ORDINANZA N.318
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda ONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Leonforte con due ordinanze del 26 settembre 2002, iscritte al n. 117 e al n. 118 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze in pari data il Giudice di pace di Leonforte, «esaminata la richiesta della difesa dell’imputato» e «rilevato che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti ai fini della decisione del processo», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede nel procedimento dinanzi al giudice di pace l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili per mancata indicazione delle norme costituzionali che si ritengono violate e per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.
Considerato che, stante l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);
che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Leonforte, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.