ORDINANZA N.320
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza del 10 dicembre 2002, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli - «vista la richiesta della difesa dell’imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, perché gli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1 [del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”], sarebbero in contrasto con l’art. 50 del codice di procedura penale (112 della Costituzione)» e rilevato «che la questione sollevata non è manifestamente infondata» - ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per mancata indicazione dell’oggetto e dei termini della questione e delle norme costituzionali che si ritengono violate, nonché per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.
Considerato che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);
che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio a una imprecisata richiesta della difesa dell’imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.