Ordinanza n. 13 del 2002

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ORDINANZA N. 13

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO,Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative"), promossi con undici ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. 625, 626, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 647, 648, 732 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 e n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, del Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro, della Società della Canaletta de’ Rossi ed altro, della Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro, della Società del Canale Rauda, della Società del Canale Comune di Parma ed altro e della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Franco Bassi per la Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, il Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro e la Società della Canaletta de’ Rossi ed altro, Francesco Soncini per la Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro e la Società del Canale Rauda, Arrigo Allegri per la Società del Canale Comune di Parma ed altro, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che con undici ordinanze, tutte di identico tenore, emesse il 6 aprile 2000, nel corso di altrettanti giudizi promossi per l’annullamento di delibere regionali di soppressione di consorzi di irrigazione, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative");

che la norma denunciata – posta nel contesto di una legge che sottopone l’intero territorio regionale a regime di bonifica e che prevede l'istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio – dispone la soppressione, per farle confluire nei nuovi consorzi, di tutte le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ad avviso del remittente, anche i consorzi irrigui di natura privata riconducibili al genere delle associazioni non riconosciute;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, che richiama, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte n. 326 del 1998, la norma denunciata violerebbe, anzitutto, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, deve essere esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa, sicchè la Regione poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni organismo di gestione ad essi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato;

che sarebbero violati anche gli artt. 2 e 18 della Costituzione, in quanto nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non vi sarebbe spazio per una potestà legislativa regionale di tipo concorrente, tanto più che la disciplina recata dal codice civile, in particolare con riferimento alle modalità di estinzione delle associazioni, avrebbe natura di principio fondamentale;

che, inoltre, viene prospettato il contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento;

che in tutti i giudizi si é costituita la Regione Emilia-Romagna per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione;

che si sono altresì costituiti la Società del canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 626 del 2000 di reg. ord.), il Consorzio irriguo del canale di Felino ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 629 del 2000 di reg. ord.), la Società della Canaletta de’ Rossi ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 631 del 2000 di reg. ord.), la Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 640 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale Rauda (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 641 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale Comune di Parma ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 732 del 2000 di reg. ord.), tutti concludendo nel senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, é prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale, invocandosi come parametro l’art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all’emanazione delle ordinanze di rimessione, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.