Ordinanza n. 492/2002

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ORDINANZA N. 492

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                    RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                                 CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                                  ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                                   ONIDA                                  "

- Carlo                                      MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                                CONTRI                                "

- Guido                                     NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                          CAPOTOSTI                         "

- Annibale                                 MARINI                                "

- Franco                                    BILE                                      "

- Giovanni Maria                      FLICK                                               "

- Francesco                               AMIRANTE                          "

- Ugo                                        DE SIERVO                          "

- Romano                                  VACCARELLA                   "

- Paolo                                      MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 30 novembre 2001 dal Giudice di pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel s.r.l. e il Commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

  Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001, il Giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall’intervenuto pagamento della sanzione principale;

che il rimettente ritiene la questione, "così come sollevata dall’opponente", rilevante, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame "non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale";

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo richiama "per espresso il contenuto delle note di udienza" depositate dall’opponente medesimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e alla sua non manifesta infondatezza, il Giudice di pace di Cavalese si limita a richiamare integralmente il contenuto delle note depositate in udienza dall’opponente, senza specificare quali siano le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, ordinanze n. 8 del 2002; n. 556 del 2000; n. 425 del 2000; n. 279 del 2000; n. 173 del 2000), l’ordinanza di rimessione deve contenere tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata, nonché la non manifesta infondatezza della censura mossa: deve, in particolare, esplicitare le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata;

che dunque il giudice a quo non può limitarsi, come nel caso in esame, a rinviare per relationem al contenuto di un atto della parte privata;

che pertanto, stante l’assoluta carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. n. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cavalese con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.