ORDINANZA N. 47
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce con ordinanze in data 8 marzo 2003 e 9 dicembre 2002, iscritte al n. 353 e al n. 354 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze, identiche nella parte motiva, emesse in data 9 dicembre 2002 e 8 marzo 2003, il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non preved(ono) che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa, e che il Tribunale, ove la ritenga fondata, possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato»;
che in entrambi i procedimenti gli imputati si erano visti rigettare dal giudice dell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato condizionata (nel primo caso all’esame della persona offesa, nel secondo alla esecuzione di una perizia psichiatrica, alla acquisizione di documentazione e all’interrogatorio dell’indagato) e, sul presupposto che non fosse possibile riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento, avevano eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen.;
che il Tribunale - rilevato che la disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di riforma con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che tuttavia le innovazioni legislative non pongono in dubbio l’attuale validità dei principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 1992 - dubita della legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen., per la mancata previsione di un sindacato sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria;
che, in particolare, secondo il giudice a quo sarebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento in riferimento a quanto previsto per il patteggiamento dall’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e per lesione del diritto di difesa;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente concernono gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento;
che, stante l’identità delle questioni sollevate, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se le questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 316 e n. 236 del 2003).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.