugo                           DE SIERVO                          “

-  Romano                     VACCARELLA                   “

-  Paolo                         MADDALENA                     “

-  Alfio                          FINOCCHIARO                   “

-  Alfonso                     QUARANTA                        “

-  Franco                       GALLO                                 “

-  Luigi                          MAZZELLA                           “

-  Gaetano                     SILVESTRI                             “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), promossi con ordinanze del 24 settembre 2003 e del 3 marzo 2005 dal Tribunale di Roma, nei procedimenti di opposizione all’esecuzione promossi da Elio Borromeo contro Risan Immobiliare s.r.l. e nei confronti della Associazione Cassa nazionale del notariato e da Domenico Giuliani contro Agostino Santamaria ed altra e nei confronti della Associazione Cassa nazionale del notariato iscritte ai nn. 238 del registro ordinanze 2004 e 263 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2005.

  Visto l’atto di costituzione della Associazione Cassa nazionale del notariato;

  udito nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

  1.– Nel corso di un processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi – promossa da una società immobiliare, ed avente ad oggetto la pensione erogata ad un ex notaio dalla Cassa nazionale del notariato – avendo il debitore opponente invocato l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 settembre 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata ai notai dalla Cassa nazionale del notariato per crediti diversi da quelli aventi natura alimentare; e ciò a differenza di quanto dispongono l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni, l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall’INPS, nonché gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

  1.1.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio  a quo non può essere deciso se non attraverso l’applicazione della norma impugnata la quale dispone che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento».

  Il giudice rimettente ritiene, quindi, non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, in quanto l’impignorabilità delle pensioni notarili sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS e dagli altri soggetti indicati dall’art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.

  In particolare, rammenta il giudice a quo come la Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensioni, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte dell’emolumento necessaria per assicurare  al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte – ha chiarito che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» (sentenza n. 506 del 2002).

  Conclude pertanto il rimettente nel senso che, «una volta chiarita la portata del presidio costituzionale di cui all’art. 38, non sembrano configurabili, per i notai, altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore».

  1.2.– Si è costituita in giudizio l’Associazione Cassa nazionale del notariato, che ha in primo luogo invocato la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione essendo il provvedimento di rimessione, a parte un laconico riferimento alla pignorabilità delle pensioni in genere, carente di una compiuta esposizione della rilevanza della questione.

  Nel merito, la Cassa nazionale del notariato ha dedotto l’infondatezza della questione sia alla luce della «consolidata giurisprudenza» costituzionale sulla norma oggetto dell’impugnativa (sentenze n. 100 del 1974, n. 105 del 1977 e n. 155 del 1987), sia della incomparabilità della posizione di liberi professionisti, quali sono i notai, con i lavoratori dipendenti, tanto pubblici che privati.

  2.– Nel corso di un processo di opposizione all’espropriazione forzata presso terzi di una pensione erogata, ad un ex notaio, dalla Cassa nazionale del notariato, avendo l’opponente invocato l’impignorabilità assoluta dei relativi ratei, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 marzo 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni dei notai se non per crediti alimentari, anziché prevedere la pignorabilità per qualsiasi credito, nei limiti di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), come previsto per le altre categorie di pensioni.

  2.1.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio di opposizione pendente innanzi a lui, basato sulla impignorabilità del bene per non avere i creditori azionato un credito di natura alimentare, non può essere deciso se non attraverso l’applicazione della norma impugnata, la quale dispone che «le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento».

  Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente – premesso che la Corte costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, creando una irragionevole disparità rispetto alla posizione dei pubblici dipendenti regolata dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, non consentiva il pignoramento per crediti alimentari dell’assegno integrativo (sentenza n. 105 del 1977) o della pensione (sentenza n. 155 del 1987) erogati in favore dei notai – ha osservato come, a seguito della sentenza n. 506 del 2002, sono oggi pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito azionato, sia le pensioni pubbliche che quelle erogate dall’INPS.

  In conseguenza di questo ultimo intervento, il giudice a quo ritiene evidente la disparità di trattamento esistente tra le pensioni dei notai, pignorabili solo per crediti di natura alimentare, e quelle degli altri dipendenti, pubblici e privati, aggredibili esecutivamente, nei limiti di legge, per ogni tipo di credito. Secondo il rimettente, inoltre, la violazione del criterio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 della Costituzione, risulterebbe a maggior ragione dopo che la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 506 del 2002, che l’interesse del pensionato ad avere assicurati mezzi «adeguati alle sue esigenze di vita» deve necessariamente essere contemperato con quello di «non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi».

Considerato in diritto

  1.– Il Tribunale di Roma – con due ordinanze – dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità della pensione erogata ai notai dalla Cassa nazionale del notariato per crediti diversi da quelli aventi natura alimentare.

  2.– I giudizi devono essere riuniti in quanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze di rimessione è sostanzialmente identica.

  3.– La questione è fondata.

  3.1.– Entrambe le ordinanze – pur se una di esse (ordinanza n. 238 del 2004) fa cenno, quale norma interposta, anche all’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, il quale, tuttavia, ha ad oggetto le retribuzioni e non già le pensioni – denunciano come lesiva del principio di eguaglianza e (solo l’ordinanza n. 238) come intrinsecamente irragionevole l’assoluta impignorabilità delle pensioni erogate ai notai, sancita dall’art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, a fronte di quanto – a seguito della sentenza n. 506 del 2002 di questa Corte – è previsto, per le pensioni erogate dall’INPS, dall’art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e, per le pensioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, dagli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

  Non è dubbio che lo status giuridico dei notai non è idoneo – come ha già osservato questa Corte quando ha esteso a tali pensioni la pignorabilità per crediti alimentari (sentenza n. 155 del 1987) – a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati: è evidente, infatti, che, in quanto l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo – l’unico rilevante nel presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.

  Deve pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate dall’INPS ed ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n. 506 del 2002 – dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.