Ordinanza n. 309 del 2005

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ORDINANZA N. 309

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                     Presidente

 

- Guido                         NEPPI MODONA               Giudice

 

- Annibale                     MARINI                                     "

 

- Franco                         BILE                                           "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

 

- Francesco                    AMIRANTE                               "

 

- Ugo                             DE SIERVO                               "

 

- Romano                      VACCARELLA                        "

 

- Paolo                           MADDALENA                          "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

 

- Alfonso                       QUARANTA                             "

 

- Franco                         GALLO                                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 6 novembre 2003, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l’avvertimento che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima delle conclusioni delle parti in udienza ai sensi degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen., può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice;

 

che il rimettente riferisce che il difensore dell’imputato contumace ha prospettato la questione in udienza preliminare ed ha altresì eccepito la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza notificato al suo assistito, osservando come la diversa disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 419 e 552 cod. proc. pen. «determini una irragionevole disparità di trattamento tra imputati - in violazione dell’art. 3 Cost. - ed una ingiustificata lesione del diritto di difesa - in violazione dell’art. 24 Cost. -»;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata non determina alcuna violazione del diritto di difesa, «dal momento che l’imputato partecipa della presunzione generale di conoscenza della legge, di guisa che egli deve conoscere i riti premiali previsti dalla legge ed i termini decadenziali entro i quali può accedervi»;

 

che la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa sarebbe invece non manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 Cost., a fronte della differente disciplina dettata dal comma 1, lettera f), dell’art. 552 cod. proc. pen. e della specifica previsione di nullità, non estensibile in via analogica alla norma denunciata;

 

che il rimettente ritiene che la differenza di disciplina sia ingiustificata alla luce della giurisprudenza costituzionale che riconosce all’udienza preliminare un «contenuto di merito» analogo, «sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione del fatto», a quello dell’udienza dibattimentale;

 

che d’altra parte, non diversamente dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero, anche la richiesta di rinvio a giudizio, «che determina la fissazione dell’udienza preliminare previo avviso ai sensi dell’art. 419 cod. proc. pen.», costituisce esercizio dell’azione penale;

 

che perciò, come il decreto di citazione diretta a giudizio deve contenere, a norma dell’art. 552 cod. proc. pen., l’avvertimento che l’imputato può chiedere di accedere ai riti alternativi «proprio in ragione del termine decadenziale posto a tale accesso dalla dichiarazione di apertura del dibattimento», analogo avvertimento dovrebbe essere contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio notificata all’imputato in vista della celebrazione dell’udienza preliminare, nella quale la presentazione delle conclusioni delle parti coincide con il termine ultimo assegnato all’imputato per esercitare la facoltà di chiedere l’applicazione della pena o il giudizio abbreviato;

 

che di conseguenza dalla norma censurata discenderebbe «una disparità di trattamento tra posizioni analoghe» che non può trovare giustificazione nella diversa tipologia dei reati per i quali si procede con citazione diretta rispetto a quelli per i quali è richiesta l’udienza preliminare, perché non vi sarebbe alcuna ragionevolezza «nel negare all’imputato dei reati più gravi l’avviso del termine decadenziale entro il quale può accedere ai riti premiali», mentre, «una volta premessa la natura di giudizio di merito anche dell’udienza preliminare», nessun rilievo potrebbe assumere in relazione alla «disparità di trattamento in discorso» la ontologica diversità dei due giudizi;

 

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

 

che l’ordinanza di rimessione sarebbe affetta da «intrinseca contraddittorietà» in quanto, ritenendo manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa in riferimento all’art. 24 Cost., il rimettente ammetterebbe «implicitamente che la carenza di contenuto censurata […] risulta fine a sé stessa e solo formalismo inutile»;

 

che inoltre l’imputato, a cui non è in alcun modo precluso l’accesso ai riti alternativi, non avrebbe mostrato di avere intenzione di farne richiesta;

 

che, nel merito, essendo l’udienza dibattimentale e l’udienza preliminare fasi processuali distinte e diverse, la non comparabilità degli istituti posti a confronto renderebbe all’evidenza infondata la censura di disparità di trattamento.

 

Considerato che il rimettente, nella sua qualità di giudice dell’udienza preliminare, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l’avvertimento che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena;

 

che il rimettente ritiene ingiustificata la diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., che, nell’elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l’imputato deve essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel comma 2 sanziona con la nullità la mancanza o l’insufficienza dell’avvertimento;

 

che, in particolare, sarebbe privo di ragionevolezza che, pur essendo previsti termini di decadenza per la richiesta dei riti alternativi sia nel dibattimento del giudizio a citazione diretta, sia nell’udienza preliminare, l’avvertimento all’imputato circa la facoltà di presentare la relativa richiesta venga omesso proprio nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, attraverso la quale sono normalmente destinati a transitare i reati più gravi;

