ORDINANZA N.243
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 2001 dal Giudice di pace di Pignataro Maggiore nel procedimento civile tra Salvatore Contestabile e la Prefettura di Caserta, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza in data 4 aprile 2001, emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace di Pignataro Maggiore, "vista e letta l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 100 d.lgs. 507/99 [Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205] sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione agli artt. 23 e 25 della Costituzione", e ritenuto che essa "prima facie non appare manifestamente infondata", ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha "rimesso" gli atti alla Corte costituzionale;
che ha depositato atto di intervento l’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, che, richiamando questioni analoghe sollevate da altri giudici di pace (r.o. n. 252/2001 e n. 554/2001), ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che l’ordinanza di rimessione del Giudice di pace, come risulta dal tenore testuale di essa che si é sopra riportato, (a) é totalmente carente di indicazioni relativamente agli elementi di fatto della controversia, (b) non contiene alcun accenno sul rapporto tra la disposizione denunciata e la definizione del giudizio principale, il cui oggetto non é neppure precisato, e (c) non illustra i termini e i motivi che portano il rimettente a dubitare della costituzionalità della norma;
che d’altra parte non può valere a colmare le suddette lacune di esposizione e di motivazione il mero rinvio a una imprecisata eccezione di parte, giacchè, come costantemente affermato da questa Corte (per tutte, ordinanza n. 556 del 2000), il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento, da parte del rimettente, circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;
che per queste ragioni la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pignataro Maggiore, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.