Ordinanza n. 236 del 2003

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ORDINANZA N.236

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                                            CHIEPPA                           Presidente

- Valerio                                               ONIDA                                     Giudice

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                              "

- Fernanda                                           CONTRI                                             "

- Guido                                                 NEPPI MODONA                          "

- Annibale                                            MARINI                                             "

- Franco                                                BILE                                                    "

- Giovanni Maria                                FLICK                                                 "

- Francesco                                          AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                    DE SIERVO                                     "

- Paolo                                                  MADDALENA                               "

- Alfio                                                   FINOCCHIARO                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale e dell’art. 135 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 20 novembre 2002, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevedono che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa riproporre la medesima richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, già formulata al giudice delle indagini preliminari, a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, e da quello rigettata>>, nonché dell’art. 135 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), <<nella parte in cui non prevede che il giudice ordini l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero anche nel caso in cui debba provvedere in ordine a una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, già proposta al giudice delle indagini preliminari e da quello rigettata, riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado>>;

che il rimettente premette che gli imputati, nei cui confronti era stato emesso decreto di giudizio immediato a norma degli artt. 455 e 456 cod. proc. pen., avevano formulato al giudice per le indagini preliminari richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'esame di tre testimoni e ad una ricognizione di persona e che, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il rimettente rileva che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" non è sindacabile da alcun organo giurisdizionale, in quanto nessuna norma prevede che il giudice del dibattimento possa valutare la fondatezza della decisione del giudice per le indagini preliminari e ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, <<necessari per effettuare una valutazione di tale decisione ed eventualmente procedere al giudizio abbreviato>>;

che, d’altro canto, non è ipotizzabile un conflitto fra giudice del dibattimento e giudice dell’udienza preliminare, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità esclusivamente per la differente ipotesi in cui con provvedimento abnorme o comunque illegittimo venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato "semplice";

che il rimettente rileva che nella sentenza n. 54 del 2002 la Corte costituzionale ha affermato che la  soluzione, adottata dalla sentenza n. 23 del 1992, di rendere applicabile la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in esito al dibattimento appare incongrua alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che l'eventuale riesame della decisione del giudice <<non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento>>;

che, peraltro, ad avviso del giudice a quo permangono anche nel sistema vigente le ragioni che prima della legge n. 479 del 1999 avevano indotto la Corte a dichiarare, con la sentenza n. 23 del 1992, l'illegittimità costituzionale della disciplina che non prevedeva alcun controllo giurisdizionale sul rigetto della richiesta di rito abbreviato, in quanto <<l'attuale impossibilità per il giudice del dibattimento di sindacare la decisione del giudice per le indagini preliminari di rigetto del giudizio abbreviato condizionato [...] comporta un'analoga irragionevole lesione del diritto di difesa dell'imputato, incidente sulla misura della pena che gli viene irrogata, nonché una violazione dei principi del giusto processo>>;

che il rimettente denuncia inoltre, con riferimento all’art. 3 Cost., la disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’applicazione della pena su richiesta, posto che a norma dell'art. 448 cod. proc. pen. in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari è consentito all'imputato rinnovare la richiesta al giudice del dibattimento;

che un’ulteriore disparità di trattamento sarebbe ravvisabile rispetto all'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" presentata nel corso dell'udienza preliminare, in quanto il comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen. prevede che in questo caso la richiesta può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 dello stesso codice;

che, infine, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 111 Cost. non apparendo <<conforme al novellato disposto di tale disposizione che una decisione negativa in ordine all'acquisizione di un mezzo di prova, che l'imputato ritiene a lui favorevole, non possa essere oggetto di riesame nelle fasi successive del procedimento penale>>;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo con successiva memoria che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque non fondata, richiamandosi tra l’altro alla sentenza di questa Corte n. 54 del 2002.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente concerne il combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale e l’art. 135 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevedono che l’imputato possa riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il giudice, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta, possa procedere a giudizio abbreviato;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  luglio 2003.