Sentenza n. 54 del 2002

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SENTENZA N. 54

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Napoli con ordinanza emessa il 9 maggio 2001, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito di decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell'art. 456 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all’esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, ritenendola non necessaria ovvero non conciliabile con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo>>.

Il Tribunale premette:

- che l'imputato, nel termine previsto dall'art. 458, comma 5, cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa l'avvenuto risarcimento del danno;

- che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza, ritenendo che <<la richiesta di integrazione probatoria non fosse necessaria>> ai fini della decisione;

- che nel corso degli atti introduttivi del dibattimento i difensori dell'imputato chiedevano l'applicazione, all'esito del giudizio, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;

- che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, <<l'integrazione probatoria richiesta aveva una propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse riconosciuta la responsabilità>>.

2. - Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, vigente la disciplina del giudizio abbreviato precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nonchè degli artt. 458, commi 1 e 2, e 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, il giudice, in esito al dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, avesse il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Pur riconoscendo che l'attuale disciplina del giudizio abbreviato é stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di costituzionalità analoghi a quelli che avevano indotto la Corte costituzionale a intervenire con la sentenza n. 23 del 1992.

Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad integrazione probatoria, la valutazione che il giudice é tenuto a compiere sulla necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua compatibilità con le finalità di economia processuale é infatti sottratta - esattamente come lo era prima dell'intervento della Corte il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti - a qualsiasi verifica da parte del giudice del dibattimento, nonostante dall'ammissione al rito abbreviato derivi la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione di pena.

La mancata previsione del potere del giudice di applicare all’esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena, qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, si esporrebbe quindi alla medesime censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte dalla Corte, in quanto limita irragionevolmente nell’ulteriore svolgimento del processo il diritto di difesa dell’imputato in ordine alla concreta determinazione della sanzione.

Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perchè la struttura del rito in esame é ora radicalmente mutata, <<ma anche per la necessità di sottoporre alla verifica del Giudice delle leggi la correttezza, sotto il profilo dei principi costituzionali che si assumono violati, della ritenuta equiparazione tra i poteri del giudice per le indagini preliminari previsti dall’art. 438, comma quinto, come novellato e quelli che spettavano allo stesso giudice ai sensi dell'art. 440, comma primo, c.p.p., ormai abrogato>>.

Considerato in diritto

1. - La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen. investe, sotto i profili della irragionevolezza e della lesione del diritto di difesa, la disciplina che non prevede il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria.

Nella specie l’imputato, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, aveva richiesto il giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla assunzione delle testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli avrebbero permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.

Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta, ritenendo l’integrazione probatoria non necessaria, con una motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in quanto a suo avviso la prova richiesta <<aveva una propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse riconosciuta la responsabilità>>.

2. - Il rimettente sollecita un intervento additivo della Corte sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992: dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al dibattimento, il potere di valutare se la prova a suo tempo richiesta dall'imputato era necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella eventualità di condanna, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen.

Con la sentenza n. 23 del 1992 (che a sua volta ricalcava la soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990 e n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero), era stata dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato.

La sentenza era intervenuta su un contesto normativo in cui presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla stregua di una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; la disciplina allora vigente prevedeva inoltre, quale condizione di ammissibilità, una valutazione positiva del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti.

La Corte, prendendo atto che sia la mancanza di consenso del pubblico ministero, sia la valutazione negativa del giudice per le indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato degli atti precludevano l'instaurazione del rito, aveva pertanto riconosciuto al giudice, in esito al dibattimento, il potere di sindacare tale valutazione, al fine di applicare la riduzione della pena.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato; inoltre, al giudice dell’udienza preliminare é ora attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Abbandonato quindi il parametro della definibilità allo stato degli atti, una valutazione di ammissibilità é prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria; valutazione i cui presupposti sono individuati dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili.

3. - Malgrado le profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato, con particolare riferimento ai meccanismi introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive all'instaurazione del rito basate sulla non definibilità del processo allo stato degli atti, il rimettente ripropone acriticamente la medesima soluzione a suo tempo indicata da questa Corte, cioé il potere di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

Nel formulare tale richiesta il giudice a quo non tiene peraltro conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non si richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell'udienza preliminare é ora chiamato a verificare solo la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento.

4. - La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, atteso che, al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.