Ordinanza n. 230/2002

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ORDINANZA N. 230

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dalla legge della Regione Veneto 16 maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 <<Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 2001 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra B. S. ed altri e l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di B. S. ed altri nonchè l’atto di intervento della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 febbraio 2001, il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per l'assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dalla legge della Regione Veneto 16 maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 <<Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>), in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata - nella parte in cui prevede la possibilità che, per la cd. area sociale e per la cd. area di decadenza, il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sia fissato, in conformità alle delibere del CIPE, in misura superiore a quello cd. equo fissato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 - recherebbe vulnus agli artt. 70, 115 e 117 della Costituzione, poichè la Regione, priva di competenza legislativa nella materia, non potrebbe "modificare mediante la deliberazione del CIPE una situazione normativa statuita con legge ordinaria";

che, secondo il rimettente, la norma denunziata, stabilendo che il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possa essere fissato, per l’area sociale, in misura superiore a quello "equo", violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, poichè, in riferimento a detta area, non sussisterebbe l'esigenza di stabilire un canone in una misura tale da indurre gli occupanti a liberare gli immobili;

che, ad avviso del Tribunale, le norme statali entrate in vigore successivamente alla legge regionale n. 10 del 1996, concernenti la disciplina dei criteri per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 60, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; artt. 4, comma 4, e 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 contenente la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"), non influirebbero sull'applicabilità e sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale n. 10 del 1996;

che, pertanto, secondo il giudice a quo, nonostante l’accennato mutamento del quadro normativo di riferimento, la questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Veneto chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, sia in quanto la norma regionale si sarebbe conformata alle delibere del CIPE, sia in quanto le sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento avrebbero confermato la competenza legislativa regionale in materia, non essendo più possibile assumere le norme della legge n. 392 del 1978 quale valido tertium comparationis;

che nel giudizio si sono costituiti i ricorrenti nel processo principale, i quali, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, hanno chiesto l'accoglimento della questione.

Considerato che il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10 del 1996, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della Costituzione;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione ed il cui art. 9 ha abrogato l'art.115 della Costituzione;

che, pertanto, essendo intervenuto un mutamento di due delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, occorre disporre, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè riesamini i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (ex plurimis: ordinanze n. 117, n. 96 e n. 76 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

Massimo VARI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.