Ordinanza n. 114 del 2005

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ORDINANZA N. 114

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Fernanda                              CONTRI                                      Presidente

-Guido                                    NEPPI MODONA                        Giudice

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                       "

- Annibale                               MARINI                                              "

- Franco                                  BILE                                                    "

- Giovanni  Maria                   FLICK                                                 "

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

-   Alfonso                              QUARANTA                                      "

-   Franco                                GALLO                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 9 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel procedimento civile vertente tra Maria Rosa Romeo e il Prefetto di Firenze, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 febbraio 2004, il Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel corso di un giudizio di opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Firenze per una violazione del codice della strada accertata in Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, ai fini della proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente rileva anzitutto la propria incompetenza territoriale derivante dalla regola che individua il giudice competente in quello del luogo della commessa violazione e soggiunge che di tale regola (sia pure individuandola non nelle norme impugnate, ma nell’art. 205 del citato d.lgs.) la parte ricorrente aveva eccepito l’illegittimità costituzionale;

che il rimettente, pur consapevole delle numerose decisioni con cui questa Corte ha già ritenuto la questione manifestamente infondata, la ripropone “esclusivamente sotto il particolare aspetto del condizionamento al quale è soggetto il cittadino nel dover valutare la propria convenienza economica per la promozione del giudizio di opposizione”;

           che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che le norme impugnate violino: l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, indotti a non proporre l’opposizione in località distanti dalla propria abitazione; l’art. 24 della Costituzione, per la conseguente discriminazione in danno degli stessi cittadini riguardo alla possibilità di agire in giudizio, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, il ricorso introduttivo dell’opposizione − a differenza degli atti dell’Amministrazione − non può essere depositato a mezzo posta, ma deve essere portato presso l’ufficio giudiziario competente; l’art. 111, secondo comma, della Costituzione, per lesione del principio della parità delle armi, in dipendenza del fatto che alla prima udienza l’assenza dell’Amministrazione opposta non ha rilievo, mentre quella della parte opponente determina la convalida del provvedimento impugnato, con pregiudizio per i cittadini meno abbienti impediti, per le condizioni economiche, ad essere presenti all’udienza o a farsi rappresentare.

Considerato che la questione prospettata dal rimettente è stata già ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con numerose decisioni (ordinanze n. 459 del 2002, n. 75 del 2003, n. 193 del 2003, n. 259 del 2003, n. 61 del 2004, n. 130 del 2004);

che, del resto, come già rilevato in quest’ultima ordinanza, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’impugnato art. 22 nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione fosse depositato a mezzo posta (sentenza n. 98 del 2004);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.