Sentenza n. 23 del 1992

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SENTENZA N. 23

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P.

CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.438,439,440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1991 dalla Corte di Assise di Genova nel procedimento penale a carico di Costa Elio iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del procedimento penale a carico di Elio Costa imputato del reato di omicidio aggravato commesso in danno della moglie, la Corte di assise di Genova, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ha sollevato (con ordinanza in data 29 marzo 1991), in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento, di concedere, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art.442 del codice di procedura penale, qualora ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari, nonostante il consenso del pubblico ministero, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato.

In ordine alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che, nonostante il procedimento fosse in realtà definibile allo stato degli atti, l'impossibilità di un controllo sul provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari le impedisce di riconoscere, all'esito del dibattimento, il diritto dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale.

La circostanza che un tale diritto possa essere posto nel nulla da un provvedimento del giudice sottratto a qualsiasi controllo risulterebbe del tutto irragionevole. E difatti, perplessità al riguardo - ed anche in relazione all'impossibilità di riesaminare il dissenso del pubblico ministero - furono sollevate nel corso dei lavori parlamentari e di esse si troverebbe traccia nella relazione ministeriale al codice, dove si pone, peraltro, in evidenza la difficoltà di configurare un riesame sia della decisione del giudice che del dissenso del pubblico ministero. Per quanto attiene a quest'ultimo, però, la recente sentenza della Corte n.81 del 1991, avrebbe dimostrato come le prospettate difficoltà erano superabili e come, ad avviso del giudice a quo, lo siano anche per ciò che riguarda il provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari. La differenza esistente fra le due fattispecie (valutazione negativa di una parte - il p.m. - e valutazione negativa di un giudice) potrebbe essere agevolmente superata dalla considerazione del preponderante rilievo che il consenso delle parti assume in tale tipo di procedimento.

I principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo diritto, imporrebbero, secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, di affidare al giudice del dibattimento il riesame del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, con soluzione analoga a quella adottata nella citata sentenza n. 81 del 1991.

Si osserva infine che, dopo quest'ultima decisione, si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento tra l'imputato che, pur avendo ottenuto il consenso del pubblico ministero, si vede negare il giudizio abbreviato e, quindi, l'eventuale riduzione della pena e l'imputato che, invece, nonostante il dissenso espresso dal pubblico ministero tale beneficio può ancora ottenere in sede dibattimentale.

2.- Nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato limitandosi a chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato in diritto

1. - É stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che il giudice del dibattimento, - ritenuto ingiustificato, o comunque erroneo, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata con il consenso del pubblico ministero - possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale.

2. - La questione è fondata.

Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale ha già formato oggetto di scrutinio di costituzionalità con la sentenza n. 81 del 1991, che ne ha dichiarato l'illegittimità nelle parti in cui nella formulazione originaria non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice all'esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Ai fini di tale pronuncia la Corte mosse dalla considerazione che, in caso di disaccordo inordine alla richiesta di applicazione del rito abbreviato, il cui svolgimento comporta la riduzione della pena come previsto dall'art.442, secondo comma, del codice, l'organo competente ad applicare tale riduzione - verificandone la sussistenza dei presupposti - dovesse essere il giudice del dibattimento,non potendo "il controllo sulla motivazione del diniego [del pubblico ministero] ... trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, ... venire affidato al giudice preposto ad essa, perchè ciò significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione del pubblico ministero".

Pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, perchè essa non è stata generata dal dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta dell'imputato, bensì dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti, tuttavia è da rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello già deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di carattere sostanziale, perchè dall'ammissione al rito abbreviato deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione della pena.

É per questa stessa ragione che - come nel caso di conflitto tra imputato e pubblico ministero circa l'ammissibilità del rito abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla pretesa dell'imputato non potesse essere definita "all'interno della udienza preliminare" - deve ritenersi che, qualora nonostante l'adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena. Ciò soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti.

E poichè sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull'entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo. Dato che "nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato" (vedi ord. n. 101 del 1991), sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.

3.- Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa negli stessi termini, analogamente a quanto disposto nella sentenza n. 81 del 1991, sia all'art. 458, primo e secondo comma, con riguardo alla richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato, sia all'art.464, primo comma, che attiene alla richiesta di giudizio abbreviato in sede di opposizione al decreto penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

A) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pen dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

B) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 gennaio del 1992.