Sentenza n. 447/2002

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SENTENZA N.447

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 28 dicembre 2001 dal Giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Tropea Cosimo e la Bayerische Assicurazioni s.p.a. ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un procedimento civile per risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale nel quale il convenuto, preteso responsabile del danno, contestando in toto la ricostruzione dei fatti operata dall’attore, ha chiesto in via riconvenzionale la dichiarazione della totale soccombenza di quest’ultimo solidalmente con quella della società assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica dell’attore stesso previa autorizzazione alla relativa evocazione in giudizio, il Giudice di pace di Locri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all’art. 166, primo comma, del codice di procedura civile, ove, da un lato, consente alle parti di costituirsi in giudizio il giorno dell’udienza e, dall’altro, non consente che, in presenza di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, l’attore costituito possa validamente e oculatamente esercitare la propria attività difensiva giovandosi di un congruo termine ad hoc, "lasciando così libero il convenuto di promuovere, anche oralmente, qualsiasi iniziativa processuale a discapito delle altre parti costituite".

Il giudice remittente osserva, in primo luogo, che nel procedimento davanti al giudice di pace è stabilita la concentrazione in un’unica udienza di tutte le attività che nel giudizio davanti al tribunale sono ripartite nella fase preliminare o comunque nella udienza di prima comparizione e nella prima udienza di trattazione, prevedendo preclusioni e decadenze (v. artt. 320, 180, 183 e 184 cod. proc. civ.). Conseguentemente nel suddetto procedimento, non essendo – a differenza di quel che accade nel giudizio davanti al tribunale – l’ammissibilità della proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto nei confronti dell’attore disciplinata in modo ben definito, tale domanda è ammissibile anche senza l’osservanza dei requisiti richiesti dagli artt. 166, 167 e 269 cod. proc. civ. Né, dinanzi al giudice di pace, assume alcuna rilevanza, ai fini della tempestiva costituzione delle parti, il dettato dell’art. 168-bis, quarto comma (che ricalca quanto disposto dall’art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) e quinto comma, cod. proc. civ., limitandosi il codice di rito a prevedere che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice di pace non tiene udienza la comparizione delle parti è, d’ufficio, rimandata all’udienza immediatamente successiva.

Il suddetto quadro normativo, nel quale si inserisce la disposizione impugnata, dimostra che nel giudizio dinanzi al giudice di pace la difesa dell’attore è svantaggiata rispetto a quanto si verifica nel giudizio davanti al tribunale, come si desume anche dalla facoltà concessa al convenuto esclusivamente per il primo dei due procedimenti considerati di costituirsi in giudizio pure senza lo strumento processuale della comparsa di risposta scritta e di chiamare anche oralmente in causa i terzi col solo onere di notificare loro il verbale di causa.

Con riguardo al merito delle censure, il remittente precisa che la norma impugnata contrasta: a) con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto riserva all’attore nel procedimento davanti al giudice di pace una posizione deteriore rispetto a quella del convenuto nonché a quella prevista nel procedimento davanti al tribunale; b) con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione "riconosce al cittadino la libera facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque"; c) con l’art. 111 della Costituzione "nella parte in cui non attua, mediante il giusto processo, le norme sulla giurisdizione".

Per quel che riguarda la rilevanza della questione il remittente osserva che, nella controversia di cui si tratta, la pretesa violazione del principio del contraddittorio – che si deve tradurre nel principio della "uguaglianza fattiva" delle parti processuali – subirebbe una profonda lesione in quanto, a fronte della articolata domanda riconvenzionale proposta, non sarebbe consentito al giudice di garantire all’attore di avere il tempo adeguato per approntare una idonea difesa.

2.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di non fondatezza della questione.

La difesa erariale, dopo aver posto l’accento sulla volontà del legislatore di dettare per il giudizio davanti al giudice di pace una procedura semplificata "per un manifesto e dichiarato intento acceleratorio", sottolinea che ciò non comporta la lesione dei parametri costituzionali invocati. Infatti per quel che riguarda, in particolare, la domanda riconvenzionale, è possibile che essa sia proposta – a differenza di quanto accade nel giudizio davanti al tribunale – in sede di prima udienza (anche oralmente) mentre non è espressamente previsto che il giudice debba differire la trattazione della causa al fine di consentire all’attore di articolare meglio le proprie difese (sicché ne potrebbe conseguire che l’attore possa trovarsi esposto al rischio di dover immediatamente eccepire e controdedurre in un processo nel quale, tendenzialmente, la parte istruttoria dovrebbe concludersi in una sola udienza).

