ORDINANZA N.21
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, 415-bis e 459 del codice di procedura penale promosso con ordinanza del 24 ottobre 2001 dal Tribunale di Viterbo - sezione distaccata di Montefiascone nel procedimento penale a carico di S.F., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 ottobre 2002, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul “procedimento monitorio” (verosimilmente, degli artt. 459-464 del codice di procedura penale, recanti la disciplina del “procedimento per decreto”);
che il giudice a quo si limita ad evidenziare, nell’ordinanza di rimessione, che la questione appare non manifestamente infondata in relazione al parametro costituzionale citato, sul presupposto — testuale — che «il contraddittorio, nella nuova formulazione dell’articolo, nella formazione della prova, debba sussistere sin dal momento iniziale del procedimento e che tale non è nel caso di specie, si ripete, “procedimento monitorio”, in quanto sarebbe susseguente ad una pronuncia di condanna»;
Considerato che l’ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l’oggetto ed i termini della controversia in corso e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e che, per altro verso — oltre ad essere del tutto carente anche in punto di motivazione circa la non manifesta infondatezza — essa si risolve nella censura dell’intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione;
che pertanto la questione si deve reputare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio», sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.