Ordinanza n. 415 del 2005

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ORDINANZA N. 415

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

-         Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

-         Fernanda CONTRI              

-         Guido NEPPI MODONA           

-         Annibale MARINI                 

-         Franco BILE                   

-         Giovanni Maria FLICK                  

-         Francesco AMIRANTE               

-         Ugo DE SIERVO              

-         Romano VACCARELLA             

-         Paolo MADDALENA              

-         Alfio FINOCCHIARO            

-         Alfonso QUARANTA               

-         Franco GALLO                  

-         Luigi MAZZELLA               

-         Gaetano SILVESTRI              

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 2004 dal Giudice di pace di Rutigliano, nel procedimento penale a carico di Natale Maria Teresa, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2005.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2004 il Giudice di pace di Rutigliano – nell'ambito di un procedimento penale a carico di un imputato per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 del codice penale – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;

    che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente riferisce che la violazione dell'art. 3 Cost. apparirebbe evidente per la disparità di trattamento che viene riservata al cittadino imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello imputato dinanzi al giudice ordinario;

    che, quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, sarebbe in sostanza negata all'imputato la possibilità di difendersi in ogni stato e grado del procedimento in quanto egli verrà a conoscenza della pendenza a suo carico di un processo penale solamente con la notifica del decreto di citazione, comprimendosi ingiustificatamente quel fondamentale diritto di difesa che deve caratterizzare anche la fase antecedente il processo;

    che, infine, la violazione dell'art. 111 Cost. sarebbe evidente perché verrebbe disatteso il disposto del terzo comma, secondo cui «nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa»;

    che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata poiché questioni analoghe sono state già dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale.

    Considerato che il Giudice di pace di Rutigliano dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;

    che secondo il remittente la disposizione censurata determina una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace, che si trova nell'impossibilità di svolgere adeguatamente la sua difesa, e il soggetto sottoposto a indagini per reati di competenza del giudice ordinario, e si pone altresì in contrasto con l'art. 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa;

    che, con le ordinanze n. 85 del 2005, n. 349 e n. 201 del 2004, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale;

    che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.