ORDINANZA N.20
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 10 maggio 2002 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di A. C. e altri, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 10 maggio 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato, all’esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio;
che il giudice a quo precisa di essere chiamato a svolgere nuovamente la funzione di trattazione dell’udienza preliminare, per gli stessi fatti storici e nei confronti degli stessi imputati, a seguito dell’annullamento, in sede dibattimentale, del decreto che dispone il giudizio precedentemente emesso dallo stesso rimettente all’esito di una prima udienza preliminare;
che il giudice rimettente, pur dando atto che una analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 112 del 2001 – decisione, tuttavia, «svincolata dalle modifiche apportate all’udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla nuova configurazione e dai nuovi contenuti assunti da detta fase processuale» –, ritiene che la questione debba essere proposta alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza n. 224 del 2001, che, a differenza della citata ordinanza n. 112, ha potuto tener conto della nuova disciplina dell’udienza preliminare, come ridisegnata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999;
che nella sentenza da ultimo citata – osserva il rimettente – la Corte ha rilevato che il marcato incremento quantitativo e qualitativo dei poteri istruttori e decisori del giudice dell’udienza preliminare, come rispettivamente ridisegnati dagli articoli 421-bis e 422 cod. proc. pen. da una parte e dall’art. 425 cod. proc. pen. dall’altra, legittima ormai il giudice medesimo a compiere una approfondita valutazione circa il merito dell’accusa, tale da radicare nello stesso una «forza della prevenzione» rilevante ai fini della disciplina dell’incompatibilità;
che il suddetto rilievo conduce il giudice a quo a dubitare della compatibilità con i principi di imparzialità e di terzietà del giudice dell’anzidetta ipotesi, verificatasi nella specie, di una nuova celebrazione dell’udienza preliminare da parte di un giudice che nel corso dello stesso procedimento penale abbia già emesso, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico, il decreto che dispone il giudizio;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato, all’esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio;
che questa Corte ha recentemente dichiarato non fondate identiche questioni sollevate sull’art. 34 cod. proc. pen., rilevando come – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di «giudizio» alla luce sia delle innovazioni legislative ricordate dal rimettente (legge n. 479 del 1999), sia della legge 7 dicembre 2000, n. 397 – la fase di trattazione di detta udienza rientri pianamente, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell’art. 34 cod. proc. pen., che dispongono l’incompatibilità del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda, con la conseguenza che spetta al giudice che procede valutare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, le conseguenze di tale principio in rapporto alla specifica situazione processuale che gli si prospetta (sentenza n. 335 del 2002; ordinanza n. 269 del 2003);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.