 

che il codice di procedura penale, nel disciplinare i rapporti tra le varie forme di vocatio in iudicium e la facoltà dell’imputato di chiedere i riti alternativi, prevedeva originariamente che all’imputato venisse dato apposito avvertimento della possibilità di esercitare tale facoltà solamente nel decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (art. 555, comma 1, lettera e) e nel decreto di giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero (art. 456, comma 2), cioè in casi in cui la richiesta dei riti era soggetta a termini perentori che venivano a cadere prima dell’instaurazione del dibattimento (in realtà tale decadenza operava solo per il giudizio abbreviato), secondo un modello definito ‘bifasico’;

 

che in tali ipotesi, infatti, il decreto di citazione era trasmesso al giudice competente per il giudizio, dando così ingresso alla fase dibattimentale, solo se l’imputato non aveva presentato richiesta per uno dei riti alternativi entro un termine, stabilito a pena di decadenza e decorrente dalla notificazione del decreto stesso, più breve rispetto a quello fissato per la comparizione in giudizio;

 

che, nella vigenza di tale sistema, con la sentenza n. 497 del 1995 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la sanzione di nullità per mancanza o insufficiente indicazione dell’avvertimento, previsto tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, circa la facoltà di chiedere i riti alternativi, in base al rilievo che, «in mancanza di una tempestiva conoscenza», l’imputato si sarebbe trovato irrimediabilmente decaduto dalla facoltà di farne richiesta;

 

che non era invece previsto (e non lo è neppure nell’assetto normativo attualmente in vigore, salvo quanto si preciserà tra poco) alcun avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi quando il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere all’interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore;

 

che, proprio sul presupposto che la previsione della nullità del decreto in caso di omissione dell’avvertimento trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere i riti alternativi conseguente alla mancanza di tempestiva informazione, questa Corte con la sentenza n. 101 del 1997 aveva dichiarato non fondata una questione di costituzionalità dell’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., concernente la mancata previsione della sanzione della nullità per l’omesso avvertimento della facoltà di chiedere il patteggiamento, rilevando che all’epoca la richiesta del rito alternativo poteva essere formulata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, «in un contesto in cui le garanzie di informazione e di conoscenza sono assicurate dall’assistenza obbligatoria del difensore»;

 

che successivamente, modificato con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il sistema dei termini per avanzare richiesta dei riti alternativi, la Corte, investita di una questione apparentemente analoga di legittimità costituzionale dell’art. 456 cod. proc. pen., concernente la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato in caso di inesattezza dell’avvertimento all’imputato circa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena, ha affermato invece che, essendo il termine di decadenza entro cui chiedere i riti alternativi anticipato rispetto alla fase dibattimentale, l’omissione, l’insufficienza o l’inesattezza dell’avvertimento poteva comportare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti e pertanto determinava, sulla scorta dei principî affermati nella sentenza n. 497 del 1995, la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (sentenza n. 148 del 2004);

 

che, abolita la figura del pretore e abrogato il relativo procedimento, sostituito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, che manteneva ferma la struttura bifasica del decreto di citazione a giudizio disposto dal pubblico ministero, il legislatore, in attuazione della sentenza di questa Corte n. 497 del 1995, aveva inserito nell’art. 555, comma 2, la sanzione di nullità in caso di mancanza o insufficienza dell’avvertimento circa la facoltà dell’imputato di chiedere i riti alternativi entro i termini stabiliti a pena di decadenza;

 

che successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, è mutata anche la struttura della citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico, in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in tale procedimento l’opzione per i riti alternativi può ora essere esercitata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

 

che, pur essendo venuta meno la struttura bifasica che aveva sino ad allora caratterizzato la citazione a giudizio disposta con decreto del pubblico ministero, prima davanti al pretore e poi davanti al tribunale in composizione monocratica, il legislatore del 1999 ha egualmente mantenuto nell’art. 552, comma 1, lettera  f), e comma 2, cod. proc. pen. l’avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi;

 

che peraltro tale disciplina, presumibilmente dovuta a un difetto di coordinamento delle menzionate novelle legislative rispettivamente in tema di procedimento a citazione diretta e di termini per la richiesta dei riti alternativi, non risulta più assistita, per quanto sinora esposto, da alcuna ragione di rilievo costituzionale;

 

che infatti questa Corte, chiamata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella oggetto del presente giudizio, nelle quali l’attuale art. 552 cod. proc. pen. era evocato come tertium comparationis, ha ripetutamente affermato che l’omessa previsione dell’avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, essendo il termine di decadenza posto all’interno di fasi quali il dibattimento o l’udienza preliminare, l’informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall’assistenza del difensore (oltre alla già menzionata sentenza n. 148 del 2004, in riferimento alla medesima norma oggi denunciata, ordinanza n. 484 del 2002, nonché, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, tra molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, 231 del 2003);

 

che, in particolare, nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena può essere presentata - a norma degli artt. 438, comma 2, e 446, comma 1, cod. proc. pen. - sino alla formulazione delle conclusioni delle parti ex artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.: in una fase perciò assai avanzata dell’udienza, tale da garantire all’imputato le più ampie possibilità di informazione e di conoscenza e meditate scelte difensive circa l’opportunità di chiedere uno di tali riti alternativi;

 

che la disciplina contenuta nell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può quindi essere utilmente richiamata quale tertium comparationis per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell’art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell’udienza preliminare;

 

che la questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.