SENTENZA N. 105
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (modifica del r.d.l. 9 novembre 19l9, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Apa Arnaldo e Santangelo Maria, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Santangelo Maria;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dal notaio Arnaldo Apa contro la moglie separata Sig.ra Maria Santangelo - la quale, per soddisfarsi di un credito per assegni di mantenimento non corrisposti, aveva proceduto a pignoramento presso la Cassa nazionale del notariato di un terzo delle somme spettanti (a norma del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324) al notaio Apa a titolo d'integrazione degli onorari- il tribunale di Roma, con ordinanza 24 maggio 1974, ha sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui stabilisce l'impignorabilità assoluta delle quote d'integrazione concesse ai notai dalla Cassa nazionale del notariato.
Ritenuta la rilevanza della questione, quanto alla non manifesta infondatezza il tribunale osserva che l'assegno integrativo non é diretto ad assicurare la continuità dell'ufficio notarile ma, secondo le finalità della legge istitutiva (che peraltro dichiara impignorabili anche le pensioni e gli altri assegni per i quali detta esigenza di continuità non é certo ipotizzabile) é semplicemente di natura assistenziale, perché inteso a sovvenire alle necessità del notaio che non tragga sufficiente guadagno dalla professione.
Ne consegue - secondo l'ordinanza di rimessione - che nella tutela dei creditori per causa di alimenti, a parità di situazioni, corrisponde una ingiustificata disparità di trattamento, poiché, mentre in via generale e anche in casi speciali é stabilito il principio che i crediti per causa di alimenti possono essere in una certa misura soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore, tale possibilità é invece preclusa dal ripetuto art. 12 quando debitore sia un notaio.
Si é costituita davanti a questa Corte la Sig.ra Santangelo Maria, insistendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923.
La difesa della Santangelo sottolinea che la questione attuale é differente da quella decisa con la sentenza n. 100 del 1974, in quanto detta questione non riguardava la tutela di un credito alimentare, bensì uno dei crediti per i quali é previsto il sequestro conservativo penale e si riferiva all'"indennità per cessazione dal lavoro". La Corte ritenne, allora, che non vi fosse disparità di trattamento fra notai e dipendenti pubblici, perché anche per costoro il sequestro non era consentito per quel tipo di credito, mentre rispetto ai dipendenti privati la disparità di trattamento doveva ritenersi giustificata. Nella specie, invece la disparità di trattamento sussisterebbe anche nei confronti dei dipendenti pubblici, le cui retribuzioni sono parzialmente pignorabili per causa di alimenti, oltre che nei confronti di altre categorie di professionisti e dei dipendenti privati.
Non vi sono state altre costituzioni di parte.
Considerato in diritto
L'art. 4 del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, ha istituito un assegno di integrazione per i notai in esercizio che non raggiungano nei corso di un anno di attività un limite minimo di onorari (ora fissato in lire 4 milioni), considerato come necessario per il mantenimento di un livello di vita consono alla professione esercitata.
L'art. 12 del successivo r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, ha stabilito la totale impignorabilità di detto assegno integrativo: questa norma viene ora denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che in via generale vige il principio che i crediti per causa di alimenti possono essere, in una certa misura, soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore e non vi sarebbe una valida ragione per derogare a tale principio quando il debitore sia un notaio.
La questione é fondata.
In effetti il nostro diritto positivo non conosce il principio della assoluta impignorabilità nei confronti di crediti di carattere alimentare.
L'art. 545 c.p.c. statuisce in via generale che i crediti alimentari e le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità, relative ai rapporti di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.
Nel campo del diritto pubblico e precisamente per i pubblici dipendenti, l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabilisce la pignorabilità degli stipendi, dei salari e delle altre retribuzioni equivalenti fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto delle ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge. La norma aggiunge, peraltro, che il pignoramento non può colpire, per il concorso di più cause, complessivamente una quota maggiore del quinto e, quando concorra la causa di alimenti, una quota maggiore della metà.
Tale normativa, differenziata rispetto a quella dettata per i dipendenti privati e più favorevole di questa per il debitore, é stata ritenuta legittima da questa Corte (sentenze n. 88 del 1963 e n. 49 del 1976), dovendosene ravvisare la ragione giustificatrice nella esigenza di garantire "il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi della P.A." e dovendosi ritenere, quindi, che la diversità di normativa corrisponde ad una diversità di situazioni e di esigenze, in rapporto alle particolarità proprie delle attività svolte dai pubblici dipendenti rispetto a quelle svolte dai dipendenti privati.
Per i notai, invece, come si é veduto, il citato art. 12 pone una disciplina totalmente diversa, conferendo ad essi una posizione di assoluta intangibilità, senza che possano individuarsi motivi razionali che valgano a dare un fondamento logico a questo privilegio.
Data la funzione pubblica svolta dai notai, ritiene la Corte che per essi dovrebbero valere le ragioni che giustificano la disciplina vigente in tema di pignorabilità degli assegni dei pubblici dipendenti, tenuto anche conto che l'art. 12 del r.d. n. 1324 del 1923 ha sostanzialmente la stessa finalità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, mirando a garantire la correttezza, il decoro e la continuità dell'esercizio delle funzioni notarili, così come il d.P.R. n. 180 mira ad assicurare il buon andamento e la continuità degli uffici della P.A.
Ne deriva che, se possono ritenersi sussistenti ragioni idonee a giustificare, in tema di pignorabilità dell'assegno integrativo in questione, norme diverse e più favorevoli di quelle vigenti in tema di pignorabilità di stipendi dei dipendenti privati, é da escludere la possibilità di ravvisare un ragionevole fondamento alla disciplina totalmente diversa del più volte citato art. 12 rispetto a quella vigente per i pubblici dipendenti.
Va ritenuto, pertanto, che la disciplina dettata dall'art. 12 nella parte in cui sottrae totalmente a pignorabilità per crediti alimentari le quote di integrazione suddette, é costituzionalmente illegittima, comportando ingiustificatamente un trattamento del tutto diverso da quello stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1977.