Si deve, infatti, considerare, in primo luogo, che della facoltà di proporre domande in prima udienza nel corso del giudizio davanti al giudice di pace può giovarsi non solo il convenuto, ma anche l’attore, essendo pacifico in giurisprudenza e in dottrina che anche quest’ultimo in sede di udienza ex art. 320 cod. proc. civ. può proporre domande nuove ponendo il convenuto nelle stesse condizioni di presunta disagiata difesa ipotizzate dal remittente.

Va, inoltre, sottolineato che per ovviare ai suddetti inconvenienti potrebbe sempre farsi ricorso all’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., il quale prevede che "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza, per ulteriori produzioni e richieste di prova". E’, infatti, evidente, secondo la difesa erariale, che, come si desume anche dalla prassi seguita dai giudici di pace, ancorché il differimento della trattazione ad una udienza successiva sia testualmente previsto dalla citata disposizione "per ulteriori produzioni e richieste di prove", esso ben può essere disposto – secondo il prudente apprezzamento del giudice, con una valutazione che tenga conto delle peculiarità del giudizio, della sua semplicità e quindi della opportunità di una rapida soluzione, pur nel rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte – "qualora l’attività delle parti si sia risolta nella proposizione di domande nuove che impongano di riconoscere un termine per opporre eventuali eccezioni e controdeduzioni".

La suggerita interpretazione della normativa consentirebbe di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal remittente.

Considerato in diritto

1.— Nel corso di un processo civile di risarcimento dei danni da incidente stradale, nel quale il convenuto non si era limitato a difendersi, ma, costituendosi in udienza, aveva proposto domanda riconvenzionale assumendo che il sinistro era stato provocato dall’attore e chiedendo la chiamata in causa della società assicuratrice della responsabilità civile di quest’ultimo, il Giudice di pace di Locri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, non prevede la concedibilità all’attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva.

2.— In via preliminare si deve rilevare che, dalla valutazione complessiva dell’atto di promovimento dell’incidente di costituzionalità, si desume che la questione, da un lato, non riguarda specificamente la chiamata in causa di un terzo – essendo tale profilo, ancorché menzionato, sfornito di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – e che, dall’altro, per quel che concerne la posizione dell’attore convenuto in via riconvenzionale, essa non va riferita esclusivamente all’art. 319, primo comma, cod. proc. civ. – unica disposizione indicata nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione – ma va estesa anche, in combinato disposto con la norma suindicata, all’art. 320 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che nell’ipotesi in cui il convenuto proponga alla prima udienza domanda riconvenzionale il giudice di pace fissi una nuova udienza.

3.— Per quel che riguarda il merito della questione, il giudice remittente osserva che la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace, mentre con la previsione del termine a comparire (art. 318, secondo comma, cod. proc. civ.) assicura al convenuto la possibilità di approntare le proprie difese con adeguata ponderazione e quindi la realizzazione del principio del contraddittorio, stabilisce un trattamento deteriore per l’attore convenuto in riconvenzionale, il quale ha l’onere di spiegare le proprie difese alla stessa udienza in cui la domanda riconvenzionale è proposta, dal momento che l’art. 320 cod. proc. civ. stabilisce che alla udienza di prima comparizione e di trattazione il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni.

Tale normativa, riservando all’attore convenuto in riconvenzionale nel procedimento davanti al giudice di pace una posizione peggiore rispetto a quella che gli viene riconosciuta nel procedimento davanti al tribunale, non soltanto non assicurerebbe la parità di trattamento tra le parti, ma lederebbe altresì il diritto di difesa di quest’ultima (art. 24 della Costituzione) e contrasterebbe con il principio del giusto processo (art. 111 della Costituzione).

4.— La questione non è fondata per le considerazioni che seguono.

Le norme che regolano il processo davanti al giudice di pace, informate al principio della massima possibile concentrazione al fine di assicurarne il rapido svolgimento, hanno ad oggetto un tipo di "controversia semplice" non soltanto con riferimento alla non ampia competenza dell’organo, ma anche con riguardo alla presenza dei soli soggetti litiganti necessari perché una controversia sia configurabile (una parte attrice, ancorché composta da più persone, una parte convenuta anch’essa eventualmente plurale) e alla relativa attività processuale (che si presume limitata, per la parte attrice, alla proposizione della domanda e, per la parte convenuta, alla formulazione delle difese ed eccezioni correlative alla domanda stessa).

