Ordinanza n. 75/2003

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ORDINANZA N.75

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio  FINOCCHIARO       

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, promossi con due ordinanze del 5 marzo 2002 emesse dal Giudice di pace di Trino nei procedimenti civili vertenti tra Gianni Della casa e il Prefetto di Vercelli e tra Giovanni Grandotti e il Prefetto di Savona, iscritte ai numeri 291 e 337 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe il Giudice di pace di Trino ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [rectius del suo primo comma], nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative <<al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell’art. 22-bis>>, anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente;

che l’ordinanza iscritta al n. 291 r.o. del 2002, per quanto riferisce il rimettente, è stata pronunciata nel corso del giudizio introdotto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 da Gianni Dellacasa avverso il Prefetto di Vercelli, in opposizione ad un processo verbale, con il quale la polizia stradale di Vercelli gli aveva contestato una violazione dell’art. 149, comma 2, del codice della strada;

che il rimettente, dopo avere dato atto che il Prefetto si è costituto chiedendo il rigetto dell’opposizione, rileva <<che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli>> e <<ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità ……. in relazione agli artt. 3, 24 e 25>> della Costituzione;

che, di seguito, espressamente richiama le motivazioni con cui la stessa questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto con l’ordinanza iscritta al n. 72 r.o. del 2001, asserendo che esse <<si intendono interamente trascritte>> e procedendo, quindi, effettivamente - nonostante che dichiari di volerla sunteggiare - all’integrale riproduzione del testo di detta ordinanza, con esclusione del dispositivo;

che l’ordinanza iscritta al n. 337 r. o. del 2002 risulta pronunciata nel giudizio introdotto da Giovanni Grandotti, con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 (depositato il 13 novembre 2001) nei confronti del Prefetto di Savona, in opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione relativa ad una violazione del codice della strada accertata dalla polizia municipale di Cairo Montenotte;

che il rimettente, dopo avere dato atto che all’udienza è comparso il solo opponente, rileva che questi risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione e, quindi, ripropone una motivazione identica a quella dell’altra ordinanza;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memorie di identico contenuto, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle due ordinanze in epigrafe, proponendo identica questione, devono essere riuniti;

che la motivazione delle ordinanze è assolutamente identica - salvo che per la mancata invocazione in questa sede dell’art. 11 della Costituzione - a quella sollevata con altre ordinanze dallo stesso rimettente, nella qualità di Giudice di pace di Trino (e, in un caso, Giudice di pace di Varallo);

che su tali ordinanze questa Corte ha deciso con l’ordinanza n. 459 del 2002, dichiarando la manifesta infondatezza della questione in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione e la sua manifesta inammissibilità in riferimento all’art. 25 della Costituzione (nonché all’art. 11 allora invocato);

che, non essendo stati prospettati nuovi profili di incostituzionalità, la questione proposta dalle ordinanze in epigrafe deve essere decisa nel medesimo modo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.