Ordinanza n. 112/2003

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 112

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY                            

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE                         

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al Dott. Adriano Galizzi, promosso dal Consiglio superiore della magistratura, con ricorso depositato il 27 gennaio 2003 ed iscritto al n. 234 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ricorso 23 gennaio 2003, depositato il 27 gennaio 2003, il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò delegato dal Presidente della Repubblica con decreto 1° agosto 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, chiedendo che la Corte – previa declaratoria di ammissibilità del conflitto – dichiari che non spetta al predetto Ministro il potere di rifiutare di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al Dott. Adriano Galizzi;

che nel ricorso viene ricostruita l’intera vicenda che ha dato luogo al conflitto;

che il ricorrente ritiene il ricorso ammissibile sia sotto il profilo soggettivo – avendo questa Corte costantemente ritenuto che il Consiglio superiore della magistratura possa essere parte tanto attiva quanto passiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (si richiamano le sentenze n. 419 e n. 435 del 1995 e l'ordinanza n. 480 del 1995) – sia sotto il profilo oggettivo, controvertendosi in ordine alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 110 della Costituzione, per le competenze del Ministro della giustizia; art. 105 della Costituzione, per le competenze del Consiglio superiore della magistratura);

che, in particolare, il ricorrente assume che il rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al Dott. Adriano Galizzi sarebbe lesivo delle competenze che gli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione attribuiscono esclusivamente al Consiglio medesimo, attenendo allo status dei magistrati a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario;

che il potere di controfirma ministeriale del decreto del Presidente della Repubblica, sancito dall’art. 17 della legge n. 195 del 1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), assolverebbe soltanto ad una funzione meramente integrativa dell’efficacia di un atto ("che si forma interamente ed esclusivamente all’interno del Consiglio"), allo scopo di consentire che lo stesso assuma la forma tipica dell’atto amministrativo, rendendolo così assoggettabile agli ordinari controlli dei giudici contabili e amministrativi (si citano le sentenze n. 44 del 1968; n. 168 del 1963; n. 4 del 1986).

Considerato che in questa sede di mera delibazione senza contraddittorio, possono ritenersi sussistenti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 110 e 95 della Costituzione);

che, d'altro canto, si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita al Consiglio superiore della magistratura (art. 105 della Costituzione);

che, pertanto, deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953, restando impregiudicata – secondo la giurisprudenza di questa Corte – ogni pronuncia definitiva, anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia;

dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (venti giorni dall'ultima notificazione) fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Riccardo CHIEPPA , Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2003.