Il titolo II del libro II del codice di rito, dedicato appunto al procedimento davanti al giudice di pace, non contiene, infatti, norme relative all’integrità del contraddittorio ed agli istituti dell’intervento in causa e della chiamata di terzo, né contempla l’evenienza della proposizione da parte del convenuto della domanda riconvenzionale.

Alle lacune della disciplina specifica del procedimento in questione sopperisce il rinvio, contenuto nell’art. 311 cod. proc. civ., alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

Così, in virtù della citata norma di rinvio non può, fra l’altro, dubitarsi che, in caso di chiamata di terzo, in applicazione del principio sancito dall’art. 101 cod. proc. civ., il giudice di pace, per garantire l’instaurazione del contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, debba, ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ. e con i dovuti adattamenti conseguenti alla peculiarità della normativa relativa alla proposizione della domanda davanti a lui, fissare una nuova udienza.

Le suindicate regole sono applicabili anche nei confronti dell’attore convenuto in riconvenzionale senza che rilevi in contrario l’assunto secondo cui questi, in quanto già parte del giudizio, non possa essere equiparato al terzo chiamato in causa. La domanda va considerata sotto i due profili della sua formulazione nelle componenti della editio actionis (causa petendi e petitum) e della chiamata in giudizio (vocatio in jus); essendo tali profili distinti ma connessi, l’attore può considerarsi presente nel giudizio esclusivamente per quanto concerne la propria domanda e le difese ed eccezioni ad essa correlate del convenuto, ma non anche per la domanda riconvenzionale che, ampliando l’oggetto del giudizio, comporta la necessaria predisposizione di una conseguente attività difensiva, analogamente a quanto si verifica per il terzo cui si richiede di estendere il processo. Tale osservazione, del resto, trova conferma nella analogia delle norme che, nel procedimento davanti al tribunale, regolano la proposizione della domanda riconvenzionale e della chiamata del terzo, prevedendo che entrambe debbano essere contenute nel medesimo atto (comparsa di risposta) e debbano quindi essere formulate entro lo stesso termine (artt. 166 e 167 cod. proc. civ).

5.— Le considerazioni esposte inducono ad affermare che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell’attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato "il leale svolgimento del procedimento" (cui recentemente questa Corte ha fatto riferimento nell’ordinanza n. 333 del 2002), sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio.

Ne consegue che la norma dell’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., la quale stabilisce che "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova" ben può essere interpretata, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale da applicare, senza perdere di mira l’obiettivo di una rapida soluzione del processo, tutte le volte in cui il rituale ampliamento del thema decidendum verificatosi nella prima udienza ne comporti la necessità in applicazione del principio del contraddittorio.

E’ vero che la norma sembra riferirsi soltanto alla attività probatoria, ma ciò deriva dal fatto che essa è stata formulata con riguardo ad una controversia semplice intesa nel senso suindicato, sicché tale riferimento testuale non impedisce di attribuire alla disposizione un significato più ampio con riguardo alle controversie che non corrispondono al suddetto modello o perché alle due parti iniziali debbano aggiungersi altri contraddittori o perché l’attività processuale delle parti sia più complessa e, in particolare, il convenuto non si limiti a contestare le richieste avversarie. In tali evenienze sarebbe in contrasto con il principio del contraddittorio ritenere che quando l’attività svolta dalle parti in prima udienza renda necessaria la fissazione di una nuova udienza per lo svolgimento di attività assertiva il giudice di pace possa non procedere a tale fissazione, pur dovendo invece procedervi quando la suindicata necessità riguardi un’ulteriore attività probatoria logicamente conseguente a quella assertiva.

6.— La suddetta interpretazione dell’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ. – secondo la quale il giudice di pace è obbligato a fissare una nuova udienza qualora l’attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto – consente di escludere l’ipotizzato contrasto delle norme censurate con tutti i parametri costituzionali evocati. Essa, pertanto, è da privilegiare rispetto alle altre opzioni ermeneutiche che inducano a dubitare della conformità della norma impugnata alla Costituzione (v. ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 336 e n. 197 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Locri con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.