Ordinanza n. 168/2001

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ORDINANZA N.168

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra, iscritta al numero 562 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione di Massi Enzo nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l’avvocato Italo Pederzoli per Massi Enzo e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di una controversia in materia pensionistica, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui limita l’attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti alla commutazione telefonica, con esclusione quindi dei dipendenti di altre amministrazioni – ed in particolare, nel caso di specie, della Corte dei conti - adibiti alle medesime mansioni;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe innanzitutto disatteso i criteri direttivi indicati nella norma di delega di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell’Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), secondo la quale il Governo avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico le disposizioni vigenti, anche in materia pensionistica, apportandovi però le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento;

che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto discriminerebbe ingiustificatamente personale addetto alle stesse mansioni, sulla base dell’elemento accidentale rappresentato dalla circostanza che, al momento della redazione del testo unico n. 1092 del 1973, i centralinisti delle amministrazioni pubbliche non erano individuati con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quella del personale d’archivio;

che risulterebbero altresì violati i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori, rispettivamente tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 38 Cost.;

che la norma impugnata – stravolgendo il rapporto tra la posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e la posizione pensionistica dei centralinisti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni – risulterebbe, infine, lesiva dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.;

che si sono costituite in giudizio le parti private, concludendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che é altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

che, ad avviso dell’Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile in quanto la norma impugnata, a seguito della soppressione dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbe da tempo non più applicabile;

che la questione stessa sarebbe comunque, nel merito, manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Considerato che l’eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, é priva di fondamento, in quanto la circostanza che la norma non sia più applicabile ai suoi originari destinatari, per il periodo successivo alla privatizzazione delle amministrazioni di appartenenza, non esclude che essa continui a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente prestato e che tali effetti possano estendersi – nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella prospettata dal rimettente – al rapporto previdenziale dei dipendenti di altre amministrazioni;

che la questione é tuttavia, nel merito, manifestamente infondata;

che é infatti inconferente il riferimento al parametro di cui all’art. 76 della Costituzione, in quanto ciò che é oggetto di censura non é la violazione di uno specifico criterio direttivo bensì il merito della scelta operata in sede di redazione del testo unico, quanto alla mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica;

che, d’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, é espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole (sentenze n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994; ordinanze n. 60 del 2001, n. 316 e n. 10 del 1999);

che, nella specie, la non irragionevolezza della norma discende dall’eterogeneità delle situazioni poste a confronto e dalla implicita valutazione, compiuta dal legislatore, della particolare gravosità dell’impegno lavorativo degli addetti alla commutazione telefonica dipendenti da amministrazioni o aziende pubbliche che svolgono istituzionalmente attività di comunicazione;

che le censure riferite ai parametri di cui agli artt. 36 e 38 Cost., essendo a loro volta basate sulla asserita irragionevolezza della denunciata disparità di trattamento tra lavoratori, risultano per ciò stesso prive di qualsiasi fondamento;

che la materia disciplinata dalla norma impugnata risulta, infine, del tutto estranea ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2001.