ORDINANZA N. 85
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Bari con ordinanza del 20 aprile 2004, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Bari ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale;
che secondo il rimettente la disciplina censurata determina una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace - che, avendo notizia del procedimento a suo carico solo con la notifica della citazione a giudizio, si trova nell’impossibilità di conoscere gli elementi di prova raccolti durante le indagini preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa «che deve caratterizzare anche la fase antecedente il processo» - e il soggetto sottoposto ad indagini per reati di competenza del giudice ordinario, il cui diritto di difesa sarebbe assicurato attraverso l’avviso della conclusione delle indagini;
che l’art. 15 censurato si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile dell’accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale, in relazione a questione analoga, nell’ordinanza n. 201 del 2004.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale;
che con le ordinanze n. 201 e n. 349 del 2004 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA