ORDINANZA N.316
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 31 ottobre 2002, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento;
che il rimettente premette in fatto che gli imputati avevano formulato nel corso dell'udienza preliminare richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'esame della persona offesa e di due testimoni e che, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, eccependo, nel caso fosse stata ritenuta inammissibile, l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della «norma che limita la possibilità di accedere al rito alternativo nella sola fase delle indagini preliminari, senza consentire la riproponibilità della questione innanzi al giudice dibattimentale»;
che il rimettente osserva che la decisione con la quale il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionata non è sindacabile da alcun organo giurisdizionale, né sarebbe ipotizzabile un conflitto fra giudice del dibattimento e giudice dell’udienza preliminare;
che in caso di rigetto ingiustificato l'imputato perderebbe la possibilità di accedere al rito alternativo e di godere della riduzione di pena al momento della condanna;
che sarebbe dunque evidente l'illegittimità costituzionale della disciplina censurata per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto attribuisce al giudice dell'udienza preliminare «un potere discrezionale che non incide solo sulla "prova" e come tale per definizione sarebbe insindacabile, ma è qualificabile come un potere decisorio sul rito stesso (e sui benefici che da esso conseguono all'imputato)»;
che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 54 del 2002 ha affermato che la soluzione adottata nella sentenza n. 23 del 1992 appare incongrua alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che l'eventuale riesame della decisione del giudice «non deve essere più necessariamente collocato in esito al dibattimento»;
che in riferimento all'art. 3 Cost. il rimettente rileva che è irragionevole che non sia prevista la possibilità di sottoporre a controllo un provvedimento decisorio, quale quello del giudice dell'udienza preliminare, che ha effetti sostanziali («impossibilità di fruire della riduzione di pena») e processuali («maggiore sveltezza del rito») pregiudizievoli per l'imputato, con conseguente violazione anche dell'art. 24 Cost.;
che la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il patteggiamento, atteso che l'art. 448 cod. proc. pen. consente all'imputato di rinnovare in limine la richiesta di pena concordata in caso di rigetto del giudice per le indagini preliminari o di dissenso del pubblico ministero;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente concerne gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante (v. ordinanza n. 236 del 2003).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.