Ordinanza n. 139 del 2004

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ORDINANZA N.139

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo             ZAGREBELSKY                  Presidente

 

- Valerio              ONIDA                                    Giudice

 

- Carlo                 MEZZANOTTE                           "

 

- Fernanda           CONTRI                                       "

 

- Guido                NEPPI MODONA                       "

 

- Piero Alberto     CAPOTOSTI                                "

 

- Annibale            MARINI                                       "

 

- Franco               BILE                                             "

 

- Giovanni Maria FLICK                                          "

 

- Francesco          AMIRANTE                                 "

 

- Ugo                   DE SIERVO                                 "

 

- Romano             VACCARELLA                           "

 

- Paolo                 MADDALENA                            "

 

- Alfonso             QUARANTA                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 29 maggio 2003, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 29 maggio 2003, il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 – recte: del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 – nella parte in cui punisce con sanzione penale il datore di lavoro che non effettua il prescritto versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

 

che, in punto di rilevanza della questione, il giudice remittente osserva che il giudizio a lui demandato – concernente il controllo di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento al contestato reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, per il quale l’imputato ha concordato con il pubblico ministero l’applicazione della pena – comporta senz’altro la valutazione della legittimità costituzionale della norma incriminatrice, sicché la risoluzione della sollevata questione ha influenza decisiva sul relativo esito;

 

che, quanto al merito della questione, il giudice a quo sostiene che il reato attualmente contestato all’imputato e quello di mancato versamento delle ritenute di acconto – previsto dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (successivamente abrogato dall’art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205») – si inserivano in egual modo nell’ambito del rapporto di lavoro e della sua esecuzione, poiché entrambi sanzionavano penalmente l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad estinguere, attraverso il versamento delle somme trattenute allo scopo sulla retribuzione, i debiti del lavoratore verso il fisco e verso l’ente previdenziale di appartenenza, secondo uno schema analogo a quello della delegazione di pagamento;

 

che, pertanto, ad avviso del remittente, i suddetti reati avrebbero avuto «identica situazione tipica» (il pagamento della retribuzione) e identica condotta (l’omissione del versamento dovuto), mentre l’unico elemento che li differenziava era il bene tutelato che, per il primo, era l’interesse degli enti previdenziali alla percezione dei contributi e, per il secondo, quello del fisco alla riscossione dei tributi;

 

che, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, si tratta di interessi «abbastanza omogenei» tra i quali, quindi, si può istituire un confronto al cui esito appare irragionevole che per la sola protezione del primo dei suddetti interessi sia rimasta la previsione della sanzione penale, mentre con la riforma operata dal d. lgs. n. 74 del 2000 si sia ritenuto non più meritevole di analoga sanzione l’interesse del fisco, il quale sembra essere quello di rango più elevato avendo il fisco compiti di maggiore ampiezza rispetto a quelli degli enti previdenziali;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta inammissibilità e, comunque, di manifesta infondatezza della questione sostenendo, in primo luogo, che la motivazione sulla rilevanza contenuta nell’ordinanza di rimessione non può considerarsi esauriente e richiamando, in secondo luogo, l’ordinanza di questa Corte n. 206 del 2003 che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione identica.

 

Considerato che il Tribunale di Reggio Emilia dubita, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

 

che, secondo il remittente, il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, previsto dalla norma censurata, presenta elementi di analogia con il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta, reato che era previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, il quale è stato abrogato dall’art. 25 del d. lgs. n. 74 del 2000;

 

che l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri non può essere accolta in quanto il remittente ha sufficientemente motivato sulla rilevanza della questione;

 

che questa Corte, con ordinanza n. 206 del 2003, successiva all’atto introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato la manifesta infondatezza di una identica questione sollevata dal medesimo remittente;

 

che in tale decisione si è richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile soltanto «ove l’opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza» (sentenze n. 287 del 2001 e n. 313 del 1995 nonché ordinanze n. 109 del 2004, n. 323 del 2002, n. 110 del 2002, n. 144 del 2001 e n. 58 del 1999);

 

che tale situazione non è ravvisabile nel caso in esame, data la disomogeneità della fattispecie oggetto della norma censurata rispetto al tertium comparationis individuato dal remittente;

 

che, infatti, gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, sono correlativi a interessi diversi, rispettivamente presi in considerazione dai due diversi precetti costituzionali di cui agli articoli 53 e 38 della Costituzione;

 

che per assicurare il rituale adempimento dei suddetti obblighi sono prevedibili diversi e specifici sistemi nell’ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere, sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie prescelte va effettuata nell’ambito di ciascun sistema e comunque «rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura» (v. ordinanza n. 323 del 2002 citata) e la tipologia delle sanzioni;

 

che l’ordinanza di rimessione introduttiva del presente giudizio non prospetta profili o argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelli già scrutinati;

 

che la questione deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Francesco AMIRANTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.