ORDINANZA N.133
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468)promosso con ordinanza del 4 luglio 2002 del Giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di B.E.L., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, dichiararsi manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in via subordinata, concludendo per la manifesta infondatezza della questione stessa.
Considerato che l’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, così come è del tutto privo di motivazione l’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimità costituzionale formulato;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 21 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Leonforte con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.